L’Agenzia delle Entrate chiarisce dubbi su spese detraibili e deducibili

Con la circolare n. 3/E del 2 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili formulati dai Caf e dagli operatori.

casa e spese

Spese per la sostituzione caldaia e sanitari
Il documento di prassi chiarisce che i contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione poiché l’intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come “manutenzione straordinaria”.
Per quanto riguarda la sostituzione dei sanitari e in particolare quella della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, le spese non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque.
E’ possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Pertinenza dell’abitazione principale
Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

Acquisto immobili abitativi destinati alla locazione
La circolare chiarisce che il limite di 300mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, (articolo 21 del Dl n. 133/2014), anche nel caso di acquisto di più abitazioni. In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, il documento di prassi precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300mila euro.
Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell’articolo 21 del Dl n. 133/2014.

Condomini minimi
In materia di condomini minimi la circolare innova la prassi precedente, pur facendone salvi gli effetti. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico consente ai condòmini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste.

Fonte: Newspages

 

Detrazione 65%, quali sono gli interventi di risparmio energetico?

Detrazione risparmio energetico: cosa cambia con il decreto ecobonus?

Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, il cosiddetto decreto sugli ecobonus, ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detrazione delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013. Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014. In sede di conversione del decreto sugli ecobonus sono state apportate delle modifiche alla detrazione 65% per ciò che riguarda soprattutto gli interventi ammessi a godere dell’agevolazione.

 

Detrazione 65%: quali sono i lavori di risparmio energetico?

E’ utile a questo punto sottolineare quali sono proprio questi interventi tesi al risparmio energetico per cui è possibile godere della detrazione 55 ora divenuta detrazione 65%.

In generale rientrano nella detrazione risparmio energetico gli interventi tesi a:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Partendo dagli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Vi rientrano interventi quali la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

 

Detrazione installazione pannelli solari

Altro intervento riguarda l’installazione di pannelli solari, per cui il valore massimo della detrazione fiscale è di 60mila euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

 

Detrazione caldaie

Altro intervento di risparmio energetico per cui si fruisce della detrazione 65%, riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per cui il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda

Fonte:  CGIA Mestre

Le Agevolazioni al 55% sono state prorogate fino al 31.12.2012

L’Anit spiega che nel Decreto Anti Crisi firmato da Napolitano è stata inserita all’ultimo la proroga del provvedimento del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l’attuale apparato normativo.

Secondo quanto riferisce l’Anit, nel Decreto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il testo dell’art. 4 nella parte concernente le detrazioni cita: Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. L’articolo 1 comma 48 della Legge di stabilità 2011 non faceva altro che prorogare il provvedimento delle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti dal dicembre 2010 al dicembre 2011, allungando gli anni di detrazioni a 10.

Questo significa che per il 2012 nulla cambia: non cambia la percentuale di detrazione, non cambiano le opere detraibili, non cambiano gli anni di detrazione, non cambiano probabilmente le modalità ma soprattutto non cambia il clima di incertezza e l’impossibilità di effettuare interventi più importanti (anche dal punto di vista energetico) che in un solo anno non sono programmabili né tanto meno realizzabili.

Visto il periodo di crisi e viste le priorità del nuovo governo potremmo ritenere positivo questo piccolo risultato, ma non possiamo dimenticare tutti gli studi, le discussioni, le analisi economiche, energetiche e ambientali che hanno portato a definire degli obiettivi nel PAEE 2012. I risultati di questi gruppi di lavoro non possono essere dimenticati: ci auspichiamo che venga previsto in un prossimo documento legislativo un provvedimento più strutturato e soprattutto idoneo agli scopi di salvaguardia dell’ambiente ma soprattutto di aiuto alla ricrescita del settore edile.

Pietro Giordano, Adiconsum, spiega che «come risulta dai dati Enea, su 1 milione di interventi in 4 anni per 10 miliardi di euro di investimenti in 4 anni, il risparmio energetico conseguito al 2010 è stato di 5000/6000 GWh/anno e l’occupazione attivata è stata pari a 50000 posti di lavoro ogni anno. Gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni produce un risparmio anche in termini di penali da pagare come Paese, nel caso in cui non si raggiungessero gli obiettivi previsti per il 2020 (20% di risparmio energetico)».

Fonte: Newspages.it

Risparmio energetico. Nuove norme

Gli edifici con più di 4 appartamenti dovranno prediligere il riscaldamento centralizzato, ma senza divieti per impianti autonomi. In caso di ristrutturazione o rinnovo dell’impianto esistente dovranno essere installati strumenti per la contabilizzazione e la termoregolazione per i singoli appartamenti.

Sono alcune delle norme per il risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo che entrano in vigore con la pubblicazione nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, delle norme del DL 192/2005. Ma entriamo nel dettaglio. In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia “preferibile” il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. L’eventuale sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovrà essere dichiarata in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico. Il dpr prevede inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari
 per permettere “ove tecnicamente possibile”, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.
Il provvedimento conferma infine le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette “caldaiette” presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.

Fonte: newspages.it

Risparmio energetico: operativi i nuovi incentivi

Risparmio energetico: operativi i nuovi incentivi
fiscali della Finanziaria 2008

Il decreto 7/4/2008, pubblicato sulla GU del 24 aprile 2008, integra quello del 19/2/2007 e fornisce le nuove disposizioni operative per usufruire della detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, alla luce delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008.
La Finanziaria 2008 introduce, spiegano all’Ance, alcune novità:
– per la sostituzione degli impianti termici è previsto l`utilizzo, oltre che delle caldaie a condensazione, anche delle pompe di calore e degli impianti geotermici;
– per gli interventi di sostituzione delle finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sono stati ridotti gli adempimenti, semplificando la procedura ed eliminando l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica o la certificazione energetica;
– la detrazione del 55% può essere ripartita, non più solo in 3 anni, ma in un numero di anni variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente.
Spiegano all’Ance che il decreto, modificando ed integrando il DM 19 febbraio 2007:
– stabilisce i requisiti tecnici delle pompe di calore, sia a gas che elettriche, per accedere alla detrazione;
– contiene una nuova scheda informativa (Allegato F) per gli interventi che non richiedono la certificazione energetica (sostituzione di finestre in singole unità immobiliari ed installazione di pannelli solari);
– illustra l’iter da seguire nel caso di lavori iniziati nel 2007 e non ancora terminati;
– per gli interventi realizzati a partire dal 2008, impone di far riferimento ai nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica definiti dal DM 11 marzo 2008;
– prevede l’invio entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della documentazione relativa ad interventi eseguiti, all’apposito sito internet gestito dall’Enea www.acs.enea.it, attivo dal prossimo 30 aprile.
L’invio della documentazione a mezzo raccomandata è limitato a specifici casi.

Fonte: Newspages