Arrivano buone notizie dall’Ecofin.
Lo scorso 10 marzo è stata, infatti, riconosciuta la possibilità per i Paesi membri dell’UE di ridurre in via permanente l’aliquota IVA per le prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera. Tra questi rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
Ricordiamo che l’applicazione del regime fiscale agevolato subisce delle limitazioni con riferimento ai materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso, ossia per i cosiddetti “beni di valore significativo”, tassativamente elencati nel D.M. 29 dicembre 1999.
Per questi, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei beni medesimi.
L’Amministrazione finanziaria nella Circolare n.247/E del 29 dicembre 1999 ha affermato che nell’ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell’intervento, beni di valore significativo, il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è
applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota del 20%.
Resta fermo che per gli interventi più incisivi di recupero l’aliquota IVA ridotta al 10% si applica, in via permanente, per gli interventi eseguiti su tutte le tipologie di fabbricati (residenziali e non), in base al n.127-quaterdecies della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972.