Piano Casa: prorogato fino al 30/06/2015 in Liguria

Prorogato al 30 giugno 2015 il piano casa della Liguria

Con voto non unanime, l’Aula legislativa ha dato ieri il suo ok. L’opportunità sarebbe scaduta a San Silvestro. Lo slittamento del periodo-finestra entro cui sarà eccezionalmente possibile ampliare immobili in virtù di questa legge di carattere straordinario era contenuto in un passaggio del disegno di legge (Ddl 315, articolo 6), di collegato alla Finanziaria regionale per il 2014. È la terza “finestra” dello strumento. La legge-madre risale al 2009 (Lr 49), ma il testo era stato poi riformulato in una nuova versione (Lr 4/2001).

Così, per un ulteriore anno e mezzo, con il doppio obiettivo di rilanciare l’edilizia e riqualificare il patrimonio immobiliare, saranno consentiti gli ampliamenti. Il piano casa ligure li prevede su edifici residenziali e prevalentemente residenziali, nonché su stabili ad uso socio assistenziale ed educativo. Invece, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono estesi anche ad altre tipologie, pure produttive. Si può agire su immobili esistenti al 30 giugno 2009.

Svariate le esclusioni applicative:

  • i centri storici salvo espressa previsione
  • immobili abusivi, o anche integralmente condonati con tipologia di abuso 1
  • beni vincolati
  • edifici ricadenti in uno dei 4 grandi parchi liguri o su aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative

I premi di cubatura per ingrandire: ammesso un +30% di incremento fino a 200 mc; 20% di incremento fra 200 e 500 mc; 10% di incremento fra 500 e 1000 mc. Per edifici fra 1000 e 1500 mc, incremento fino a un max di 170 mc. Ulteriori bonus dal 5% al 10% per un ventaglio di altre migliorie, come l’adeguamento antisismico o energetico dell’intero edificio, l’uso materiali tradizionali liguri come l’ardesia, l’inserimento di un tetto fotovoltaico con potenza non inferiore a un kilowatt o di un serbatoio interrato per le acque piovane, o anche il ripristino e messa in sicurezza del territorio limitrofo pari ad almeno 20 volte la superficie totale dell’immobile ampliato.

Gli interventi di sostituzione concedono un premio del 35% entro un volume di 2500 mc, solo su dati immobili, ad esempio se esposti al rischio idraulico in base ai piani di bacino (con ricollocazione del volume altrove), o con accertate criticità statico-strutturali con rischio per la pubblica incolumità, oppure costruzioni connesse con opere di pubblica utilità. Sopra i 2mila mc, incremento max di 700 mc.

Fonte: Il sole 24 ore

Liguria: cambia la legge dei sottotetti

La Regione Liguria cambia e adegua la legge che consente il recupero edilizio dei sottotetti, dopo che Il Tribunale di Savona si è rivolto alla Corte Costituzionale sollevando la questione di legittimità del provvedimento che sta interessando centinaia di privati.

Dopo la richiesta del Tribunale di Savona, che ritiene la legge regionale 24 del 2001 incostituzionale, la giunta Burlando, su proposta dell’assessore alla Pianificazione Territoriale Gabriele Cascino, ha approvato in mattinata un disegno di legge che la modifica per “riportarla in un ambito di efficacia, interpretazione e applicazione costituzionalmente corrette”, spiega Cascino.
La nuova legge punta a correggere le impostazioni di quella attuale che consente infatti il recupero abitativo dei sottotetti di edifici esistenti, senza stabilire limiti dimensionali e incrementi di volumetrie che in diversi casi vanno oltre la ristrutturazione e si configurano come vere proprie nuove costruzioni.

Il ddl fissa invece precisi limiti di incremento della sagoma di copertura delle costruzioni: non più di 50 centimetri per la “linea di colmo” e per quella della “gronda”, limiti che rientrano nelle norme statali e regionali della ristrutturazione edilizia.
La nuova normativa potrà essere applicata ai fabbricati che già dispongono di sottotetti in grado di diventare abitazioni senza danni paesaggistici.
Sempre nel ddl approvato dalla giunta regionale si dà ai comuni la possibilità di disciplinare con gli strumenti urbanistici, gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti realizzati dopo l’entrata in vigore della legge del 2001.

Fermo restando i parametri stabiliti dal ddl , i comuni potranno stabilire anche la percentuale massima di incremento del volume della costruzione entro il limite del 20 per cento del volume esistente.
Fonte: SanremoNews