Dichiarazione IMU: spostamento dei termini

Imu: slitta dal 30 novembre al 4 febbraio 2013 il termine per la dichiarazione

Nulla cambia invece per i termini del versamento dell’imposta.

Il Tesoro ha spostato dal 30 novembre al 4 febbraio prossimo il termine per la dichiarazione dell’Imu.

La dichiarazione Imu spostata al 4 febbraio e’ in pratica la dichiarazione di una variazione nella tipologia di possesso dell’immobile, ed e’ obbligatoria nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni gia’ presentate, nonché  nei casi in cui si sono verificate variazioni non conoscibili dal Comune. E’ insomma una dichiarazione che si fa quando c’e’ una variazione del possesso di un immobile, ma non e’ necessaria quando si tratta dell’abitazione principale, a meno che i coniugi non hanno residenze diverse nello stesso Comune. Va presentata anche quando gli immobili godono di riduzione dell’imposta (ad esempio quelli inagibili o inabitabili, o quelli di interesse storico o artistico).

Quindi NON sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu i possessori di immobili adibiti a abitazione principale, con relative pertinenze, perché il Comune conosce già tutti i dati anagrafici collegati alla residenza dei componenti del nucleo familiare. Una eccezione è costituita dal caso in cui i coniugi abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica in due immobili differenti, poiché in questo caso, solo uno dei due può godere delle agevolazioni.

Un altro caso in cui la dichiarazione NON va presentata è quando è già stata presentata la dichiarazione Ici e NON sono, nel frattempo, intervenute variazioni.

La dichiarazione Imu dovrà essere presentata anche da tutti gli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori diretti e in tutti quei casi in cui il comune di riferimento non abbia informazioni sufficienti ai fini tributari.

Fonte: il web.

Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità

Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità: profili sanzionatori

E’ stata pubblicata lo scorso 12 settembre la circolare n. 3 del 2012 della Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali, con cui l’Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 9 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 alle formalità di trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità.

La circolare, dopo aver inquadrato l’istituto sotto il profilo civilistico e ricordato che per i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato un atto “soggetto a trascrizione” vi è l’obbligo di curare la relativa pubblicità immobiliare, opera un preciso distinguo fra le ipotesi di accettazione espressa e quelle di accettazione tacita.
Nel caso in cui l’accettazione dell’eredità consegua ad una espressa dichiarazione di volontà in tal senso – anche derivante dall’assunzione del titolo di erede – contenuta in un atto pubblico o in una scrittura autenticata, viene confermata l’applicabilità delle sanzioni previste dal citato art. 9 del D. Lgs. n. 347 del 1990.

Con riferimento, invece, all’ipotesi di accettazione tacita, la circolare parte dalla considerazione che può configurarsi tale accettazione non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche in virtù di comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare.

Il documento di prassi evidenzia, quindi, che l’atto con forma qualificata, dal quale desumere l’esistenza di tale volontà, non è, in sé, atto – di accettazione – soggetto a trascrizione, ma il veicolo documentale che consente di curare la relativa pubblicità immobiliare. La circolare conclude, pertanto, che l’eventuale richiesta di trascrizione effettuata oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’atto da cui può essere desunta, non risulta suscettibile di configurare una violazione tributaria sanzionabile.

Fonte: Newspages

Detrazione aumentata dal 36% al 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino al 30/06/2013

DETRAZIONE AUMENTATA DAL 36% AL 50% SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2013

L’art.11, commi 1 e 2, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012 ha apportato due modifiche sostanziali in merito alla fruizione della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione Irpef per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti:

  • per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013 in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (cosiddetta “detrazione 36%”) la detrazione Irpef spettante salirà al 50% delle stesse, fino ad un ammontare complessivo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di €96.000 .
  • per le spese sostenute dall’1/03/2013 al 30/06/13 in relazione ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetta “detrazione 55%”) la detrazione spetterà ai soli fini Irpef (non più ai fini Ires) per una quota pari al 50% delle spese sostenute e nei limiti già previsti dalla normativa attualmente in essere per il 55%.

Le modifiche, essendo di carattere temporaneo, vanno attentamente valutate in relazione agli effetti che si producono sia prima che dopo la loro efficacia. Di seguito andiamo ad evidenziare gli ambiti temporali e soggettivi di applicazione delle diverse disposizioni.

La detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Possono attualmente fruire della detrazione del 50% (da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori di immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di €96.000, per:

– Gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
– Gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze;
– l’acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
– la messa a norma degli edifici, la eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell’inquinamento acustico, la bonifica dell’amianto, la prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
– l’adozione di misure antisismiche con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
Per il periodo di imposta 2012 e per il periodo di imposta 2013, stante l’attuale tenore della norma inserita dal 1° gennaio 2012 nell’art.16-bis del DPR n.917/86, si possono verificare le seguenti circostanze:

spese sostenute fino al 25 giugno 2012
Detrazione del 36% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 48.000 ;

spese sostenute tra il 26 giugno2012 e il 30 giugno 2013
detrazione del 50% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 96.000

spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013
detrazione del 36% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 48.000

La recente Risoluzione n.55 del 7 giugno 2012 ha chiarito che il pagamento delle spese deve essere disposto mediante bonifico bancario/postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La non completa predisposizione del bonifico da parte dell’ordinante pregiudica il rispetto da parte delle Banche e di Poste italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta di acconto del 4% all’atto di accreditamento del bonifico al beneficiario e la conseguente fruizione della detrazione Irpef per l’ordinante.

Nel caso in esame, pertanto, il contribuente dovrà effettuare un nuovo bonifico con le modalità corrette (sul quale sarà applicata la ritenuta del 4% all’accreditamento della somma al beneficiario), definendo in un secondo tempo le modalità di restituzione della somma versata con il primo bonifico (effettuato in modo non conforme) da parte del beneficiario.

La detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione del 55% prevista ai fini Irpef/Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è in vigore per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 (va ripartita obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo).

L’importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che sostengano la spesa più soggetti diversi, con i seguenti limiti:
– Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a €181.818,18;
– Per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
– Per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
– Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a €54.545,45.

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione non spetterà più per i soggetti Ires (società di capitali), ma esclusivamente per i soggetti Irpef, e competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute (fermi restando i limiti massimi di spesa suesposti).

Per il periodo di imposta 2012 e per il periodo di imposta 2013, stante l’attuale tenore della norma inserita dal 1° gennaio 2012 nell’art.16-bis, co.1, lett. h) del DPR n.917/86, si possono verificare le seguenti circostanze:

spese sostenute dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 :
Detrazione pari al 55% delle spese sostenute fruibile sia da soggetti Irpef sia da soggetti Ires

spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013:
detrazione pari al 50% delle spese sostenute fruibile esclusivamente da soggetti Irpef

spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013:
la detrazione pare fruibile esclusivamente dai soggetti Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute, anche se su tale ultima casistica è auspicabile un chiarimento ministeriale

Fonte:  Centro Studi Fiaip

Affitti e Cedolare secca, alcuni chiarimenti

Cedolare secca sugli affitti, ecco alcuni chiarimenti.

 

Buona la revoca in carta libera

La modalità della dichiarazione, sottoscritta e con i dati identificativi del contratto e delle parti, potrà essere adottata fino all’individuazione di una regola definitiva

Revoca della cedolare secca anche in carta libera. E’ una delle indicazioni contenute nella circolare n. 20/E del 4 giugno. L’Agenzia delle Entrate è tornata così sull’imposta sostitutiva sugli affitti, con un documento dal format “domande e risposte”.

In attesa del modello ad hoc…
Come anticipato, fino alla definizione di una modalità di revoca “a regime”, i contribuenti che volessero rinunciare all’opzione per la tassazione sostitutiva possono farlo in carta libera, con una dichiarazione sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti. In alternativa, può far gioco il modello 69, utilizzato come schema di richiesta della revoca.

Comunicazioni buone fino al 1° ottobre
Per i contratti già in corso al 7 aprile 2011, per i quali il locatore può scegliere la cedolare direttamente in dichiarazione, c’è tempo fino al prossimo 1° ottobre per inviare la raccomandata con cui si comunica al conduttore la rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Sia nel caso l’acconto (dovuto) sia stato comunque versato sia se l’adempimento è saltato. In tale ipotesi, l’omesso versamento può essere sanato avvalendosi del ravvedimento operoso, utilizzando i codici tributo “1992”, per gli interessi, e “8913”, per la sanzione.
La possibilità di scegliere la tassa piatta persiste anche per quanti abbiano tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo, per il calcolo e il versamento dell’acconto Irpef 2011 (sempreché, ovviamente, ricorrano tutte le altre condizioni richieste). In questo caso, il locatore deve presentare istanza per la correzione del codice tributo, segnalando di considerare l’importo versato a titolo di acconto Irpef come acconto per la cedolare secca per il 2011. Il maggior versamento dell’acconto Irpef sarà indicato come acconto della cedolare secca, sia nel modello Unico 2012 sia nel 730/2012.

Acconto con opzione dal 2012
Chiarito anche il dubbio circa il versamento dell’acconto nel caso in cui, per un appartamento affittato e assoggettato a Irpef nel 2011, il proprietario decida di optare per l’imposta sostitutiva a partire da quest’anno. Nessuna incertezza, l’acconto 2012 non è dovuto.

Comunicazione valida fino a revoca
Se inviata entro i termini, non occorre “replicare” nelle successive annualità la comunicazione di rinuncia all’aggiornamento del canone inviata all’inquilino in occasione della scelta per il regime alternativo espressa per il 2011. La cedolare secca, infatti, salvo revoca, è vincolante per tutta la durata del rapporto.

A ogni locatore la sua opzione
Il nuovo proprietario di un immobile già locato secondo il regime dell’imposta piatta, se intende applicare l’imposta sostitutiva, trattandosi di una scelta che incide sulla tassazione della persona, deve esercitare l’opzione a suo nome presentando il modello 69 entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà per qualsiasi motivo esso sia avvenuto (eredità, donazione, acquisto) o, a patto che sussistano le condizioni, direttamente con la dichiarazione dei redditi.
La cedolare secca, infatti, in questo caso, perde l’efficacia per quanto riguarda l’imposta sul reddito; nulla da rifare, invece, fino al termine dell’annualità contrattuale, per le imposte di bollo e di registro.

Un contratto, due cedolari
Un altro quesito: un appartamento affittato, due proprietari e un contratto di locazione stipulato soltanto da uno dei due secondo le regole della cedolare secca. Qui occorre precisare che il reddito fondiario derivante dalla locazione dell’abitazione è imputabile, per la parte spettante, pure al comproprietario che non compare nell’atto. Di conseguenza, anche lui può decidere di sostituire la relativa Irpef con la cedolare secca. Le modalità non cambiano, deve esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi (in presenza delle condizioni che lo consentono) o con il modello 69 e inviare la preventiva comunicazione all’inquilino mettendolo al corrente di avere scelto la tassa piatta e di aver, quindi, rinunciato, all’aggiornamento del canone.

Fondo patrimoniale: “autonomia” per la sostitutiva
Il settimo punto della circolare affronta l’applicazione della cedolare secca nel caso di immobili affittati destinati a un fondo patrimoniale costituito da due coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (articolo 167 cc), uno dei quali non risulta proprietario dell’abitazione, né titolare di altro diritto reale.
Tuttavia, secondo le regole del codice civile che disciplinano la gestione dei beni inseriti in un fondo patrimoniale, l’immobile è di entrambe le parti a prescindere dal proprietario originario, motivo per cui, in base alla normativa fiscale, il reddito fondiario che ne deriva va suddiviso a metà tra marito e moglie (articolo 4, comma 1, lettera b), del Tuir).
Dunque, chiariscono i tecnici dell’Agenzia, il coniuge non proprietario (se non per effetto del fondo patrimoniale) può optare autonomamente per il regime sostitutivo sui canoni da locazione.

Sotto i 30 giorni, niente contratto, nessuna comunicazione
Se l’abitazione è affittata allo stesso locatario, per meno di 30 giorni, come spesso accade nell’ipotesi di case per le vacanze, non occorre far sapere al villeggiante che si è optato per la tassa piatta né va comunicata la rinuncia all’aggiornamento del canone. E questo vale anche se la casa (ed eventuale pertinenza) viene data in locazione a persone diverse nel corso dell’anno. La comunicazione non dovrà essere inviata a nessuno dei locatari: l’importante è che per ognuno il rapporto non superi i 30 giorni complessivi (quindi anche se frazionati) nel periodo d’imposta.
Per queste situazioni (contratti di breve durata), infatti, non c’è obbligo di registrazione e il prezzo dell’affitto non è soggetto a variazioni.
Il proprietario aderisce alla cedolare secca al momento della dichiarazione dei redditi e, se registra il contratto volontariamente o in caso d’uso, la scelta così esercitata è valida anche per l’imposta di registro.

Basta il contratto per rinunciare all’aumento
Il conduttore che opta per il regime alternativo non deve ripetere con la comunicazione al locatario la sua intenzione di non aumentare il canone se tale scelta è stata già specificata nel contratto d’affitto.
L’ipotesi, infatti, viene associata a quella già esaminata e così risolta nella circolare 26/2011 in riferimento ai rapporti rientranti nel periodo transitorio del 2011 di applicazione del regime alternativo.

Fonte: Centro Studi Fiaip

IMU Sanremo ecco le istruzioni per pagare la prima rata

Comune di Sanremo: ecco le aliquote per pagare la tassa IMU

A decorrere dall’anno 2012 è stato istituito un nuovo tributo, l’Imposta Municipale Propria, comunemente denominata IMU, in sostituzione dell’ICI; la principale novità è il ripristino della tassazione dell’abitazione principale.

L’IMU è un’imposta sugli immobili e si applica sui fabbricati, sui terreni e sulle aree fabbricabili; a differenza dell’ICI sono soggetti ad imposta anche i terreni incolti da chiunque posseduti.

I soggetti passivi sono invariati rispetto all’ICI, con la precisazione che il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio è titolare del diritto di abitazione, quindi è soggetto passivo IMU.

Le aliquote di base, per il Comune di San Remo, che devono essere utilizzate obbligatoriamente per il calcolo dell’acconto da versare entro il 18 giugno 2012, sono:

  • 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze
  • 0,76% per tutti gli altri immobili 

Le variazioni di aliquota e le disposizioni regolamentari che saranno deliberate dal Comune entro il 30 settembre 2012, dovranno essere utilizzate per il calcolo del saldo da versare entro il 17.12.2012.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’aliquota ridotta dello 0,4% si applica anche alle pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2, C6 e C7 per un massimo di 1 immobile per ognuna delle suddette categorie. Rientra nel limite massimo delle 3 pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’ abitazione principale.
Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. Tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un totale massimo di € 400,00 (pari a 8 figli). Le detrazioni devono essere rapportate al periodo dell’anno durante il quale si verificano le condizioni per usufruirne e si suddividono in egual misura tra gli aventi diritto.

Fonte: Comune di Sanremo

Per avere tutte le indicazioni precise su come pagare, i codici tributo, il modello F24, vi rinviamo al sito ufficiale del Comune di Sanremo:

www.comunedisanremo.it/dotAsset/c7b82e05-4bc3-4c66-a7e1-fb05b847145f.pdf

Per calcolare quanto pagare, vi invitiamo a visitare questo sito internet che contiene un comodo strumento per calcolare, gratuitamente, l’IMU dovuta per qualsiasi tipologia di immobile a Ospedaletti: www.calcoloimu.it

E, per conoscere i dati catastali della vostra casa a San Remo, potrete recarvi nella nostra agenzia immobiliare di Sanremo, nella centralissima Via Matteotti n. 24 per ricevere GRATUITAMENTE la visura catastale della vostra proprietà a Sanremo.

Ospedaletti e IMU: ecco le aliquote

Ospedaletti e IMU

Approvate dalla giunta del Comune di Ospedaletti  le aliquote della nuova tassa sugli immobili, l’ex Ici comunale.

IMU OSPEDALETTI, ecco le aliquote:

– 4‰ per la prima casa – senza alcun aumento sull’aliquota base di legge;

– 7,6‰ per uffici, negozi, alberghi – senza alcun aumento sull’aliquota base di legge;

– 8,6‰ per II casa con aumento dell’1‰ sull’aliquota base di legge;

– 6,6‰ per i terreni agricoli – ridotta rispetto all’aliquota base di legge.

Le detrazioni sono quelle di legge.

Non c’è stato aumento dell’addizionale IRPEF.

 

IMU: notizie utili
La nuova tassa si può pagare in tre rate: giugno, settembre, dicembre. Il primo pagamento con la nuova imposta municipale sugli immobili avverrà il 16 di giugno.

La dilazione del pagamento in tre rate vale solo per l’abitazione principale e relative pertinenze. Le altre due scadenze sono fissate al giorno 16 di settembre e dicembre: dal 1° dicembre, anche con bollettino postale. Per ognuna delle prime due rate dovrà essere versato un terzo dell’imposta, calcolato applicando l’aliquota di base del 4 per mille e la detrazione di 200 euro più 50 euro per ogni figlio convivente che non superi i 26 anni.

A metà dicembre si verserà il saldo, facendo il conguaglio sulle rate precedenti e calcolando eventuali modifiche apportate da Comuni e Governo durante l’anno in corso. Comunque, l’Imu di potrà pagare anche due rate come al solito: la prima entro il 16 giugno con il 50% dell’imposta calcolata con aliquota di base e detrazione e l’altra entro il 16 dicembre a conguaglio. L’abitazione principale potrà usufruire dei benefici fiscali solo per un nucleo familiare. Per gli immobili di interesse storico e artistico la base imponibile è del 50%.

Per calcolare quanto pagare, vi invitiamo a visitare questo sito internet che contiene un comodo strumento per calcolare, gratuitamente, l’IMU dovuta per qualsiasi tipologia di immobile a Ospedaletti: www.calcoloimu.it

E, per conoscere i dati catastali della vostra casa a Ospedaletti, potrete recarvi nella nostra agenzia immobiliare di Ospedaletti, in Piazza IV Novembre n. 6 per ricevere GRATUITAMENTE la visura catastale della vostra proprietà a Ospedaletti.