Regolarizzare gli immobili fantasma: ecco come si deve fare

Regolarizzare gli immobili fantasma: ecco come si deve fare

La Manovra 2011-2012 rende possibile regolarizzare gli immobili fantasma. Ma quale è la procedura da seguire. Ricordiamo che la suddetta manovra è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31 maggio 2010: nel dettaglio stiamo parlando del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», in vigore dal 31 maggio 2010.

Ma passiamo agli immobili fantasma.

L’Ance spiega che entro il 31 dicembre 2010 sarà possibile regolarizzare catastalmente gli immobili, gli ampliamenti o i cambi di destinazione d’uso, non dichiarati in catasto, mediante la presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale. Il Comune, su segnalazione dell’Agenzia del Territorio effettuerà i relativi controlli urbanistici.
Il successivo accertamento di immobili non dichiarati in catasto comporterà l’attribuzione di una rendita catastale presunta ed il pagamento delle imposte dovute sino ai 5 anni precedenti, unitamente all’applicazione dell’intero importo delle sanzioni, nonché la verifica della regolarità urbanistica dell’intervento, con tutte le conseguenze del caso.
Con tale misura (che si stima possa interessare circa 1,4 milioni di unità immobiliari), il Governo intende recuperare il gettito derivante dai tributi immobiliari (IRPEF, ICI, TARSU) che, sino ad oggi, sono stati evasi con riferimento agli «immobili fantasma».
L’Ance spiega che sotto il profilo della lotta all’evasione, tale misura appare apprezzabile, tenuto conto del maggior gettito per l’Erario e della concorrenza sleale rispetto ai fabbricati correttamente censiti ed in regola con i versamenti dei tributi immobiliari.
Fonte: newspages.it

Detrazione del 36%. Spese per oneri amministrativi

L’Ance spiega che ai fini della detrazione IRPEF del 36%, anche la TOSAP rientra tra le spese agevolabili, poiché inclusa tra quelle sostenute per oneri amministrativi, direttamente collegate all’esecuzione dei lavori, nonostante il pagamento non venga effettuato tramite bonifico.

Questo quanto chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n.229 del 18 agosto 2009. In particolare, in risposta ad un quesito, l’Amministrazione finanziaria ha ammesso le spese sostenute per oneri amministrativi, tra cui il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), all’interno della voce «altri costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in materia», dichiarati agevolabili nella Circolare Ministeriale n.57/E del 24 febbraio 1998 e ribadita nella Circolare Ministeriale n.121/E dell’11 maggio 1998. Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nonostante il pagamento della suddetta tassa venga effettuato tramite conto corrente e non con bonifico, si può accedere ugualmente alla detrazione del 36%.
L’Ance aggiunge che in merito, nelle istruzioni del modello di dichiarazione Unico Persone Fisiche, si precisa che, in relazione alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni non è richiesta la modalità del bonifico, trattandosi di versamenti effettuati con modalità obbligate.

Fonte: newspages.it

Detrazione 55%. Viene meno l’obbligo della certificazione

L’Ance spiega che per poter beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244) viene meno l’obbligo, da parte del contribuente, di acquisire l’attestato di qualificazione energetica, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Questo quanto disposto dall’art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, ed entrata in vigore il 15 agosto. In particolare, l’art.31 ha stabilito che, a partire dal 15 agosto 2009, anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (così come per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unità immobiliari), tra gli adempimenti cui è tenuto il contribuente, non è più necessaria l’acquisizione dell’attestato di qualificazione energetica.

L’Ance spiega che tenuto conto delle suddette novità legislative, i soggetti interessati al beneficio, a partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, si ritiene siano tenuti ad acquisire la seguente documentazione: asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007); scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007.

In attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell’Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche normative intervenute, l’ENEA ritiene che «coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it. Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l’invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l’invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347″.

Fonte: newspages.it

Regione Liguria: è legge il Piano Casa

La giunta regionale ligure ha approvato stamani la legge sul piano casa per il rilancio dell’ attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio urbanistico. L’indicazione principale riguarda la possibilità di ampliare gli stabili mono o pluri familiari di cubatura non superiore a 1.000 metri cubi: quelli non superiori a 200 mc (circa 70 metri quadrati) entro il limite del 30%, quelli tra 200 mc e 500 mc entro il limite del 20% per la soglia eccedente i 200 mc, quelli tra 500 mc e 1000 mc entro il limite del 10% per la soglia eccedente i 500 mc. Introdotta anche la possibilità di ampliare gli edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo dove operano strutture socio-sanitarie. Restano esclusi dall’aumento di volumetria gli edifici abusivi e le case condonate, in aree inondabili e a rischio frana individuate dai piani di bacino, i centri storici, le aree demaniali, gli edifici di pregio e vincolati come beni culturali.

Prescrizioni biennali delle spese condominiali

Stop al limite di due anni entro cui il proprietario poteva chiedere il rimborso delle spese condominiali poste a carico dell’inquilino. Cancellata anche la norma che stabiliva un limite massimo di tre mesi al pagamento anticipato del canone di locazione.
Lo segnala la Confedilizia, precisando che si trattava di previsioni – ora espressamente abrogate – contenute in provvedimenti che regolavano in via transitoria una materia, quella della locazione degli immobili urbani, interamente ridisegnata della legge sull’equo canone, ma che la giurisprudenza considerava ancora in vigore. Il che certo non giovava alla chiarezza e coerenza del quadro normativo. Il fatto che si ritenesse ancora in vigore la disposizione sugli oneri accessori, infatti, portava alla conseguenza che nel rapporto tra locatore e conduttore il termine prescrizionale per il pagamento delle spese condominiali fosse limitato a due anni, mentre nel rapporto tra singolo condomino e condominio tale termine – in ossequio ai princìpi generali – fosse quinquennale: una ingiustificata disparità ora cancellata.
L’applicabilità della disposizione sul pagamento anticipato dei canoni, invece, non consentiva alle parti di concordare liberamente le modalità di pagamento della pigione, in particolare, con riguardo alle locazioni ad uso diverso dall’abitativo. Ora, anche per queste, ciò sarà possibile.
Nulla cambia, invece, anche dopo l’espressa abrogazione, per i contratti di locazione “agevolati” (quelli redatti sulla base degli Accordi che la Confedilizia stipula con i sindacati degli inquilini) i quali, in ogni caso, devono conformarsi ai tipi di contratto ministeriali.
Per i contratti di locazione in corso, infine, sia che si tratti di locazioni abitative sia che si tratti di locazioni ad uso diverso, occorrerà fare riferimento a quanto in proposito stabilito nell’atto. Qualora fossero previste pattuizioni di corresponsione anticipata di diverse mensilità di canone, esse devono ritenersi pienamente valide (a parte il caso – appena detto – dei contratti agevolati, per i quali si deve comunque fare riferimento alle prescrizioni dell’apposito decreto ministeriale, finché non sia modificato). Ove così non fosse, le parti potrebbero comunque ricontrattare, di comune accordo, le modalità di pagamento della pigione. 

Novità per mutui e banche del «decretone estivo»

Quella chiamata da Silvio Berlusconi «la finanziaria per il 2010» porta alcune novità per chi ha contratto un mutuo. Il decretone estivo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ma il suo valore è ancora imprecisato.

Mutui. Nel caso in cui la surroga del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta del debitore, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Banche. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità.Tempi più brevi e certi per avere la disponibilità sul conto corrente degli assegni bancari, degli assegni circolari e dei bonifici.Il decreto prevede che per tutti gli assegni bancari versati in conto corrente, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento.Per tutti gli assegni circolari e i bonifici, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento. E’ nulla ogni pattuizione contraria.

Fonte: newspages.it