Nuovo tasso per gli interessi legali

Interessi legali nuovi. Aggiornata dal M.E.F. la percentuale

La modifica è rilevante anche ai fini fiscali, ma attenzione, il tasso ritoccato decorre solo dal 1° gennaio.  Cambia la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali. Con un decreto  del 7  Dicembre firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre, il tasso passa, infatti, dall’attuale 1% all’1,5%.

Il valore aggiornato dovrà essere applicato dal 1° gennaio 2011, coefficiente fermo all’1%, quindi, fino a tutto il 2010.

Il calcolo di variazione è presto fatto, lieve aumento, mezzo punto in più, rispetto al saggio fissato l’anno scorso (decreto M.E.F. del 4 dicembre 2009), che resta valido, è bene ribadirlo, fino al 31 dicembre di quest’anno.

Il tempo intercorso dalla precedente correzione non deve trarre in inganno, la modifica non scatta annualmente, ma soltanto nel caso cambino i valori di riferimento. Il saggio degli interessi legali, infatti, è calcolato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno: se tali coefficienti rimangono invariati, nulla cambia anche per quanto riguarda la percentuale da aggiungere alle somme pagate in ritardo, come, ad esempio, è avvenuto nel biennio 2008/2009.

In caso contrario, spetta al M.E.F. (articolo 1284, comma 1, del codice civile) ufficializzare la rettifica, attraverso un decreto di modifica da pubblicare – pena la nullità del provvedimento – in Gazzetta Ufficiale, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui entrerà in scena il nuovo tasso.

La modifica è rilevante anche sotto il profilo fiscale. Da rivedere, infatti, ad esempio, la somma dovuta in caso ravvedimento operoso, che prevede interessi conteggiati dal giorno successivo a quello stabilito per il pagamento dell’imposta fino alla data effettiva di versamento.

Per chiarire, ecco come svolgere il calcolo per un saldo Ici 2010 eseguito il 15 gennaio 2011, a un mese, quindi, dalla scadenza ordinaria del 16 dicembre 2010: gli interessi andranno calcolati nella misura dell’1% dell’imposta dovuta, per il periodo dal 17 al 31 dicembre, e dell’1,5% dall’1 al 15 gennaio.

Fonte: FISCOOGGI