Detrazione sulle ristrutturazioni, Bonus Mobili e Bonus Mobili per gli under 35

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Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 sono stati prorogati la detrazione fiscale del 50% per la ristrutturazione e il Bonus mobili. E’ stato anche introdotto il nuovo Bonus Mobili per le giovani coppie. Ecco il dettaglio.

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 50% sugli interventi di ristrutturazione. Confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e le 10 rate annuali per il rimborso. Sono detraibili le spese per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Prorogato inoltre fino al 31 dicembre 2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10 mila euro rimborsabile in 10 anni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica destinati ad arredare un’abitazione sottoposta a ristrutturazione.

La novità è invece il nuovo Bonus Mobili per le giovani coppie: alle giovani coppie che acquistano la prima casa sarà riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili per un ammontare complessivo fino a 16 mila euro. Per poter richiedere la detrazione non sarà necessario ristrutturare e almeno un componente della coppia dovrà avere meno di 35 anni. Non ci sarà distinzione tra coniugi e coppie di fatto.

Ecobonus del 65% prorogato per tutto il 2016

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Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 sono diversi i Bonus per la casa. Uno di questi è la proroga del bonus del 65% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico qualificato degli edifici, per le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per le misure antisismiche (detrazione Irpef ed Ires del 65%).

Prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di miglioramento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici.

Sono detraibili le spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica, comprese schermature solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti più efficienti e i lavori preventivi di adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003).

La detrazione sarà estesa anche all’acquisto, installazione e messa in opera degli impianti domotici.

Potranno usufruire della detrazione del 65% anche gli Istituti Autonomi Case Popolari che nel 2016 sosterranno spese per interventi sugli immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per i lavori di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni, i condòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese che realizzano gli interventi. Le modalità operative saranno definita in dettaglio dall’Agenzia delle Entrate.

 

“Rent to buy”: ecco come si dividono le spese

Ecco come si dividono le spese nel «rent to buy»

Durante il contratto gli oneri straordinari spettano a chi mette in vendita l’immobile. Prendere in “affitto” un immobile, con la possibilità di diventarne proprietari entro una certa data, imputando a prezzo di acquisto una parte del canone indicata nel contratto. Se questa è in sintesi la definizione del cosiddetto rent to buy, il decreto Sblocca Italia (Dl 133/14, art.23,) che ha introdotto la formula nel nostro ordinamento) disegna in realtà uno schema nuovo, che non è la semplice somma di locazione e compravendita. Con un assetto autonomo rispetto al contratto di affitto “ordinario”, e slegato ad esempio dalle norme vincolistiche imposte su durata minima, rinnovo automatico, disdetta, eccetera. Uno schema nel quale i rapporti tra concedente e conduttore sono regolati con il richiamo alla disciplina dell’usufrutto. Quali sono allora gli obblighi e i diritti delle parti? Il tema è tra quelli affrontati all’interno della Guida pratica per il cittadino presentata ieri a Roma dal Consiglio nazionale del Notariato insieme alle principali associazioni dei consumatori.

Il contratto di rent to buy (rtb) contiene una precisa descrizione dell’immobile. Se questo è arredato, il conduttore deve fare l’inventario: ma non si tratta di un compito inderogabile, così come si può anche evitare di fornire un’idonea garanzia. Che di solito, è la stessa prevista per la locazione, cioè un deposito cauzionale non superiore a tre mensilità: questa cauzione si calcola sulla sola parte di canone relativa all’uso dell’immobile, e alla fine va restituita con gli interessi legali, o eventualmente imputata al prezzo di cessione. Delle due fasi in cui si articola il rtb – concessione del “godimento” della casa e trasferimento della proprietà – la seconda è infatti solo eventuale; e l’inquilino, al termine del periodo stabilito (“garantito” dalla trascrizione, vedi schede in alto), è libero di scegliere se acquistare o meno. Nel frattempo a carico del conduttore sono le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria dell’immobile, comprese le parti comuni in condominio. Nell’ordinaria manutenzione sono incluse le riparazioni di elementi accessori degli immobili, che si deteriorano per il loro normale uso, e quindi le spese relative per esempio interruttori, rivestimenti, sanitari, rubinetterie, eccetera.
Di regola, invece, le riparazioni straordinarie dell’immobile e delle eventuali parti condominiali sono a cura del proprietario. Tranne quelle «rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione» da parte del conduttore (art. 1004 c.c.). Per riparazioni straordinarie si intendono quelle per assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, per la sostituzione delle travi, il rinnovamento anche solo di una parte dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostengo o di cinta; e anche tutti gli interventi su parti strutturali degli edifici, e per la sostituzione degli impianti (elettrico, idraulico, di riscaldamento, e così via).
Sulle somme spese, tuttavia, il conduttore deve corrispondere al proprietario gli interessi, come previsto dall’articolo 1005 c.c., per tutta la durata del rapporto (in mancanza di diverso accordo, il saggio di interesse è fissato dalla legge e attualmente pari allo 0,5%). Ma se il proprietario si rifiuta di eseguirle o le ritarda senza giusto motivo? Dopo averlo comunicato, il conduttore può farle eseguire di tasca sua, con diritto a vedersele rimborsate alla fine del rapporto. Le parti rispondono in solido degli oneri condominiali: se una delle due non paga la propria quota, insomma, l’amministratore può rivolgersi all’altra e pretendere il pagamento complessivo. Le legge non disciplina invece la ripartizione del compenso dovuto all’amministratore stesso; ma il servizio può farsi rientrare tra le spese ordinarie e quindi a carico del conduttore.

Il proprietario deve assicurare (e non pregiudicare) al conduttore il godimento dell’immobile. E procedere alla vendita nel caso questi intenda acquistare entro i termini convenuti. Se non lo fa, l’inquilino può portare a termine l’affare chiedendo una sentenza sostitutiva del rogito. O domandare la risoluzione del contratto e ricevere la parte dei canoni pagati quale corrispettivo del prezzo di vendita, più gli interessi legali (oltre a una penale aggiuntiva, se prevista). Da parte sua, il conduttore ha il principale obbligo di pagare il canone stabilito. Se ci ripensa, o interrompe il versamento per un numero minimo di rate pattuito (non inferiore a un ventesimo del loro ammontare complessivo), il proprietario ha diritto alla restituzione dell’immobile e – se non previsto diversamente – acquisisce per intero i canoni versati, a titolo di indennità. Mentre può chiedere l’adempimento in forma specifica (art.2931 c.c., cioè un’esecuzione forzata) nel caso l’inosservanza dell’inquilino riguardi un “obbligo di fare”, come quello di curare la manutenzione ordinaria.

Quando l’affare non si conclude, l’immobile va infine restituito nello stato in cui lo si è trovato.
Se alla riconsegna si riscontrano dei guasti, può esser trattenuto l’eventuale deposito cauzionale, con diritto del proprietario a pretendere il maggior danno. La descrizione puntuale di cauzioni, diritti di recesso, penali, e altre clausole “cautelative”, che la legge lascia liberi di inserire, si intreccia con il problema di definire la parte di canone “imputabile a corrispettivo”. È quello, sottolineano i notai, l’aspetto più delicato da affrontare in fase di trattativa contrattuale, visti i contrapposti interessi in gioco.

VANTAGGI E SVANTAGGI DELL’AFFITTO CON RISCATTO

1 – Il «contratto tipo» nel decreto Sblocca Italia

È un nuovo tipo di contratto, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto Sblocca Italia (Dl 133/14, convertito in legge 164/14). In base al quale il proprietario-venditore consegna fin da
subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, dietro pagamento di un canone che comprende due distinte quote: una a copertura dell’utilizzo e l’altra da imputare a prezzo finale di vendita (pre-fissato). Dopo un lasso di tempo indicato nel contratto, il conduttore può decidere se acquistare l’immobile, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati e saldando l’eventuale differenza.

2 – Meno vincoli rispetto alla locazione ordinaria

Il venditore mantiene la proprietà dell’immobile fin quando non viene pagato l’intero prezzo pattuito. Nel frattempo, non tiene inutilizzato l’alloggio e può addebitare i costi di gestione ordinaria al conduttore. Non è però soggetto all’applicazione della disciplina vincolistica della locazione (dettata dalle leggi 392/78 e 431/98) e quindi alle regole relative a durata minima del contratto, automatico rinnovo, eccetera. A fronte del rinvio dell’effettiva vendita, riceve poi un beneficio economico: il diritto di incassare il canone nella sua duplice componente.
3 – Chi compra è garantito dalla trascrizione

Il futuro acquirente può godere subito dell’immobile e cominciare a pagarlo ratealmente. Ma la legge prevede che egli abbia solo la facoltà e non l’obbligo di comprare entro il termine pattuito. La trascrizione del contratto, la cui efficacia “prenotativa” si prolunga per l’intera durata dell’accordo (senza eccedere i dieci anni), gli offre inoltre una protezione contro la vendita a terzi e altri “inconvenienti” (ipoteche, pignoramenti). E durante il periodo di utilizzo dell’immobile, i costi a suo carico sono limitati alla sola manutenzione ordinaria; mentre il carico fiscale, per imposte dirette e locali, rimane a carico del venditore

4 – Il proprietario non ha certezze sulla cessione

I costi per le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. E se intende acquistare una nuova abitazione durante il rapporto di rent to buy, non può fruire dei benefici prima casa. Il venditore non può inoltre imporre al conduttore l’obbligo di comprare: può al massimo trattenere i canoni pagati a titolo di corrispettivo, se non viene completato l’acquisto. In caso di mancata restituzione dell’immobile, una volta cessati gli effetti del contratto (per scadenza del termine, per risoluzione, recesso, eccetera), dovrà invece ricorrere all’autorità giudiziaria, attivando un procedimento “ordinario” di rilascio.

5 – Si paga anche per la svalutazione del bene

Durante il periodo di godimento, il futuro acquirente viene escluso dalle tutele connesse alla disciplina vincolistica propria della locazione. Se decide di non dar seguito all’acquisto, perde inoltre la componente da imputare al prezzo finale così come pattuita nel contratto. Si tratta di una somma che può risultare alla fine consistente, nel caso la rinuncia all’esercizio del diritto di acquisto avvenga dopo un lungo periodo di utilizzo dell’immobile. E nel caso il canone comprenda anche una quota di ammortizzamento (a compensare il minor valore di mercato dell’immobile).

(Dario Aquaro, Il Sole 24ORE – Casa24, 3 dicembre 2015)

Mutuo Casa: si scala anche l’onorario del Notaio

Ecco un esempio pratico:

“Il notaio, per la stipula di un atto di mutuo, mi ha chiesto 2.000 euro, che ho pagato a mezzo bonifico bancario. Posso portare in detrazione la somma con l’aliquota del 19%?”
La risposta è affermativa, in quanto è possibile fruire della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del Dpr 917/86. Pertanto, l’onorario per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dal notaio per conto del cliente necessarie alla stipula del contratto stesso (ad esempio, quelle relative alla iscrizione e cancellazione dell’ipoteca) rientrano tra gli oneri accessori per i quali è prevista la detrazione del 19% dell’ammontare complessivo degli interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per l’acquisto della cosiddetta “prima casa”.

(Giuseppe Merlino, Il Sole 24ORE – Esperto Risponde, 17 agosto 2015)

Segnali positivi per mutui e compravendite

Balzo in avanti per mutui, compravendite e condizioni di accesso all’ acquisto della casa: come sta cambiando il mercato delle abitazioni 

Le analisi dell’Agenzia delle Entrate e di Abi nel Rapporto immobiliare 2015

Dopo sette anni in negativo, torna a crescere il mercato italiano delle abitazioni residenziali che nel 2014, sui rogiti effettivamente registrati nell’anno, mostra un +3,5% rispetto all’anno precedente. Il segnale positivo va interpretato cautamente, perché influenzato dagli effetti fiscali della modifica dell’imposta di registro intervenuta dall’1 gennaio del 2014 che ha portato a rogitare acquisti, di fatto compiuti sul finire del 2013, nei primi mesi del 2014. Ricostruendo la serie storica per neutralizzare tale effetto, si può ipotizzare che l’incremento del 2014 si limiti al più contenuto +0,7%. In ogni caso si tratta di un segnale positivo che si riscontra anche per le abitazioni acquistate tramite mutuo ipotecario, con un balzo in avanti di oltre 12 punti percentuali. Migliora, infine, anche l’indice di affordability, cioè la possibilità di accesso delle famiglie italiane all’acquisto di un’abitazione, che a fine 2014 risultava pari al 9%, 2,3 punti percentuali in più dell’anno precedente.
È il quadro che emerge dal Rapporto immobiliare residenziale 2015, lo studio realizzato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con Abi, l’Associazione Bancaria Italiana.

L’andamento del mercato residenziale
Le compravendite di immobili a destinazione abitativa nel 2014 sono state 421mila, ancora al di sotto dei valori registrati alla fine degli anni ‘80. L’andamento e la distribuzione dei volumi di scambio per macroaree geografiche, al lordo dell’effetto fiscale dovuto al mutamento dell’imposta di registro, ha evidenziato una ripresa più accentuata nell’area del Centro (+6,5%), seguita dall’area del Nord-Est (+5%) e del Nord-Ovest (+3,4%), dove si concentra la quota più elevata delle transazioni. Ancora contenuti, invece, i rialzi registrati nelle aree del Sud (+0,8%) e nelle Isole (+0,2%).
La superficie media dell’unità abitativa acquistata è stata pari a 105,2 m2, in crescita del 5%, mentre il fatturato del settore guadagna circa 5 miliardi di euro, passando dai 67,5 miliardi del 2013 ai 72,1 miliardi registrati nel 2014.

Gli italiani e il mutuo
Le abitazioni acquistate tramite mutuo ipotecario sono state 161.842 (+12,7% su base annua), con il maggior numero di compravendite registrate al Nord-Ovest (36%) e al Centro (22,5%). Il capitale complessivo erogato mostra un incremento del 10%, toccando quota 19,3 miliardi di euro, ma cala il capitale unitario, che scende di circa 3 mila euro, passando dai 122mila euro del 2013 ai 119 mila del 2014. Il calo dei tassi d’interesse e del capitale unitario erogato ha portato ad una diminuzione generalizzata della rata mensile, che è passata, in media nazionale, dai 682 euro del 2013 ai 631 euro del 2014.

L’indice di affordability
L’indice, elaborato dall’Ufficio Studi Abi secondo consolidate prassi metodologiche, sintetizza l’analisi dei vari fattori (reddito disponibile, prezzi delle case, andamento, tassi di interesse sui mutui) che influenzano la possibilità per le famiglie di comprare casa indebitandosi e ne descrive l’andamento. Nel 2014 l’indice continua nel suo trend positivo, registrando un significativo miglioramento che in media di anno lo riporta in linea con i valori massimi dell’intero periodo di osservazione; secondo le proiezioni mensili, a marzo del 2015 con il valore del 10,3% avrebbe stabilito il nuovo massimo storico. In quest’ultimo anno la dinamica positiva è principalmente dovuta ad una forte riduzione del costo dei mutui, mentre continua ad essere positivo anche il contributo dovuto al miglioramento del prezzo relativo delle case rispetto al reddito disponibile. In miglioramento anche gli aspetti distributivi: nel secondo semestre del 2014, la quota di famiglie che dispone di un reddito sufficiente a coprire almeno il 30% del costo annuo del mutuo per l’acquisto di una casa è pari al 60%, valore superiore di 7 punti percentuali al dato di un anno prima. Il miglioramento delle condizioni di accesso all’acquisto di una abitazione è risultato piuttosto omogeneo a livello territoriale: la condizione di accessibilità è presente in quasi tutte le regioni ed inoltre sono 8 quelle in cui nel 2014 l’indice ha registrato un massimo storico. Le positività registrate per l’indice di accessibilità trovano riscontro anche nella ripresa del mercato dei mutui: nei primi tre mesi del 2015 le nuove erogazioni

Fonte: Newspages

Agevolazione 1a casa anche con riacquisto a titolo gratuito

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49/E dell’11 maggio 2015, avente ad oggetto: “Permanenza dell’agevolazione “prima casa” in caso di vendita infra quinquennale e riacquisto nell’anno anche a titolo gratuito (Articolo 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, d.P.R. 131 del 1986)”, modificando i precedenti orientamenti, ritiene che in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.

Devono considerarsi quindi superate le indicazioni fornite con i documenti di prassi (v. circolare n. 6 del 26 gennaio 2001, risoluzione n.125/E del 3 aprile 2008 e circolare n. 18 del 29 maggio 2013) con i quali l’ufficio aveva precisato che “la decadenza dal beneficio è impedita dal solo acquisto a titolo oneroso di altra casa di abitazione entro un anno dalla cessione dell’immobile acquistato con le agevolazioni”.

Resta fermo l’ulteriore requisito dell’utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente come chiarito da ultimo con circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 10 aprile 2015, n. 7338

Fonte: Fimaa