L’Agenzia delle Entrate chiarisce che si può usufruire dell’agevolazione anche se la spesa è sostenuta prima del rogito.
E’ detraibile il 19% sulle spese corrisposte a titolo di mediazione per della ‘prima casa’, anche se è stato sottoscritto solo il contratto preliminare di compravendita. Dal 1 Gennaio 2007 è possibile detrarre il 19% dei costi sostenuti per l’attività di intermediazione limitatamente all’acquisto della proprio abitazione principale entro un importo massimo di 1.000 euro di spesa, la cui detrazione deve essere effettuata in un unico anno, così come chiarito dalla circolare dell’Agenzia n.28/2006.
Rispondendo ad un interpello di un contribuente, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso delle Entrate ha infatti precisato che, se il preliminare è regolarmente registrato, è possibile usufruire dello sconto del 19% sulle spese di mediazione anche prima del rogito definitivo di compravendita (n.26/ del 30 gennaio 2009)