Novità 2025: nuove normative fiscali per la vendita della Prima Casa

Nuove normative fiscali per l’immobiliare: cambiamenti significativi per la vendita della Prima Casa

La recente Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative per chi possiede immobili destinati a prima abitazione, offrendo maggior flessibilità e benefici fiscali. Con la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, viene esteso il periodo per la vendita della prima casa.

Secondo l’articolo 1, comma 116, della nuova legge, il tempo concesso per vendere o donare la prima abitazione senza perdere i benefici dell’aliquota agevolata del 2% sull’imposta di registro (o IVA ridotta al 4%), pagata al momento dell’acquisto, è stato aumentato. Precedentemente fissato a un anno, questo periodo è ora esteso a due anni. Ciò significa che il contribuente, che è già proprietario di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa, avrà ora due anni di tempo, anziché uno, per vendere o donare la sua precedente abitazione e beneficiare nuovamente dell’agevolazione fiscale nel caso di un nuovo acquisto, soggetto a imposta di registro o IVA.

Occorre evidenziare che tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)

Le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. È necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione “prima casa”.

L’agevolazione è esclusa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (abitazioni in ville)
  • A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Questa modifica offre un’opportunità significativa per i proprietari di immobili, permettendo loro più tempo per gestire le vendite senza sacrificare i vantaggi fiscali ottenuti con il primo acquisto. Questa estensione del termine è particolarmente vantaggiosa in un mercato immobiliare che può essere incerto e variegato, offrendo così agli investitori e ai proprietari di case una maggiore sicurezza e flessibilità nella gestione delle loro proprietà.

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Agevolazioni Prima Casa

In arrivo buone notizie per i proprietari immobiliari.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.142/E del 4 giugno 2009 il proprietario di un’abitazione può usufruire dei benefici «prima casa» qualora acquisti un’unità immobiliare contigua, al fine di realizzare un ampliamento dell`immobile originario, anche nel caso in cui non abbia goduto delle suddette agevolazioni per l`immobile di cui già risultava proprietario, poiché non ancora previste dalla normativa vigente.Come riferito dall’Ance, l’amministrazione finanziaria fornisce ancora una volta un’interpretazione estensiva, rispetto alla formulazione letterale, della Nota II-bis, art.1 della Tariffa, Parte I, Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui l’agevolazione favorisca interventi volti al miglioramento delle condizioni di utilizzo della «prima casa».In particolare, le agevolazioni vengono ammesse anche nell’ipotesi di ampliamento dell’abitazione preposseduta, da realizzarsi mediante l’acquisto di un alloggio contiguo, e la successiva fusione dei due immobili.L’Agenzia delle Entrate ritorna a chiarire le modalità di accesso ai benefici «prima casa», ricordando, altresì, le relative condizioni previste nella Nota II-bis citata.Nel caso prospettato dal contribuente, la novità nel godimento dell’agevolazione «prima casa» è data dal fatto che l’immobile contiguo, acquistato per l’ampliamento, può usufruire dei suddetti benefici, anche qualora l’abitazione da ampliare sia stata «precedentemente acquisita senza fruire del regime di favore, in quanto tale possibilità non era prevista dalla normativa vigente […]».

Fonte: Newspages.it

Detraibile il costo della mediazione già dal preliminare

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che si può usufruire dell’agevolazione anche se la spesa è sostenuta prima del rogito.

E’ detraibile il 19% sulle spese corrisposte a titolo di mediazione per della ‘prima casa’, anche se è stato sottoscritto solo il contratto preliminare di compravendita. Dal 1 Gennaio 2007 è possibile detrarre il 19% dei costi sostenuti per l’attività di intermediazione limitatamente all’acquisto della proprio abitazione principale entro un importo massimo di 1.000 euro di spesa, la cui detrazione deve essere effettuata in un unico anno, così come chiarito dalla circolare dell’Agenzia n.28/2006.

Rispondendo ad un interpello di un contribuente, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso delle Entrate ha infatti precisato che, se il preliminare è regolarmente registrato, è possibile usufruire dello sconto del 19% sulle spese di mediazione anche prima del rogito definitivo di compravendita (n.26/ del 30 gennaio 2009)