Dal 27 Marzo i contratti di trasferimento e locazione di immobili dovranno adeguarsi alle nuove norme sulla certificazione degli impianti come dispone il D.M. n. 37/2007 pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 Marzo 2008.
I nuovi obblighi in vigore inderogabilmente il 27 Marzo 2008 riguardano i contratti di trasferimento (compravendita, donazioni, permute, ecc.), ma anche i contratti di locazione.
L’articolo 13 comma 2 prescrive che nell’atto di trasferimento venga “riportata la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza” e in allegato la dichiarazione di conformità ovvero una “dichiarazione di rispondenza” degli impianti alle nuove normative.
Le sanzioni per la inosservanza delle nuove norme non prevede la “nullità” dell’atto notarile ma esclusivamente una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro come prescritto all’art. 15 comma 2°.
L’applicazione delle norme si riferisce a tutte le nuove costruzioni ma anche a tutti gli edifici nei quali gli impianti elettrici, gas, automazione e radiotelevisivi ecc, siano stati oggetto non solo di nuova installazione ma anche di ampliamento o rifacimento (articolo 5 del D.M. 37/2008).
Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall’installatore, di cui «fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto». Di per sé i due modelli (uno per l’impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono troppo differenti dall’unico vecchio. Si deve ritenere compresa nella nuova normativa ogni tipologia di edificio (con impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008) per i quali la conformità è sostituita dalla “dichiarazione di rispondenza” da predisporre e con la firma da un tecnico abilitato (art. 7 – comma 6°). In caso di mancata “rispondenza” all’atto di compravendita dovrà essere allegata la dichiarazione del tecnico che attesta la non conformità degli impianti.
Il venditore deve consegnare all’acquirente la documentazione amministrativa e tecnica degli impianti nonché il libretto di uso e di manutenzione, anche se ciò era già previsto dalle vecchie normative.
Resta impregiudicata la commerciabilità degli immobili : In ogni atto di trasferimento si deve inserire una espressa pattuizione del venditore con la quale dichiari espressamente se gli impianti sono a norma. Tenuto conto delle indicazioni del Ministero, il venditore dovrà informare l’acquirente sullo stato degli impianti e l’acquirente ne dovrà prendere atto per iscritto anche se gli impianti non sono a norma e non sicuri, così facendo viene a cadere la possibilità di rivalsa sul venditore.
In ogni caso non sono ammesse clausole di stile o impegni all’adeguamento dell’acquirente che prescindano da una effettiva presa d’atto circa la conformità o meno degli impianti alle norme di sicurezza. In mancanza di Certificato di Conformità degli impianti, in particolare per i vecchi fabbricati, le nuove disposizioni prevedono che il venditore si procuri un “Certificato di rispondenza” rilasciato da un tecnico professionista o da una impresa abilitata,come detto precedentemente (art. 7, comma 6 del D.M. 37/2008).