Sanremo: 63° Festival della Canzone Italiana e non solo…

Febbraio a San Remo è il Festival: come ogni anno, per una settimana, la Città dei Fiori sarà animata dalle note e dai colori della manifestazione canora famosa in Italia e nel mondo.

Il sipario del Teatro Ariston si alzerà dal 12 al 16 febbraio, ma chi decide di vivere il Festival nella città del Festival godrà di una settimana di backstage, con incontri, concerti, gossip e passerelle vip. E’ quasi impossibile sfuggire al ciclone di note che si abbatterà su Sanremo durante la sessantatreesima edizione del Festival: la centrale piazza Bresca, abituale centro della movida rivierasca, si trasformerà in un grande spazio dedicato a show case, incontri con cantanti e dj set.

Se sono i divi che vi interessa vedere da vicino, occhio alla passerella di via Matteotti: un red carpet d’eccezione in cui cantanti e ospiti d’eccezione fanno il pieno di pubblico, oppure aspettateli sotto gli hotel più prestigiosi. Ma a volte basta fare una passeggiata in corso Imperatrice, il lungomare che parte subito dopo il Casinò, per incontrare facce note della TV o cantanti in cerca di ispirazione.

Ma oltre il Festival, Sanremo offre molti spunti alternative. Una visita guidata al Casinò Municipale è quel che ci vuole per entrare nell’atmosfera liberty della città. Il più antico casinò italiano ancora attivo ha una storia secolare fatta dei personaggi che lo hanno frequentato: Pirandello, Mascagni, re Faruk d’Egitto, Carlo Rubbia, Sofia Loren, Giuseppe Ungaretti, Duke Ellington, Ella Fitzgerald. Non solo gioco, ma anche cultura , spettacolo, teatro, musica: proprio qui nel 1951 si svolse la prima edizione del Festival.

La Sanremo liberty è tutta da scoprire. Sanremo, tra Ottocento e Novecento, ospitò grandi architetti e magnati di varie nazionalità che spesso lasciarono in città segno del loro passaggio per l’avanguardia delle scelte architettoniche. E’ lo stile liberty quello che domina in centro e nelle ville circostanti. Visite guidate permettono di apprezzarne la bellezza: da villa Angerer alla bella villa Rothembourg, oggi residenza del Vescovo; Villa Santa Clotilde, acquistata da Don Orione per farne una casa di assistenza; Villa Virginia, Villa Fiorentina, Villa Perla e Villa Capodimonte, fino a Villa Zirio, che nel 1887 ospitò l’imperatore Tedesco Federico III. Dal piano terra della Villa parte il più antico ascensore d’Europa.

Un luogo unico e speciale è poi la Chiesa Russa, proprio dietro il Casinò. Chi arriva a Sanremo non può poi ignorare che questa è la città di uno dei più grandi scrittori italiani: Italo Calvino. Villa Meridiana, la strada di San Giovanni: pochi dei luoghi di Calvino sono ancora vivi, la Sanremo di Calvino è ormai una città invisibile. Ma a spasso nella Pigna, nella città vecchia, o sul porto, o, ancora, nei nuovi popolosi quartieri di via Martiri o via Pietro Agosti, è possibile ritrovare ciò che ispirò “La speculazione edilizia”. Una mostra “Le città invisibili”, aperta durante il Festival nell’atrio della Biblioteca Civica di Sanremo, ospita una installazione inspirata a Italo Calvino: una serie di illustrazioni, realizzate con materiale povero e con il solo supporto tecnico di una fotocopiatrice elevata a “strumento creativo”, che propongono composizioni di caratteri stampa riferiti alle città invisibili indicate dallo scrittore. Per spostarvi o fare un po’ di moto, approfittate dalla bellissima Pista Ciclabile Area 24. La pista si estende sulla costa ligure lungo 24 chilometri e attraversa ben 8 Comuni, da Sanremo a San Lorenzo a Mare. Progetto avviato nel 2008, verrà ulteriormente esteso ad Ospedaletti per circa 60 Km di Riviera Ligure di Ponente. Se è lo shopping invece che vi interessa, nessun problema: i negozi di via Matteotti, via Corradi, san Siro, corso Mombello, piazza Bresca, via Agosti e via Feraldi saranno aperti per Saldi di gioia. Che occasione, comprare grandi firme al Festival di Sanremo!

Segui gli eventi in programma, su www.sanremo.rai.it

Fonte: turismoinliguria.it

Liguria: soglia più bassa per l’esenzione IRPEF

Diminuisce la pressione fiscale in Liguria e si riduce anche la soglia di reddito per ottenere l’esenzione Irpef, che passa da 30mila a 27mila euro.

La Regione Liguria ha stabilito una nuova soglia di reddito per ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IRPEF: ora è valida per i redditi fino a 27mila euro e non più per quelli fino a 30mila. La Regione Liguria ha così deciso per compensare la riduzione delle entrate così come certificato dal monitoraggio del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute.

Tuttavia, in seguito alla riduzione della pressione fiscale si è ridotto anche il numero dei contribuenti: fino all’ anno scorso le esenzioni coinvolgevano le persone con redditi fino a 30mila euro.
L’assessore regionale al Bilancio, Pippo Rossetti, ha illustrato così la manovra che ha portato alle modifiche annunciate nell’ambito delle esenzioni dell’addizionale regionale: «La Regione Liguria si era presentata al tavolo di monitoraggio del Mef e del ministero della Salute con un disavanzo sanitario nel 2011 di 143 milioni di euro che avevamo coperto con la cartolarizzazione e con le risorse della fiscalità, esentando i contribuenti fino a 30mila euro. La precedente manovra era supportata dalle stime effettuate dal Ministero, nel mese di luglio, sui gettiti IRPEF e IRAP.

Una previsione che il 4 dicembre è stata rivista al ribasso in quanto il Ministero ci ha comunicato che, a causa della congiuntura economica sfavorevole, si avrà un minor gettito stimata dal dipartimento delle Finanze del Mef in circa 10 milioni di euro».

Fonte: Attico.it

Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità

Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità: profili sanzionatori

E’ stata pubblicata lo scorso 12 settembre la circolare n. 3 del 2012 della Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali, con cui l’Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 9 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 alle formalità di trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità.

La circolare, dopo aver inquadrato l’istituto sotto il profilo civilistico e ricordato che per i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato un atto “soggetto a trascrizione” vi è l’obbligo di curare la relativa pubblicità immobiliare, opera un preciso distinguo fra le ipotesi di accettazione espressa e quelle di accettazione tacita.
Nel caso in cui l’accettazione dell’eredità consegua ad una espressa dichiarazione di volontà in tal senso – anche derivante dall’assunzione del titolo di erede – contenuta in un atto pubblico o in una scrittura autenticata, viene confermata l’applicabilità delle sanzioni previste dal citato art. 9 del D. Lgs. n. 347 del 1990.

Con riferimento, invece, all’ipotesi di accettazione tacita, la circolare parte dalla considerazione che può configurarsi tale accettazione non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche in virtù di comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare.

Il documento di prassi evidenzia, quindi, che l’atto con forma qualificata, dal quale desumere l’esistenza di tale volontà, non è, in sé, atto – di accettazione – soggetto a trascrizione, ma il veicolo documentale che consente di curare la relativa pubblicità immobiliare. La circolare conclude, pertanto, che l’eventuale richiesta di trascrizione effettuata oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’atto da cui può essere desunta, non risulta suscettibile di configurare una violazione tributaria sanzionabile.

Fonte: Newspages

Detrazione aumentata dal 36% al 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino al 30/06/2013

DETRAZIONE AUMENTATA DAL 36% AL 50% SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2013

L’art.11, commi 1 e 2, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012 ha apportato due modifiche sostanziali in merito alla fruizione della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione Irpef per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti:

  • per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013 in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (cosiddetta “detrazione 36%”) la detrazione Irpef spettante salirà al 50% delle stesse, fino ad un ammontare complessivo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di €96.000 .
  • per le spese sostenute dall’1/03/2013 al 30/06/13 in relazione ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetta “detrazione 55%”) la detrazione spetterà ai soli fini Irpef (non più ai fini Ires) per una quota pari al 50% delle spese sostenute e nei limiti già previsti dalla normativa attualmente in essere per il 55%.

Le modifiche, essendo di carattere temporaneo, vanno attentamente valutate in relazione agli effetti che si producono sia prima che dopo la loro efficacia. Di seguito andiamo ad evidenziare gli ambiti temporali e soggettivi di applicazione delle diverse disposizioni.

La detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Possono attualmente fruire della detrazione del 50% (da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori di immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di €96.000, per:

– Gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
– Gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze;
– l’acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
– la messa a norma degli edifici, la eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell’inquinamento acustico, la bonifica dell’amianto, la prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
– l’adozione di misure antisismiche con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
Per il periodo di imposta 2012 e per il periodo di imposta 2013, stante l’attuale tenore della norma inserita dal 1° gennaio 2012 nell’art.16-bis del DPR n.917/86, si possono verificare le seguenti circostanze:

spese sostenute fino al 25 giugno 2012
Detrazione del 36% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 48.000 ;

spese sostenute tra il 26 giugno2012 e il 30 giugno 2013
detrazione del 50% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 96.000

spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013
detrazione del 36% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 48.000

La recente Risoluzione n.55 del 7 giugno 2012 ha chiarito che il pagamento delle spese deve essere disposto mediante bonifico bancario/postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La non completa predisposizione del bonifico da parte dell’ordinante pregiudica il rispetto da parte delle Banche e di Poste italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta di acconto del 4% all’atto di accreditamento del bonifico al beneficiario e la conseguente fruizione della detrazione Irpef per l’ordinante.

Nel caso in esame, pertanto, il contribuente dovrà effettuare un nuovo bonifico con le modalità corrette (sul quale sarà applicata la ritenuta del 4% all’accreditamento della somma al beneficiario), definendo in un secondo tempo le modalità di restituzione della somma versata con il primo bonifico (effettuato in modo non conforme) da parte del beneficiario.

La detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione del 55% prevista ai fini Irpef/Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è in vigore per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 (va ripartita obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo).

L’importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che sostengano la spesa più soggetti diversi, con i seguenti limiti:
– Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a €181.818,18;
– Per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
– Per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
– Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a €54.545,45.

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione non spetterà più per i soggetti Ires (società di capitali), ma esclusivamente per i soggetti Irpef, e competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute (fermi restando i limiti massimi di spesa suesposti).

Per il periodo di imposta 2012 e per il periodo di imposta 2013, stante l’attuale tenore della norma inserita dal 1° gennaio 2012 nell’art.16-bis, co.1, lett. h) del DPR n.917/86, si possono verificare le seguenti circostanze:

spese sostenute dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 :
Detrazione pari al 55% delle spese sostenute fruibile sia da soggetti Irpef sia da soggetti Ires

spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013:
detrazione pari al 50% delle spese sostenute fruibile esclusivamente da soggetti Irpef

spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013:
la detrazione pare fruibile esclusivamente dai soggetti Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute, anche se su tale ultima casistica è auspicabile un chiarimento ministeriale

Fonte:  Centro Studi Fiaip

Affitti e Cedolare secca, alcuni chiarimenti

Cedolare secca sugli affitti, ecco alcuni chiarimenti.

 

Buona la revoca in carta libera

La modalità della dichiarazione, sottoscritta e con i dati identificativi del contratto e delle parti, potrà essere adottata fino all’individuazione di una regola definitiva

Revoca della cedolare secca anche in carta libera. E’ una delle indicazioni contenute nella circolare n. 20/E del 4 giugno. L’Agenzia delle Entrate è tornata così sull’imposta sostitutiva sugli affitti, con un documento dal format “domande e risposte”.

In attesa del modello ad hoc…
Come anticipato, fino alla definizione di una modalità di revoca “a regime”, i contribuenti che volessero rinunciare all’opzione per la tassazione sostitutiva possono farlo in carta libera, con una dichiarazione sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti. In alternativa, può far gioco il modello 69, utilizzato come schema di richiesta della revoca.

Comunicazioni buone fino al 1° ottobre
Per i contratti già in corso al 7 aprile 2011, per i quali il locatore può scegliere la cedolare direttamente in dichiarazione, c’è tempo fino al prossimo 1° ottobre per inviare la raccomandata con cui si comunica al conduttore la rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Sia nel caso l’acconto (dovuto) sia stato comunque versato sia se l’adempimento è saltato. In tale ipotesi, l’omesso versamento può essere sanato avvalendosi del ravvedimento operoso, utilizzando i codici tributo “1992”, per gli interessi, e “8913”, per la sanzione.
La possibilità di scegliere la tassa piatta persiste anche per quanti abbiano tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo, per il calcolo e il versamento dell’acconto Irpef 2011 (sempreché, ovviamente, ricorrano tutte le altre condizioni richieste). In questo caso, il locatore deve presentare istanza per la correzione del codice tributo, segnalando di considerare l’importo versato a titolo di acconto Irpef come acconto per la cedolare secca per il 2011. Il maggior versamento dell’acconto Irpef sarà indicato come acconto della cedolare secca, sia nel modello Unico 2012 sia nel 730/2012.

Acconto con opzione dal 2012
Chiarito anche il dubbio circa il versamento dell’acconto nel caso in cui, per un appartamento affittato e assoggettato a Irpef nel 2011, il proprietario decida di optare per l’imposta sostitutiva a partire da quest’anno. Nessuna incertezza, l’acconto 2012 non è dovuto.

Comunicazione valida fino a revoca
Se inviata entro i termini, non occorre “replicare” nelle successive annualità la comunicazione di rinuncia all’aggiornamento del canone inviata all’inquilino in occasione della scelta per il regime alternativo espressa per il 2011. La cedolare secca, infatti, salvo revoca, è vincolante per tutta la durata del rapporto.

A ogni locatore la sua opzione
Il nuovo proprietario di un immobile già locato secondo il regime dell’imposta piatta, se intende applicare l’imposta sostitutiva, trattandosi di una scelta che incide sulla tassazione della persona, deve esercitare l’opzione a suo nome presentando il modello 69 entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà per qualsiasi motivo esso sia avvenuto (eredità, donazione, acquisto) o, a patto che sussistano le condizioni, direttamente con la dichiarazione dei redditi.
La cedolare secca, infatti, in questo caso, perde l’efficacia per quanto riguarda l’imposta sul reddito; nulla da rifare, invece, fino al termine dell’annualità contrattuale, per le imposte di bollo e di registro.

Un contratto, due cedolari
Un altro quesito: un appartamento affittato, due proprietari e un contratto di locazione stipulato soltanto da uno dei due secondo le regole della cedolare secca. Qui occorre precisare che il reddito fondiario derivante dalla locazione dell’abitazione è imputabile, per la parte spettante, pure al comproprietario che non compare nell’atto. Di conseguenza, anche lui può decidere di sostituire la relativa Irpef con la cedolare secca. Le modalità non cambiano, deve esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi (in presenza delle condizioni che lo consentono) o con il modello 69 e inviare la preventiva comunicazione all’inquilino mettendolo al corrente di avere scelto la tassa piatta e di aver, quindi, rinunciato, all’aggiornamento del canone.

Fondo patrimoniale: “autonomia” per la sostitutiva
Il settimo punto della circolare affronta l’applicazione della cedolare secca nel caso di immobili affittati destinati a un fondo patrimoniale costituito da due coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (articolo 167 cc), uno dei quali non risulta proprietario dell’abitazione, né titolare di altro diritto reale.
Tuttavia, secondo le regole del codice civile che disciplinano la gestione dei beni inseriti in un fondo patrimoniale, l’immobile è di entrambe le parti a prescindere dal proprietario originario, motivo per cui, in base alla normativa fiscale, il reddito fondiario che ne deriva va suddiviso a metà tra marito e moglie (articolo 4, comma 1, lettera b), del Tuir).
Dunque, chiariscono i tecnici dell’Agenzia, il coniuge non proprietario (se non per effetto del fondo patrimoniale) può optare autonomamente per il regime sostitutivo sui canoni da locazione.

Sotto i 30 giorni, niente contratto, nessuna comunicazione
Se l’abitazione è affittata allo stesso locatario, per meno di 30 giorni, come spesso accade nell’ipotesi di case per le vacanze, non occorre far sapere al villeggiante che si è optato per la tassa piatta né va comunicata la rinuncia all’aggiornamento del canone. E questo vale anche se la casa (ed eventuale pertinenza) viene data in locazione a persone diverse nel corso dell’anno. La comunicazione non dovrà essere inviata a nessuno dei locatari: l’importante è che per ognuno il rapporto non superi i 30 giorni complessivi (quindi anche se frazionati) nel periodo d’imposta.
Per queste situazioni (contratti di breve durata), infatti, non c’è obbligo di registrazione e il prezzo dell’affitto non è soggetto a variazioni.
Il proprietario aderisce alla cedolare secca al momento della dichiarazione dei redditi e, se registra il contratto volontariamente o in caso d’uso, la scelta così esercitata è valida anche per l’imposta di registro.

Basta il contratto per rinunciare all’aumento
Il conduttore che opta per il regime alternativo non deve ripetere con la comunicazione al locatario la sua intenzione di non aumentare il canone se tale scelta è stata già specificata nel contratto d’affitto.
L’ipotesi, infatti, viene associata a quella già esaminata e così risolta nella circolare 26/2011 in riferimento ai rapporti rientranti nel periodo transitorio del 2011 di applicazione del regime alternativo.

Fonte: Centro Studi Fiaip

Sanremo: la città dei fiori è in continuo miglioramento…

Piazza Colombo a Sanremo, entro la prossima settimana scatterà la riqualificazione

Sanremo – L’attuale pavimentazione del solettone sarà coperta da una sorta di “scacchiera” formata da tasselli in legno e in erba sintetica, per costituire un giardino urbano che sarà abbellito da alberelli di leccio in vaso e da un’illuminazione scenografica

Entro la prossima settimana scatterà la riqualificazione di piazza Colombo di Sanremo fortemente voluta dal sindaco Maurizio Zoccarato. L’attuale pavimentazione del solettone sarà coperta da una sorta di “scacchiera” formata da tasselli in legno e in erba sintetica, per costituire un giardino urbano che sarà abbellito da alberelli di leccio in vaso e da un’illuminazione scenografica. Gli esercizi pubblici saranno chiamati a spostare i loro dehors sul nuovo terrazzo, che sarà abbellito con le opere dei writers.

Riqualificazione a Sanremo dell’asse corso Mombello-Santa Tecla, lavori sino al 2015

Sanremo – Per corso Mombello è previsto l’allargamento dei marciapiedi laterali fino a 5 metri: i giardini centrali manterranno l’attuale configurazione. A Pian di Nave verrà realizzata un piazza pedonale sul mare

Approvato ieri dalla giunta Zoccarato il progetto definitivo da 3 milioni e 250 mila euro per la riqualificazione a Sanremo dell’asse corso Mombello-Santa Tecla, inserito nel piano “Pigna mare” finanziato dalla Regione con 9 milioni di euro. Si pensa di far partire i lavori nel prossimo autunno. Per portare a termine l’opera ci vorrano un paio di anni, per cui si arriverà al 2015. Per corso Mombello è previsto l’allargamento dei marciapiedi laterali fino a 5 metri: i giardini centrali manterranno l’attuale configurazione. A Pian di Nave verrà realizzata un piazza pedonale sul mare.

Fonte: Riviera24

Proprio in Corso Mombello, nel centro di San Remo,  all’interno di uno storico Palazzo, la nostra agenzia immobiliare di Sanremo propone questo ottimo affare in vendita:

http://www.casamare.net/it/immobili/sanremo/2t44/appartamento-trilocale-a-sanremo-100-m2-con-vista-mare

Il prezzo di questo appartamento signorile in vendita a Sanremo è ulteriormente trattabile….

L’agenzia immobiliare Casamare di Sanremo si trova in Via Matteotti n. 24, nel centro di Sanremo e dispone di diversi appartamenti e ville in vendita a Sanremo. Potete contattare la nostra agenzia allo 0184 574262 o vistare http://www.casamare.net/it