“Certificazione degli impianti” sugli atti di compravendita e locazione immobiliare

Dal 27 Marzo i contratti di trasferimento e locazione di immobili dovranno adeguarsi alle nuove norme sulla certificazione degli impianti come dispone il D.M. n. 37/2007 pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 Marzo 2008.

I nuovi obblighi in vigore inderogabilmente il 27 Marzo 2008 riguardano i contratti di trasferimento (compravendita, donazioni, permute, ecc.), ma anche i contratti di locazione.

L’articolo 13 comma 2 prescrive che nell’atto di trasferimento venga “riportata la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza” e in allegato la dichiarazione di conformità ovvero una “dichiarazione di rispondenza” degli impianti alle nuove normative.

Le sanzioni per la inosservanza delle nuove norme non prevede la “nullità” dell’atto notarile ma esclusivamente una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro come prescritto all’art. 15 comma 2°.

L’applicazione delle norme si riferisce a tutte le nuove costruzioni ma anche a tutti gli edifici nei quali gli impianti elettrici, gas, automazione e radiotelevisivi ecc, siano stati oggetto non solo di nuova installazione ma anche di ampliamento o rifacimento (articolo 5 del D.M. 37/2008).

Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall’installatore, di cui «fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto». Di per sé i due modelli (uno per l’impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono troppo differenti dall’unico vecchio.  Si deve ritenere compresa nella nuova normativa ogni tipologia di edificio (con impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008) per i quali la conformità è sostituita dalla “dichiarazione di rispondenza” da predisporre e con la firma da un tecnico abilitato (art. 7 – comma 6°). In caso di mancata “rispondenza” all’atto di compravendita dovrà essere allegata la dichiarazione del tecnico che attesta la non conformità degli impianti.

Il venditore deve consegnare all’acquirente la documentazione amministrativa e tecnica degli impianti nonché il libretto di uso e di manutenzione, anche se ciò era già previsto dalle vecchie normative.

Resta impregiudicata la commerciabilità degli immobili : In ogni atto di trasferimento si deve inserire una espressa pattuizione del venditore con la quale dichiari espressamente se gli impianti sono a norma.  Tenuto conto delle indicazioni del Ministero, il venditore dovrà informare l’acquirente sullo stato degli impianti e l’acquirente ne dovrà prendere atto per iscritto anche se gli impianti non sono a norma e non sicuri, così facendo viene a cadere la possibilità di rivalsa sul venditore.

In ogni caso non sono ammesse clausole di stile o impegni all’adeguamento dell’acquirente che prescindano da una effettiva presa d’atto circa la conformità o meno degli impianti alle norme di sicurezza.  In mancanza di Certificato di Conformità degli impianti, in particolare per i vecchi fabbricati, le nuove disposizioni prevedono che il venditore si procuri un “Certificato di rispondenza” rilasciato da un tecnico professionista o da una impresa abilitata,come detto precedentemente (art. 7, comma 6 del D.M. 37/2008).

Sanremo: ‘Pista Ciclabile’, prima dell’estate aprono 18 km.

Tullio Russo, presidente di Area 24: “Per quanto riguarda i lavori, vanno avanti lentamente ma proseguono. Siamo fiduciosi per aprire i primi 18 km di pista, prima dell’estate. Oggi vogliamo avere dagli operatori e dalle Amministrazioni indicazioni, consigli ed anche eventuali critiche, per fare meglio quello che stiamo già facendo. Oggi illustriamo anche il progetto del Parco Costiero, almeno nella parte presentata dalla Presidenza del Consiglio. Il progetto è stato inserito negli eventi da inaugurare per i 150 anni dell’unità d’Italia. Tassativamente il progetto, già appaltato, inizierà a giugno per essere ultimato nel 2009”

Bonus del 36% anche per l’acquisto di nuovi box auto

L’occupazione del suolo pubblico da parte delle auto, che crea ostacoli al traffico e incrementa indirettamente l’emissione di sostanze inquinanti, è la molla che ha spinto Governo e Parlamento a fare uno strappo alla regola nella detrazione Irpef del 36%: invece di concederla solo per la ristrutturazione di immobili esistenti, per i box si è deciso di allargarla all’acquisto di autorimesse nuove (misura prorogata dalla Finanziaria 2008 fino a tutto il 2010).
I requisiti previsti per comprare, scontando più di un terzo del prezzo dalle imposte sui redditi in dieci rate annuali del 3,6% ciascuna, sono in parte identici a quelli indicati per il recupero di immobili “vecchi” e, in parte, originali.
Il box in questione deve essere asservito come pertinenza di un’abitazione, dichiarando l`intento nel rogito. Nel caso di acquisto contemporaneo di appartamento e box, il vincolo di pertinenza deve risultare almeno dal permesso di costruire o dalla Dia, se non è stato possibile crearlo prima. Non sarà necessario che il box sia nello stesso edificio, tuttavia il legame di servizio deve essere comprovabile. La detrazione si gode per un numero illimitato di box, anche asserviti a case di  villeggiatura o ad abitazioni affittate ad altri.
Occorre una dichiarazione dell’impresa che quantifichi le spese di realizzazione del box o del posto auto, che non equivalgono al prezzo a cui è stato venduto. Esse escludono le spese generali e i costi per l’installazione del cantiere, il valore dell’area e il profitto dell’impresa conseguito dalla vendita.
Comprendono invece le spese sostenute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’eventuale relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, le prestazioni professionali richieste dal tipo d`intervento, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione.
La spesa massima su cui esercitare la detrazione è di 48.000 euro per ciascun box. In caso di più proprietari, essi effettueranno la detrazione in proporzione dei costi effettivamente affrontati da ciascuno. Le fatture vanno pagate con l’apposito bollettino di bonifico bancario.
Sulla fattura va indicato il costo della mano d’opera.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Corso Fiorito: Domenica 27 Gennaio

Saranno le Olimpiadi il tema di ‘Sanremoinfiore 2008’, la nuova edizione del Corso Fiorito in programma per domenica 27 gennaio che, dopo il Festival di Sanremo, rappresenta l’evento di punta del calendario manifestazioni del Comune matuziano.

“Una vetrina importante per far conoscere le bellezze della città – dichiarano l’Assessore alle Promozione Turistica e Manifestazioni Igor Varnero e il Direttore Artistico Pepimorgia – capace di promuovere contemporaneamente il turismo e la floricoltura sanremese e di richiamare migliaia di persone dalle più diverse regioni italiane. Un momento suggestivo di grandissimo impatto popolare e mediatico che milioni di telespettatori ogni anno seguono in diretta televisiva su Rai Uno nel programma Linea Verde”.

Quest’anno la celebre sfilata dei carri fioriti vedrà la partecipazione di una parata di stelle dello sport. A ciascuno dei 13 carri in gara, infatti, verrà abbinato un atleta azzurro che abbia vinto una o più medaglie durante le Olimpiadi (come illustrato di seguito):

COMUNE – TEMA – TESTIMONIAL E ANNO TESTIMONIAL
S. STEFANO AL MARE – PUGILATO – ROMA 1960 – NINO BENVENUTI
TAGGIA – EQUITAZIONE – TOKIO 1964
APRICALE – CICLISMO – CITTÀ DEL MESSICO 1968 – PIERFRANCO VIANELLI
RIVA LIGURE – TIRO A VOLO – MONACO 1972 – LUCIANO GIOVANNETTI, MOSCA 1980
GOLFO DIANESE – NUOTO – MONTREAL 1976 – KLAUS DIBIASI
VALLECROSIA – ATLETICA – MOSCA 1980 – ABDON PAMICH, TOKIO 1964
BORDIGHERA – PENTATHLON – LOS ANGELES 1984 – DANIELE MASALA
SEBORGA – CANOTTAGGIO/CANOA – SEUL 1988 – GIANLUCA FARINA
OSPEDALETTI – SCHERMA – BARCELLONA 1992 – MARCO MARIN
CIPRESSA – PALLAVOLO – ATLANTA 1996
IMPERIA – VELA – SIDNEY 2000 – FRANCESCO MARCOLINI, ATENE 2004
VENTIMIGLIA – GINNASTICA – ATENE 2004 – FLAVIO CANNONE
DOLCEACQUA – PALLACANESTRO – PECHINO 2008 – ENRICO GILARDI

Il carro di Sanremo, come di consueto fuori concorso, quest’anno sfilerà per primo e rappresenterà i simboli dei Giochi: i cinque cerchi e il braciere olimpico. Sarà preceduto da un gruppo di tedofori locali scelti dal Coni e muniti di torce a raffigurare la fiamma olimpica; nonché da piccole promesse della ginnastica ritmica di Sanremo.

Fonte: Sanremonews.it

La Finanziaria è diventata legge

Importanti le misure per la casa.

Vengono proposte due tipi di detrazioni:

La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

La seconda detrazione spetta ai giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.

Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.

Sono previste delle detrazioni per l’affitto per gli studenti fuori sede.
Questa norma amplia l’ambito applicativo della detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La detrazione viene estesa ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Fonte: Pierpaolo Molinengo – www.newspages.it