L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49/E dell’11 maggio 2015, avente ad oggetto: “Permanenza dell’agevolazione “prima casa” in caso di vendita infra quinquennale e riacquisto nell’anno anche a titolo gratuito (Articolo 1 della Tariffa, parte I, nota II-bis, d.P.R. 131 del 1986)”, modificando i precedenti orientamenti, ritiene che in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.
Devono considerarsi quindi superate le indicazioni fornite con i documenti di prassi (v. circolare n. 6 del 26 gennaio 2001, risoluzione n.125/E del 3 aprile 2008 e circolare n. 18 del 29 maggio 2013) con i quali l’ufficio aveva precisato che “la decadenza dal beneficio è impedita dal solo acquisto a titolo oneroso di altra casa di abitazione entro un anno dalla cessione dell’immobile acquistato con le agevolazioni”.
Resta fermo l’ulteriore requisito dell’utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente come chiarito da ultimo con circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 10 aprile 2015, n. 7338
Fonte: Fimaa