Affitti e Cedolare secca, alcuni chiarimenti

Cedolare secca sugli affitti, ecco alcuni chiarimenti.

 

Buona la revoca in carta libera

La modalità della dichiarazione, sottoscritta e con i dati identificativi del contratto e delle parti, potrà essere adottata fino all’individuazione di una regola definitiva

Revoca della cedolare secca anche in carta libera. E’ una delle indicazioni contenute nella circolare n. 20/E del 4 giugno. L’Agenzia delle Entrate è tornata così sull’imposta sostitutiva sugli affitti, con un documento dal format “domande e risposte”.

In attesa del modello ad hoc…
Come anticipato, fino alla definizione di una modalità di revoca “a regime”, i contribuenti che volessero rinunciare all’opzione per la tassazione sostitutiva possono farlo in carta libera, con una dichiarazione sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti. In alternativa, può far gioco il modello 69, utilizzato come schema di richiesta della revoca.

Comunicazioni buone fino al 1° ottobre
Per i contratti già in corso al 7 aprile 2011, per i quali il locatore può scegliere la cedolare direttamente in dichiarazione, c’è tempo fino al prossimo 1° ottobre per inviare la raccomandata con cui si comunica al conduttore la rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Sia nel caso l’acconto (dovuto) sia stato comunque versato sia se l’adempimento è saltato. In tale ipotesi, l’omesso versamento può essere sanato avvalendosi del ravvedimento operoso, utilizzando i codici tributo “1992”, per gli interessi, e “8913”, per la sanzione.
La possibilità di scegliere la tassa piatta persiste anche per quanti abbiano tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo, per il calcolo e il versamento dell’acconto Irpef 2011 (sempreché, ovviamente, ricorrano tutte le altre condizioni richieste). In questo caso, il locatore deve presentare istanza per la correzione del codice tributo, segnalando di considerare l’importo versato a titolo di acconto Irpef come acconto per la cedolare secca per il 2011. Il maggior versamento dell’acconto Irpef sarà indicato come acconto della cedolare secca, sia nel modello Unico 2012 sia nel 730/2012.

Acconto con opzione dal 2012
Chiarito anche il dubbio circa il versamento dell’acconto nel caso in cui, per un appartamento affittato e assoggettato a Irpef nel 2011, il proprietario decida di optare per l’imposta sostitutiva a partire da quest’anno. Nessuna incertezza, l’acconto 2012 non è dovuto.

Comunicazione valida fino a revoca
Se inviata entro i termini, non occorre “replicare” nelle successive annualità la comunicazione di rinuncia all’aggiornamento del canone inviata all’inquilino in occasione della scelta per il regime alternativo espressa per il 2011. La cedolare secca, infatti, salvo revoca, è vincolante per tutta la durata del rapporto.

A ogni locatore la sua opzione
Il nuovo proprietario di un immobile già locato secondo il regime dell’imposta piatta, se intende applicare l’imposta sostitutiva, trattandosi di una scelta che incide sulla tassazione della persona, deve esercitare l’opzione a suo nome presentando il modello 69 entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà per qualsiasi motivo esso sia avvenuto (eredità, donazione, acquisto) o, a patto che sussistano le condizioni, direttamente con la dichiarazione dei redditi.
La cedolare secca, infatti, in questo caso, perde l’efficacia per quanto riguarda l’imposta sul reddito; nulla da rifare, invece, fino al termine dell’annualità contrattuale, per le imposte di bollo e di registro.

Un contratto, due cedolari
Un altro quesito: un appartamento affittato, due proprietari e un contratto di locazione stipulato soltanto da uno dei due secondo le regole della cedolare secca. Qui occorre precisare che il reddito fondiario derivante dalla locazione dell’abitazione è imputabile, per la parte spettante, pure al comproprietario che non compare nell’atto. Di conseguenza, anche lui può decidere di sostituire la relativa Irpef con la cedolare secca. Le modalità non cambiano, deve esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi (in presenza delle condizioni che lo consentono) o con il modello 69 e inviare la preventiva comunicazione all’inquilino mettendolo al corrente di avere scelto la tassa piatta e di aver, quindi, rinunciato, all’aggiornamento del canone.

Fondo patrimoniale: “autonomia” per la sostitutiva
Il settimo punto della circolare affronta l’applicazione della cedolare secca nel caso di immobili affittati destinati a un fondo patrimoniale costituito da due coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (articolo 167 cc), uno dei quali non risulta proprietario dell’abitazione, né titolare di altro diritto reale.
Tuttavia, secondo le regole del codice civile che disciplinano la gestione dei beni inseriti in un fondo patrimoniale, l’immobile è di entrambe le parti a prescindere dal proprietario originario, motivo per cui, in base alla normativa fiscale, il reddito fondiario che ne deriva va suddiviso a metà tra marito e moglie (articolo 4, comma 1, lettera b), del Tuir).
Dunque, chiariscono i tecnici dell’Agenzia, il coniuge non proprietario (se non per effetto del fondo patrimoniale) può optare autonomamente per il regime sostitutivo sui canoni da locazione.

Sotto i 30 giorni, niente contratto, nessuna comunicazione
Se l’abitazione è affittata allo stesso locatario, per meno di 30 giorni, come spesso accade nell’ipotesi di case per le vacanze, non occorre far sapere al villeggiante che si è optato per la tassa piatta né va comunicata la rinuncia all’aggiornamento del canone. E questo vale anche se la casa (ed eventuale pertinenza) viene data in locazione a persone diverse nel corso dell’anno. La comunicazione non dovrà essere inviata a nessuno dei locatari: l’importante è che per ognuno il rapporto non superi i 30 giorni complessivi (quindi anche se frazionati) nel periodo d’imposta.
Per queste situazioni (contratti di breve durata), infatti, non c’è obbligo di registrazione e il prezzo dell’affitto non è soggetto a variazioni.
Il proprietario aderisce alla cedolare secca al momento della dichiarazione dei redditi e, se registra il contratto volontariamente o in caso d’uso, la scelta così esercitata è valida anche per l’imposta di registro.

Basta il contratto per rinunciare all’aumento
Il conduttore che opta per il regime alternativo non deve ripetere con la comunicazione al locatario la sua intenzione di non aumentare il canone se tale scelta è stata già specificata nel contratto d’affitto.
L’ipotesi, infatti, viene associata a quella già esaminata e così risolta nella circolare 26/2011 in riferimento ai rapporti rientranti nel periodo transitorio del 2011 di applicazione del regime alternativo.

Fonte: Centro Studi Fiaip

Sanremo: la città dei fiori è in continuo miglioramento…

Piazza Colombo a Sanremo, entro la prossima settimana scatterà la riqualificazione

Sanremo – L’attuale pavimentazione del solettone sarà coperta da una sorta di “scacchiera” formata da tasselli in legno e in erba sintetica, per costituire un giardino urbano che sarà abbellito da alberelli di leccio in vaso e da un’illuminazione scenografica

Entro la prossima settimana scatterà la riqualificazione di piazza Colombo di Sanremo fortemente voluta dal sindaco Maurizio Zoccarato. L’attuale pavimentazione del solettone sarà coperta da una sorta di “scacchiera” formata da tasselli in legno e in erba sintetica, per costituire un giardino urbano che sarà abbellito da alberelli di leccio in vaso e da un’illuminazione scenografica. Gli esercizi pubblici saranno chiamati a spostare i loro dehors sul nuovo terrazzo, che sarà abbellito con le opere dei writers.

Riqualificazione a Sanremo dell’asse corso Mombello-Santa Tecla, lavori sino al 2015

Sanremo – Per corso Mombello è previsto l’allargamento dei marciapiedi laterali fino a 5 metri: i giardini centrali manterranno l’attuale configurazione. A Pian di Nave verrà realizzata un piazza pedonale sul mare

Approvato ieri dalla giunta Zoccarato il progetto definitivo da 3 milioni e 250 mila euro per la riqualificazione a Sanremo dell’asse corso Mombello-Santa Tecla, inserito nel piano “Pigna mare” finanziato dalla Regione con 9 milioni di euro. Si pensa di far partire i lavori nel prossimo autunno. Per portare a termine l’opera ci vorrano un paio di anni, per cui si arriverà al 2015. Per corso Mombello è previsto l’allargamento dei marciapiedi laterali fino a 5 metri: i giardini centrali manterranno l’attuale configurazione. A Pian di Nave verrà realizzata un piazza pedonale sul mare.

Fonte: Riviera24

Proprio in Corso Mombello, nel centro di San Remo,  all’interno di uno storico Palazzo, la nostra agenzia immobiliare di Sanremo propone questo ottimo affare in vendita:

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Il prezzo di questo appartamento signorile in vendita a Sanremo è ulteriormente trattabile….

L’agenzia immobiliare Casamare di Sanremo si trova in Via Matteotti n. 24, nel centro di Sanremo e dispone di diversi appartamenti e ville in vendita a Sanremo. Potete contattare la nostra agenzia allo 0184 574262 o vistare http://www.casamare.net/it

Festival di Sanremo 2012, il programma delle 5 serate

Martedì 14 febbraio partirà il Festival di Sanremo 2012 con la gara per i cantanti della categoria Artisti. Al termine andaranno avanti i 12 cantanti più votati dalla giuria demoscopica, 2 gli esclusi.

Prima serata: martedì 14 febbraio
Partirà la gara per i cantanti della categoria Artisti. Al termine andaranno avanti i 12 cantanti più votati dalla giuria demoscopica, 2 gli esclusi.

Seconda serata: mercoledì 15 febbraio
I 12 ancora in gara si esibiranno nuovamente e ancora una volta si procederà all’esclusione di 2 artisti. A fine serata resteranno in 10. Inizierà anche la competizione dei giovani di SanremoSocial, con alcune eliminazioni.

Terza serata: giovedì 16 febbraio
Serata dedicata ai duetti con tema dedicato all’Italia: anche gli artisti già eliminati proporranno la versione personalizzata di un grande successo musicale italiano.
SanremoSocial continuerà con le modalità della serata precedente. Ci saranno i primi ripescaggi: due dei 4 artisti eliminato rientreranno in gara.

Quarta serata: venerdì 17 febbraio
I 12 artisti in gara proporranno una nuova versione della loro canzone.
Alla fine 10 artisti accederanno alla serata finale. Per SanremoSocial saranno proclamati i 4 finalisti.

Quinta serata: sabato 18 febbraio
Da 10 si scenderà 3 finalisti che dovranno esibirsi ancora una volta prima della votazione finale del pubblico.

Questi i 14 cantanti in gara nella categoria Artisti:

Nina Zilli, Per sempre e Never never never (Grande grande grande) con Skye dei Morcheeba
Samuele Bersani, Un pallone e My sweet Romagna (Romagna mia) con Goran Bregovic
Dolcenera, Ci vediamo a casa e My life is mine (Vita spericolata’) con Professor Green
Pierdavide Carone e Lucio Dalla, Nanì e Anema e core con Mads Langer
Irene Fornaciari, Il mio grande mistero e I who have nothing (Uno dei tanti) con Brian May
Emma, Non è l’inferno e If paradise is half as nice (Il paradiso) con Gary Go
Matia Bazar, Sei tu e Speak sofly love (tema de Il Padrino) con Al Jarreau
Noemi, Sono solo parole e To feel in love (Amarsi un po’) con Sarah Jane Morris
Francesco Renga, La tua bellezza e El mundo (Il Mondo) con Sergio Dalma
Arisa, La notte e Que serà (Che sarà) con Josè Feliciano
Chiara Civello, Al posto del mondo e You don’t have to say you love me con Shaggy
Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, Respirare e Auf Der Welt con Nina Hagen
Eugenio Finardi, E tu lo chiami Dio e Surrender con Noa
Marlene Kuntz, Canzone per un figlio e The world became the world’ con Patti Smith

Da: imfromim.it

Ecco che Sanremo si prepara per il Grande Evento dell’anno: “Il Festival”, in diretta dal cuore della città, il “salotto” di Sanremo: Corso Matteotti, o come tutti la chiamano: “Via Matteotti”.

E dove poteva essere ubicata la nostra agenzia di Sanremo, se non nella strada con più grande visibilità di tutta la Liguria, da sempre ricca di turisti italiani e stranieri…. L’agenzia immobiliare CASAMARE a Sanremo è naturalmente in Via Matteotti al numero 24!

Vi Aspettiamo dal Lunedi al Sabato e anche la Domenica previo appuntamento (anche durante la settimana del Festival…) 

Che cos’è l’ IMU – Imposta Municipale Unica

L’IMU è l’ Imposta Municipale Unica e:

  • entra in vigore a decorrere dal 2012 fino al 2014
  • riguarda i proprietari di immobili, i  titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili
  • riguarda i fabbricati, i terreni, le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
  • sostituisce l’ Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale comunale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ ICI .
  • Le Aliquote sono :  aliquota base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali –  Aliquota dello 0,4% (4 per mille) per l’abitazione principale e  relative pertinenze  (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7),  che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali –
  • I Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% (4 per mille) per gli immobili locati –
  • Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché a un’ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26  anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).
  • I Comuni possono elevare la detrazione, fino a concorrenza  dell’ imposta dovuta.
  • La base imponibile è : la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:  160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 –  140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle  categorie  catastali C/3, C/4 e C/5 – 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 – 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) – 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
  • Quando si versa :  In due rate: 16 giugno e 16 dicembre (salvo diverse disposizioni comunali)

Le Agevolazioni al 55% sono state prorogate fino al 31.12.2012

L’Anit spiega che nel Decreto Anti Crisi firmato da Napolitano è stata inserita all’ultimo la proroga del provvedimento del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l’attuale apparato normativo.

Secondo quanto riferisce l’Anit, nel Decreto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il testo dell’art. 4 nella parte concernente le detrazioni cita: Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. L’articolo 1 comma 48 della Legge di stabilità 2011 non faceva altro che prorogare il provvedimento delle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti dal dicembre 2010 al dicembre 2011, allungando gli anni di detrazioni a 10.

Questo significa che per il 2012 nulla cambia: non cambia la percentuale di detrazione, non cambiano le opere detraibili, non cambiano gli anni di detrazione, non cambiano probabilmente le modalità ma soprattutto non cambia il clima di incertezza e l’impossibilità di effettuare interventi più importanti (anche dal punto di vista energetico) che in un solo anno non sono programmabili né tanto meno realizzabili.

Visto il periodo di crisi e viste le priorità del nuovo governo potremmo ritenere positivo questo piccolo risultato, ma non possiamo dimenticare tutti gli studi, le discussioni, le analisi economiche, energetiche e ambientali che hanno portato a definire degli obiettivi nel PAEE 2012. I risultati di questi gruppi di lavoro non possono essere dimenticati: ci auspichiamo che venga previsto in un prossimo documento legislativo un provvedimento più strutturato e soprattutto idoneo agli scopi di salvaguardia dell’ambiente ma soprattutto di aiuto alla ricrescita del settore edile.

Pietro Giordano, Adiconsum, spiega che «come risulta dai dati Enea, su 1 milione di interventi in 4 anni per 10 miliardi di euro di investimenti in 4 anni, il risparmio energetico conseguito al 2010 è stato di 5000/6000 GWh/anno e l’occupazione attivata è stata pari a 50000 posti di lavoro ogni anno. Gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni produce un risparmio anche in termini di penali da pagare come Paese, nel caso in cui non si raggiungessero gli obiettivi previsti per il 2020 (20% di risparmio energetico)».

Fonte: Newspages.it

Agevolazione prima casa: rinuncia al trasferimento

Agevolazione prima casa: rinuncia al trasferimento

Rinunciare all’agevolazione “prima casa” è possibile se il richiedente non riesce a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’abitazione.
Questa opportunità è concessa, come chiarisce la risoluzione 105/E diffusa lo scorso 31 ottobre dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che il trasferimento di residenza costituisce una dichiarazione di intenti, cui l’acquirente si impegna a tener fede in un momento successivo alla stipula dell’atto.
Non è invece possibile rinunciare volontariamente all’agevolazione nel caso in cui risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento dell’acquisto. In tal caso, infatti, la dichiarazione di essere nelle condizioni che legittimano la fruizione del beneficio, fatta al momento della compravendita, risulterebbe mendace.

18 mesi per richiedere la revoca
Entro diciotto mesi dall’atto di acquisto dell’immobile è, quindi, possibile rinunciare all’agevolazione “prima casa” senza incorrere nell’applicazione di sanzioni.
Non essendo ancora decorsi i termini, infatti, al contribuente non può essere imputato il mancato adempimento dell’impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo comune.

Come ottenere la revoca
L’acquirente che non intende adempiere all’impegno di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto è tenuto a presentare istanza di revoca all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.
Questa istanza deve essere presentata sia se l’atto è stato assoggettato ad imposta di registro sia in caso di applicazione dell’Iva.
Ricevuto l’avviso di liquidazione, basterà versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, oltre che gli interessi maturati a partire dalla data di stipula del contratto.

Fonte: Newspages