L’IMU è l’ Imposta Municipale Unica e:
- entra in vigore a decorrere dal 2012 fino al 2014
- riguarda i proprietari di immobili, i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili
- riguarda i fabbricati, i terreni, le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
- sostituisce l’ Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale comunale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ ICI .
- Le Aliquote sono : aliquota base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali – Aliquota dello 0,4% (4 per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali –
- I Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% (4 per mille) per gli immobili locati –
- Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché a un’ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).
- I Comuni possono elevare la detrazione, fino a concorrenza dell’ imposta dovuta.
- La base imponibile è : la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 – 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 – 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 – 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) – 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
- Quando si versa : In due rate: 16 giugno e 16 dicembre (salvo diverse disposizioni comunali)