Sanatoria catastale: proroga a Febbraio 2011
Con il Decreto Milleproroghe, approvato a Dicembre 2010 dal Consiglio dei Ministri, è stata prorogata la cosiddetta sanatoria catastale, i cui termini ultimi per la presentazione sono slittati dal 31 dicembre 2010 al 28 febbraio 2011.
A causa della mole di lavoro per regolarizzare i numerosissimi fabbricati “fantasma” presenti in Italia, infatti, era stato chiesto da parte degli ordini professionali di prorogare il limite di tempo già in sede di discussione della Legge di Stabilità.
Resta, comunque, la possibilità per l’Agenzia del Territorio, di attribuire una rendita presunta a partire dal 2 gennaio 2011, con oneri a carico dell’interessato, oltre ad una sanzione che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.066 euro.
La sanatoria delle case non accatastate, definite immobili fantasma perché sconosciute all’Agenzia del Territorio era stata introdotta con la manovra di luglio e in base alle stime effettuate avrebbe dovuto portare all’emersione di oltre 600 milioni di euro di rendite catastali non dichiarate.
Quindi, chi si trova nella situazione di possedere un immobile, la cui planimetria non è depositata in catasto, o che non è conforme allo stato di fatto, ha due mesi di tempo per regolarizzare tale situazione senza incorrere in sanzioni. Anche perché, a seguito della normativa introdotta a partire dal primo luglio 2010, non è più possibile vendere un immobile non censito in catasto o difforme al deposito, per cui l’immobile risulterebbe anche senza mercato.
La sanatoria riguarda non solo immobili fino ad oggi sconosciuti al catasto, ma anche quegli immobili per i quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso e non è stata presentata la relativa denuncia di variazione catastale.
A partire dal prossimo anno, infatti, l’Agenzia del Territorio effettuerà dei controlli incrociati tra le pratiche edilizie presentate presso i Comuni e le denuncie di variazione depositate in Catasto, per cui sarà possibile individuare eventuali difformità.
estano esclusi dall’obbligo di variazione catastale quegli interventi che non comportano modifiche della consistenza catastale, ad esempio lo spostamento di un tramezzo o di una porta.
Fonte: LavoriInCasa