Approvazione in via definitiva del Piano Casa
Ecco in sintesi i dettagli del Piano Casa che la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva: Legge di conversione del decreto legge n. 47/2014 (recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015).
– Cedolare secca al 10% per i contratti di locazione agevolati
Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota della cedolare secca attualmente prevista per i contratti di locazione stipulati a canone concordato (3+2) nei Comuni ad alta tensione abitativa nella misura del 15% viene ridotta al 10% .
Una delle novità introdotte in sede di conversione è che il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) provvederà ad aggiornare l’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto
– Cedolare secca al 10% per i contratti di locazione stipulati nei Comuni colpiti da calamità
Una delle misure fortemente volute da Fiaip ed accolta dal Parlamento in sede di conversione del decreto è quella relativa all’estensione – per il medesimo quadriennio 2014-2017 – dell’aliquota del 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi
– Detrazione delle spese per l’acquisto di mobili
Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della detrazione Irpef, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione stessi
– Lotta all’occupazione abusiva di immobili
Chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile stesso e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa -nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo- devono riportare, a pena di nullità, i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento.
I richiedenti devono, altresì, consentire, la verifica dei propri dati e l’inserimento di questi ultimi negli atti sopra indicati, attraverso la consegna agli enti fornitori dei servizi, di “idonea documentazione” relativa al titolo che attesti “la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione” dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, od il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
– Salvezza degli effetti delle sanzioni “civilistiche” per i contratti non registrati
Vengono fatti salvi, fino al 31.12.2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi di disposizioni – i commi 8 e 9 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/’11 – non più in vigore in quanto dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 14.3.2014.
Disposizioni attraverso le quali veniva previsto un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge nonché l’estensione di tale disciplina anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati con un importo inferiore a quello effettivo e di contratti di comodato fittizio registrati.
– Maggiori tutele per acquirenti di immobili da costruire
Viene disposto che l’acquirente di un immobile da costruire non possa rinunciare alle tutele previste dal D.lgs. n.122/2005 (contenente, per l’appunto, disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) e che ogni clausola contraria sia nulla e debba intendersi come non apposta.
Vengono estese al coniuge dell’acquirente di un immobile da costruire alcune previsioni contenute nella relativa disciplina (in materia di diritto di prelazione e di esenzione e limiti alla esperibilità dell’azione revocatoria).
– Finanziamenti al Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione ed al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Vengono concessi nuovi finanziamenti per il Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dalla L.n.431/1998 e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, introdotto dal D.L.n. 102/2013.
Fonte: Fiaip