Riapertura termini per la rivalutazione delle aree edificabili

L’art.7, comma 2, lett.dd-gg, del D.L. 70/2011 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di
diverse proroghe e riaperture di termini.

In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° luglio 2011, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno
2012, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giungo di ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014.

In sede di conversione in legge del citato D.L., tale possibilità è stata estesa alle società di capitali, ma limitatamente all’ipotesi in cui i relativi beni, “per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli artt.5 e 7 della legge 448/2001” (che, in assenza di ulteriori
precisazioni, dovrebbe corrispondere al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2002), siano stati oggetto di misure  cautelari,  per  poi  tornare,  all’esito del giudizio, nella piena titolarità delle medesime società.

Al di fuori di questo caso specifico, resta fermo che la possibilità di rivalutazione non è ammessa ai titolari di reddito d’impresa,  essendo  consentita  per  i  soli  soggetti  non esercenti attività commerciale, relativamente alle aree (edificabili o agricole) ed alle
partecipazioni, da questi possedute alla data del 1° luglio 2011.
Circa la possibilità di recupero della sostitutiva già pagata in occasione delle precedenti rivalutazioni, già l’originario testo del decreto legge ha introdotto importanti novità, confermate anche a seguito della conversione in legge del provvedimento.

In particolare, per coloro che si sono già avvalsi della facoltà di rivalutare le suddette aree ed intendano avvalersi nuovamente del beneficio, sono alternativamente riconosciute:

–  la  possibilità  di  detrarre  dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa

–  la  possibilità  di  chiedere  il  rimborso  della  imposta  sostitutiva  già  pagata, entro 48 mesi (ai sensi dell’art.38 del  D.P.R.  602/1973),  decorrenti  dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.

L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base alla nuova rideterminazione effettuata.
La possibilità di richiesta di rimborso, con le  stesse  modalità  e  termini  di  cui  al  punto precedente, è riconosciuta anche per i versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto legge (ossia entro il 14 maggio 2011). In sostanza, viene ammessa
la facoltà di chiedere il rimborso anche per i contribuenti che abbiano, nel passato, operato una seconda rivalutazione dei propri immobili, ma che non intendano aderire all’attuale rideterminazione.

Anche questi potranno richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già  pagata, entro 48 mesi decorrenti dalla data  di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
Nei casi in cui, alla data del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), siano già decorsi 48 mesi dal  versamento  dell’imposta  sostitutiva relativa all’ultima rivalutazione effettuata, la richiesta di rimborso può essere comunque fatta entro il
termine di 12 mesi a decorre dalla medesima data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14 maggio 2012).
Le nuove disposizioni, in materia di recupero dell’imposta sostitutiva versata nelle precedenti rideterminazioni, superano  quindi il passato orientamento dell’Amministrazione finanziaria che  escludeva  qualsiasi  forma  di  compensazione dell’imposta e limitava la possibilità di richiederne il rimborso, ai sensi dell’art.38 del DPR 602/1973, solo nell’ipotesi in cui non fossero ancora trascorsi 48 mesi dal termine
di versamento della stessa.

Fonte: Ance

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