Nuovo tasso per gli interessi legali

Interessi legali nuovi. Aggiornata dal M.E.F. la percentuale

La modifica è rilevante anche ai fini fiscali, ma attenzione, il tasso ritoccato decorre solo dal 1° gennaio.  Cambia la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali. Con un decreto  del 7  Dicembre firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre, il tasso passa, infatti, dall’attuale 1% all’1,5%.

Il valore aggiornato dovrà essere applicato dal 1° gennaio 2011, coefficiente fermo all’1%, quindi, fino a tutto il 2010.

Il calcolo di variazione è presto fatto, lieve aumento, mezzo punto in più, rispetto al saggio fissato l’anno scorso (decreto M.E.F. del 4 dicembre 2009), che resta valido, è bene ribadirlo, fino al 31 dicembre di quest’anno.

Il tempo intercorso dalla precedente correzione non deve trarre in inganno, la modifica non scatta annualmente, ma soltanto nel caso cambino i valori di riferimento. Il saggio degli interessi legali, infatti, è calcolato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno: se tali coefficienti rimangono invariati, nulla cambia anche per quanto riguarda la percentuale da aggiungere alle somme pagate in ritardo, come, ad esempio, è avvenuto nel biennio 2008/2009.

In caso contrario, spetta al M.E.F. (articolo 1284, comma 1, del codice civile) ufficializzare la rettifica, attraverso un decreto di modifica da pubblicare – pena la nullità del provvedimento – in Gazzetta Ufficiale, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui entrerà in scena il nuovo tasso.

La modifica è rilevante anche sotto il profilo fiscale. Da rivedere, infatti, ad esempio, la somma dovuta in caso ravvedimento operoso, che prevede interessi conteggiati dal giorno successivo a quello stabilito per il pagamento dell’imposta fino alla data effettiva di versamento.

Per chiarire, ecco come svolgere il calcolo per un saldo Ici 2010 eseguito il 15 gennaio 2011, a un mese, quindi, dalla scadenza ordinaria del 16 dicembre 2010: gli interessi andranno calcolati nella misura dell’1% dell’imposta dovuta, per il periodo dal 17 al 31 dicembre, e dell’1,5% dall’1 al 15 gennaio.

Fonte: FISCOOGGI

Bonus elettrico: chi ne ha diritto e come ottenerlo

Il Bonus elettrico è uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica.

Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Adesso questo bonus sarà automatico per tutti i titolari della social card: l’iniziativa di estendere a tutti i titolari della carta acquisti lo sconto sconto sulla bolletta energetica previsto per le famiglie a basso reddito o numerose è stata comunicata ieri dall’AEEG, Autorità per l’Energia ed il Gas che punta a ridurre il carico della spesa energetica che grava sulle famiglie in difficoltà.

Quindi per tutti coloro che sono possessori della social card il bonus elettrico scatterà in automatico sulla bolletta, in cui sarà riportato lo sconto applicato; pertanto non sarà necessaria alcun richiesta.

Dovranno inviare una specifica comunicazione invece tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:
– appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
– appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro
– presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento

Fonte: http://immobiliedintorni.wordpress.com

Non obbligatorie per le compravendite né perizie né nuove planimetrie

Non obbligatorie per le compravendite né perizie né nuove planimetrie

La manovra finanziaria approvata oggi dal Parlamento non comporta né la necessità di acquisire una perizia tecnica attestante la regolarità catastale dell’immobile interessato né quella di presentare una nuova planimetria dello stesso. Lo spiega la Confedilizia, rilevando che a tali conclusioni – che smentiscono interpretazioni che si stanno diffondendo al riguardo – si perviene sulla base del testo del decreto legge a seguito delle modifiche introdotte in Parlamento e che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Il testo definitivo della manovra prevede infatti:

a) che l’utilizzo dell’opera di un tecnico ai fini della attestazione della conformità dell’immobile alle risultanze catastali è una mera facoltà, ben potendo il singolo proprietario dichiarare autonomamente la conformità in questione;

b) che la conformità delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile deve essere valutata alla luce delle disposizioni vigenti in materia catastale, con la conseguenza che le planimetrie devono solo essere regolari dal punto di vista catastale.

Al fine di fornire indicazioni pratiche per l’applicazione dei nuovi obblighi, la Confedilizia ha trasmesso alle proprie Associazioni territoriali una circolare illustrativa – scaricabile dal sito www.confedilizia.it – nella quale, sulla base dell’analisi della normativa catastale e alla luce di recenti precisazioni dell’Agenzia del territorio, si esemplificano i casi in cui andavano (e vanno) effettuate le dichiarazioni di variazione al Catasto e quelli nei quali la dichiarazione di variazione non andava (e non va) fatta. In questi ultimi casi (e in tutti quelli similari, e cioè di opere non influenti sugli elementi indicati dalla normativa catastale) deve infatti ritenersi – rileva la circolare della Confedilizia – che le planimetrie debbano considerarsi conformi allo stato di fatto siccome rappresentative dell’unità immobiliare ai fini catastali.

Fonte:Newspages

Dal 2011 obbligatoria la certificazione acustica

Un’importante novità è stata introdotta nel settore immobiliare. Dal prossimo anno (il 2011) le persone che avranno intenzione di vendere o affittare un alloggio saranno obbligate a metterlo a norma con la certificazione acustica. Un balzello in più che si va ad aggiungere alla certificazione energetica.
L’obbligo è stato introdotto con la pubblicazione della UNI 11367 «Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera».

La classificazione acustica di un immobile, basata su misure effettuate al termine dell’opera, darà la possibilità ai futuri proprietari e/o inquilini di conoscere le caratteristiche acustiche dello stesso immobile. Sarà possibile, in questo modo, tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive contestazioni.
«La nuova norma tecnica sulla classificazione acustica degli edifici costituisce un esempio di efficacia della normazione tecnica volontaria in quanto ha saputo conciliare e sintetizzare le esigenze e le aspettative dell’utente sulle caratteristiche prestazionali del prodotto (e le conseguenti garanzie d’uso), con la capacità/possibilità del produttore (progettista, fornitore di componenti, assemblatore, impresa di costruzioni) di realizzarle, garantendo le prestazioni dichiarate ed attese – spiega Piero Torretta, presidente Uni -. Per sua natura la norma tecnica volontaria definisce infatti lo stato dell’arte di un prodotto/servizio, ma non è una norma imposta dall’alto o dall’esterno, bensì è un accordo condiviso, trasparente, consensuale, alla cui definizione possono partecipare tutti gli stakeholders interessati».

fonte: Newspages.com

Regolarizzare gli immobili fantasma: ecco come si deve fare

Regolarizzare gli immobili fantasma: ecco come si deve fare

La Manovra 2011-2012 rende possibile regolarizzare gli immobili fantasma. Ma quale è la procedura da seguire. Ricordiamo che la suddetta manovra è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31 maggio 2010: nel dettaglio stiamo parlando del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», in vigore dal 31 maggio 2010.

Ma passiamo agli immobili fantasma.

L’Ance spiega che entro il 31 dicembre 2010 sarà possibile regolarizzare catastalmente gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d’uso, non dichiarati in catasto, mediante la presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale. Il Comune, su segnalazione dell’Agenzia del Territorio effettuerà i relativi controlli urbanistici.
Il successivo accertamento di immobili non dichiarati in catasto comporterà l’attribuzione di una rendita catastale presunta ed il pagamento delle imposte dovute sino ai 5 anni precedenti, unitamente all’applicazione dell’intero importo delle sanzioni, nonché la verifica della regolarità urbanistica dell’intervento, con tutte le conseguenze del caso.
Con tale misura (che si stima possa interessare circa 1,4 milioni di unità immobiliari), il Governo intende recuperare il gettito derivante dai tributi immobiliari (IRPEF, ICI, TARSU) che, sino ad oggi, sono stati evasi con riferimento agli «immobili fantasma».
L’Ance spiega che sotto il profilo della lotta all’evasione, tale misura appare apprezzabile, tenuto conto del maggior gettito per l’Erario e della concorrenza sleale rispetto ai fabbricati correttamente censiti ed in regola con i versamenti dei tributi immobiliari.
Fonte: newspages.it

Detrazione del 36%. Spese per oneri amministrativi

L’Ance spiega che ai fini della detrazione IRPEF del 36%, anche la TOSAP rientra tra le spese agevolabili, poiché inclusa tra quelle sostenute per oneri amministrativi, direttamente collegate all’esecuzione dei lavori, nonostante il pagamento non venga effettuato tramite bonifico.

Questo quanto chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n.229 del 18 agosto 2009. In particolare, in risposta ad un quesito, l’Amministrazione finanziaria ha ammesso le spese sostenute per oneri amministrativi, tra cui il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), all’interno della voce «altri costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in materia», dichiarati agevolabili nella Circolare Ministeriale n.57/E del 24 febbraio 1998 e ribadita nella Circolare Ministeriale n.121/E dell’11 maggio 1998. Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nonostante il pagamento della suddetta tassa venga effettuato tramite conto corrente e non con bonifico, si può accedere ugualmente alla detrazione del 36%.
L’Ance aggiunge che in merito, nelle istruzioni del modello di dichiarazione Unico Persone Fisiche, si precisa che, in relazione alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni non è richiesta la modalità del bonifico, trattandosi di versamenti effettuati con modalità obbligate.

Fonte: newspages.it