Il Comune di Bordighera mette a disposizione degli Ospiti e dei Cittadini l’uso gratuito della bicicletta. Il mezzo si può ritirare nella Piazza del Mercato Coperto, davanti al Palazzo del Parco, Piazza della Stazione, Ospedale Civile, a Ponente e a Levante della Passeggiata Mare. L’uso è gratuito. Occorre richiedere una chiave, che rimarrà sempre vostra e con la quale potrete usare qualsiasi bicicletta, presso il Comando di Polizia Municipale in Piazza Mazzini – tel. 0184 260.495 dalle 9.00 alle 12.00. Il costo della chiave è di euro 15. Presentarsi con un documento di riconoscimento. Ottenuta la chiave basterà recarsi in uno dei numerosi point nella città.
La bici deve essere riportata nel luogo in cui è stata prelevata
Bordighera: ecco gli eventi clou della stagione estiva 2009
La bella stagione comincia ormai ad entrare nel vivo, ed ecco come si presenta il Comune della città delle palme in termini di organizzazione degli eventi e delle manifestazioni estive. Il programma prevede una serie di intrattenimenti variegati che andranno a coinvolgere l’intera città e le frazioni.
Punti forti della programmazione di questa stagione saranno la Rassegna ‘Tous Couleurs’, che consiste in 10 spettacoli nel centro storico, con gruppi che proporranno esibizioni di musica etnica. Per questa occasione, onorerà Bordighera della sua presenza, il grande artista Filippo Gambetta ed il suo trio. Da segnalare anche la Rassegna ‘Estate in Anglicana’ presso l’omonima Chiesa, composta di 13 spettacoli di vario genere.
La punta di diamante, come di consueto, è l’appuntamento con ‘Bordighera Jazz & Blues’, che si terrà a fine agosto con musicisti illustri della scena nazionale ed internazionale. Presenti nel calendario di quest’anno, anche alcune novità. Su tutte il grande concerto dei Running Birds del 31 luglio. Passando poi attraverso una degustazione vinicola, intitolata ‘Assaporando Sasso’, consisteste in 4 serate di assaggi dei vini tipici. Nelle nuove proposte figura anche uno spettacolo di danza, denominato ‘Pinocchio tra favole e danza’, che si terrà il 30 luglio. Sempre per quanto concerne gi eventi proposti per la prima volta, si chiude in bellezza con il concorso nazionale dei gruppi emergenti del 1° e 2 agosto.
Per maggiori informazioni www.bordighera.it
Prescrizioni biennali delle spese condominiali
Stop al limite di due anni entro cui il proprietario poteva chiedere il rimborso delle spese condominiali poste a carico dell’inquilino. Cancellata anche la norma che stabiliva un limite massimo di tre mesi al pagamento anticipato del canone di locazione.
Lo segnala la Confedilizia, precisando che si trattava di previsioni – ora espressamente abrogate – contenute in provvedimenti che regolavano in via transitoria una materia, quella della locazione degli immobili urbani, interamente ridisegnata della legge sull’equo canone, ma che la giurisprudenza considerava ancora in vigore. Il che certo non giovava alla chiarezza e coerenza del quadro normativo. Il fatto che si ritenesse ancora in vigore la disposizione sugli oneri accessori, infatti, portava alla conseguenza che nel rapporto tra locatore e conduttore il termine prescrizionale per il pagamento delle spese condominiali fosse limitato a due anni, mentre nel rapporto tra singolo condomino e condominio tale termine – in ossequio ai princìpi generali – fosse quinquennale: una ingiustificata disparità ora cancellata.
L’applicabilità della disposizione sul pagamento anticipato dei canoni, invece, non consentiva alle parti di concordare liberamente le modalità di pagamento della pigione, in particolare, con riguardo alle locazioni ad uso diverso dall’abitativo. Ora, anche per queste, ciò sarà possibile.
Nulla cambia, invece, anche dopo l’espressa abrogazione, per i contratti di locazione “agevolati” (quelli redatti sulla base degli Accordi che la Confedilizia stipula con i sindacati degli inquilini) i quali, in ogni caso, devono conformarsi ai tipi di contratto ministeriali.
Per i contratti di locazione in corso, infine, sia che si tratti di locazioni abitative sia che si tratti di locazioni ad uso diverso, occorrerà fare riferimento a quanto in proposito stabilito nell’atto. Qualora fossero previste pattuizioni di corresponsione anticipata di diverse mensilità di canone, esse devono ritenersi pienamente valide (a parte il caso – appena detto – dei contratti agevolati, per i quali si deve comunque fare riferimento alle prescrizioni dell’apposito decreto ministeriale, finché non sia modificato). Ove così non fosse, le parti potrebbero comunque ricontrattare, di comune accordo, le modalità di pagamento della pigione.
Novità per mutui e banche del «decretone estivo»
Quella chiamata da Silvio Berlusconi «la finanziaria per il 2010» porta alcune novità per chi ha contratto un mutuo. Il decretone estivo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ma il suo valore è ancora imprecisato.
Mutui. Nel caso in cui la surroga del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta del debitore, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Banche. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità.Tempi più brevi e certi per avere la disponibilità sul conto corrente degli assegni bancari, degli assegni circolari e dei bonifici.Il decreto prevede che per tutti gli assegni bancari versati in conto corrente, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento.Per tutti gli assegni circolari e i bonifici, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento. E’ nulla ogni pattuizione contraria.
Fonte: newspages.it
Casamare sul Financial Times!
Il 20 Giugno 2009 è uscito sul più prestigioso giornale economico finanziario del mondo, il “Financial Times”, un interessante articolo sulla bellezza della nostra costa e in particolare su Bordighera. L’articolo in questione è intitolato “It’s a little paradise” e l’autrice dell’articolo si è rivolta alla nostra agenzia di Bordighera, intervistando il nostro Responsabile, Simone Ramoino.
L’articolo completo lo potete trovare a questo indirizzo:
http://www.ft.com/cms/s/2/277e05a8-5ba3-11de-be3f-00144feabdc0.html
Risparmio energetico. Nuove norme
Gli edifici con più di 4 appartamenti dovranno prediligere il riscaldamento centralizzato, ma senza divieti per impianti autonomi. In caso di ristrutturazione o rinnovo dell’impianto esistente dovranno essere installati strumenti per la contabilizzazione e la termoregolazione per i singoli appartamenti.
Sono alcune delle norme per il risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo che entrano in vigore con la pubblicazione nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, delle norme del DL 192/2005. Ma entriamo nel dettaglio. In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia “preferibile” il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. L’eventuale sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovrà essere dichiarata in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico. Il dpr prevede inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari
per permettere “ove tecnicamente possibile”, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.
Il provvedimento conferma infine le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette “caldaiette” presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.
Fonte: newspages.it