Imu – Pagamento anche con bollettino postale

Diventa più semplice e veloce per i cittadini effettuare il pagamento dell’Imu visto che può essere realizzato anche con il tradizionale bollettino postale, in alternativa all’uso del modello F24. Il bollettino realizzato da Poste Italiane per il pagamento dell’Imu ha prestampata la dicitura “Pagamento Imu” e riporta il numero del conto corrente che è unico in tutta Italia.

La cifra da versare va arrotondata per difetto se l’importo finale e’ inferiore a 0,49 e per eccesso se e’ superiore. Se nell’ambito dello stesso Comune il contribuente ha piu’ immobili sui quali deve pagare l’imposta, il versamento deve essere unico e cumulativo comprendendoli tutti mentre se ha piu’ immobili deve utilizzare un bollettino per ogni territorio in cui questi sono ubicati. Il bollettino Imu puo’ essere pagato in contanti e anche con carta Postamat e Bancomat.

Per rendere piu’ semplice il pagamento con il modello i cittadini Poste Italiane ha anche attivato su www.poste.it una modalita’ che permette di compilare direttamente dal proprio computer il modulo F24 e poi recarsi allo sportello dell’ufficio postale per perfezionare la procedura e pagare. A ciascun modello F24 compilato su web sarà assegnato un codice identificativo univoco per il riconoscimento della pratica. A quel punto il cliente dovrà solo salvare sul proprio computer il modello F24 che ha compilato in formato Pdf, stamparlo e portare tutte le tre copie all’ufficio postale per il pagamento. I clienti BancoPostaOnline e BancoPosta Click potranno effettuare il pagamento direttamente online su www.poste.it con addebito in conto corrente e con carta di credito. I clienti registrati al sito poste.it, non correntisti BancoPosta, potranno effettuare il pagamento online esclusivamente con carta di credito.

Dichiarazione IMU: spostamento dei termini

Imu: slitta dal 30 novembre al 4 febbraio 2013 il termine per la dichiarazione

Nulla cambia invece per i termini del versamento dell’imposta.

Il Tesoro ha spostato dal 30 novembre al 4 febbraio prossimo il termine per la dichiarazione dell’Imu.

La dichiarazione Imu spostata al 4 febbraio e’ in pratica la dichiarazione di una variazione nella tipologia di possesso dell’immobile, ed e’ obbligatoria nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni gia’ presentate, nonché  nei casi in cui si sono verificate variazioni non conoscibili dal Comune. E’ insomma una dichiarazione che si fa quando c’e’ una variazione del possesso di un immobile, ma non e’ necessaria quando si tratta dell’abitazione principale, a meno che i coniugi non hanno residenze diverse nello stesso Comune. Va presentata anche quando gli immobili godono di riduzione dell’imposta (ad esempio quelli inagibili o inabitabili, o quelli di interesse storico o artistico).

Quindi NON sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu i possessori di immobili adibiti a abitazione principale, con relative pertinenze, perché il Comune conosce già tutti i dati anagrafici collegati alla residenza dei componenti del nucleo familiare. Una eccezione è costituita dal caso in cui i coniugi abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica in due immobili differenti, poiché in questo caso, solo uno dei due può godere delle agevolazioni.

Un altro caso in cui la dichiarazione NON va presentata è quando è già stata presentata la dichiarazione Ici e NON sono, nel frattempo, intervenute variazioni.

La dichiarazione Imu dovrà essere presentata anche da tutti gli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori diretti e in tutti quei casi in cui il comune di riferimento non abbia informazioni sufficienti ai fini tributari.

Fonte: il web.

Che cos’è l’ IMU – Imposta Municipale Unica

L’IMU è l’ Imposta Municipale Unica e:

  • entra in vigore a decorrere dal 2012 fino al 2014
  • riguarda i proprietari di immobili, i  titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili
  • riguarda i fabbricati, i terreni, le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
  • sostituisce l’ Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale comunale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ ICI .
  • Le Aliquote sono :  aliquota base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali –  Aliquota dello 0,4% (4 per mille) per l’abitazione principale e  relative pertinenze  (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7),  che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali –
  • I Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% (4 per mille) per gli immobili locati –
  • Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché a un’ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26  anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).
  • I Comuni possono elevare la detrazione, fino a concorrenza  dell’ imposta dovuta.
  • La base imponibile è : la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:  160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 –  140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle  categorie  catastali C/3, C/4 e C/5 – 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 – 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) – 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
  • Quando si versa :  In due rate: 16 giugno e 16 dicembre (salvo diverse disposizioni comunali)