Detrazione 55%. Viene meno l’obbligo della certificazione

L’Ance spiega che per poter beneficiare della detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244) viene meno l’obbligo, da parte del contribuente, di acquisire l’attestato di qualificazione energetica, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Questo quanto disposto dall’art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, ed entrata in vigore il 15 agosto. In particolare, l’art.31 ha stabilito che, a partire dal 15 agosto 2009, anche per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (così come per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unità immobiliari), tra gli adempimenti cui è tenuto il contribuente, non è più necessaria l’acquisizione dell’attestato di qualificazione energetica.

L’Ance spiega che tenuto conto delle suddette novità legislative, i soggetti interessati al beneficio, a partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, si ritiene siano tenuti ad acquisire la seguente documentazione: asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007); scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007.

In attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell’Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche normative intervenute, l’ENEA ritiene che «coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it. Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l’invio del solo allegato E o della documentazione che eventualmente dovesse essere richiesta dal Ministero, si ritiene che sia consentito l’invio tramite raccomandata semplice esclusivamente per i soggetti che possono avvalersi della nuova normativa relativa al comma 347″.

Fonte: newspages.it

Regione Liguria: è legge il Piano Casa

La giunta regionale ligure ha approvato stamani la legge sul piano casa per il rilancio dell’ attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio urbanistico. L’indicazione principale riguarda la possibilità di ampliare gli stabili mono o pluri familiari di cubatura non superiore a 1.000 metri cubi: quelli non superiori a 200 mc (circa 70 metri quadrati) entro il limite del 30%, quelli tra 200 mc e 500 mc entro il limite del 20% per la soglia eccedente i 200 mc, quelli tra 500 mc e 1000 mc entro il limite del 10% per la soglia eccedente i 500 mc. Introdotta anche la possibilità di ampliare gli edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo dove operano strutture socio-sanitarie. Restano esclusi dall’aumento di volumetria gli edifici abusivi e le case condonate, in aree inondabili e a rischio frana individuate dai piani di bacino, i centri storici, le aree demaniali, gli edifici di pregio e vincolati come beni culturali.

Prescrizioni biennali delle spese condominiali

Stop al limite di due anni entro cui il proprietario poteva chiedere il rimborso delle spese condominiali poste a carico dell’inquilino. Cancellata anche la norma che stabiliva un limite massimo di tre mesi al pagamento anticipato del canone di locazione.
Lo segnala la Confedilizia, precisando che si trattava di previsioni – ora espressamente abrogate – contenute in provvedimenti che regolavano in via transitoria una materia, quella della locazione degli immobili urbani, interamente ridisegnata della legge sull’equo canone, ma che la giurisprudenza considerava ancora in vigore. Il che certo non giovava alla chiarezza e coerenza del quadro normativo. Il fatto che si ritenesse ancora in vigore la disposizione sugli oneri accessori, infatti, portava alla conseguenza che nel rapporto tra locatore e conduttore il termine prescrizionale per il pagamento delle spese condominiali fosse limitato a due anni, mentre nel rapporto tra singolo condomino e condominio tale termine – in ossequio ai princìpi generali – fosse quinquennale: una ingiustificata disparità ora cancellata.
L’applicabilità della disposizione sul pagamento anticipato dei canoni, invece, non consentiva alle parti di concordare liberamente le modalità di pagamento della pigione, in particolare, con riguardo alle locazioni ad uso diverso dall’abitativo. Ora, anche per queste, ciò sarà possibile.
Nulla cambia, invece, anche dopo l’espressa abrogazione, per i contratti di locazione “agevolati” (quelli redatti sulla base degli Accordi che la Confedilizia stipula con i sindacati degli inquilini) i quali, in ogni caso, devono conformarsi ai tipi di contratto ministeriali.
Per i contratti di locazione in corso, infine, sia che si tratti di locazioni abitative sia che si tratti di locazioni ad uso diverso, occorrerà fare riferimento a quanto in proposito stabilito nell’atto. Qualora fossero previste pattuizioni di corresponsione anticipata di diverse mensilità di canone, esse devono ritenersi pienamente valide (a parte il caso – appena detto – dei contratti agevolati, per i quali si deve comunque fare riferimento alle prescrizioni dell’apposito decreto ministeriale, finché non sia modificato). Ove così non fosse, le parti potrebbero comunque ricontrattare, di comune accordo, le modalità di pagamento della pigione. 

Novità per mutui e banche del «decretone estivo»

Quella chiamata da Silvio Berlusconi «la finanziaria per il 2010» porta alcune novità per chi ha contratto un mutuo. Il decretone estivo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ma il suo valore è ancora imprecisato.

Mutui. Nel caso in cui la surroga del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta del debitore, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Banche. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità.Tempi più brevi e certi per avere la disponibilità sul conto corrente degli assegni bancari, degli assegni circolari e dei bonifici.Il decreto prevede che per tutti gli assegni bancari versati in conto corrente, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento.Per tutti gli assegni circolari e i bonifici, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento. E’ nulla ogni pattuizione contraria.

Fonte: newspages.it

Risparmio energetico. Nuove norme

Gli edifici con più di 4 appartamenti dovranno prediligere il riscaldamento centralizzato, ma senza divieti per impianti autonomi. In caso di ristrutturazione o rinnovo dell’impianto esistente dovranno essere installati strumenti per la contabilizzazione e la termoregolazione per i singoli appartamenti.

Sono alcune delle norme per il risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo che entrano in vigore con la pubblicazione nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, delle norme del DL 192/2005. Ma entriamo nel dettaglio. In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia “preferibile” il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. L’eventuale sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovrà essere dichiarata in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico. Il dpr prevede inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari
 per permettere “ove tecnicamente possibile”, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.
Il provvedimento conferma infine le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette “caldaiette” presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.

Fonte: newspages.it

Agevolazioni Prima Casa

In arrivo buone notizie per i proprietari immobiliari.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.142/E del 4 giugno 2009 il proprietario di un’abitazione può usufruire dei benefici «prima casa» qualora acquisti un’unità immobiliare contigua, al fine di realizzare un ampliamento dell`immobile originario, anche nel caso in cui non abbia goduto delle suddette agevolazioni per l`immobile di cui già risultava proprietario, poiché non ancora previste dalla normativa vigente.Come riferito dall’Ance, l’amministrazione finanziaria fornisce ancora una volta un’interpretazione estensiva, rispetto alla formulazione letterale, della Nota II-bis, art.1 della Tariffa, Parte I, Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui l’agevolazione favorisca interventi volti al miglioramento delle condizioni di utilizzo della «prima casa».In particolare, le agevolazioni vengono ammesse anche nell’ipotesi di ampliamento dell’abitazione preposseduta, da realizzarsi mediante l’acquisto di un alloggio contiguo, e la successiva fusione dei due immobili.L’Agenzia delle Entrate ritorna a chiarire le modalità di accesso ai benefici «prima casa», ricordando, altresì, le relative condizioni previste nella Nota II-bis citata.Nel caso prospettato dal contribuente, la novità nel godimento dell’agevolazione «prima casa» è data dal fatto che l’immobile contiguo, acquistato per l’ampliamento, può usufruire dei suddetti benefici, anche qualora l’abitazione da ampliare sia stata «precedentemente acquisita senza fruire del regime di favore, in quanto tale possibilità non era prevista dalla normativa vigente […]».

Fonte: Newspages.it