Detrazione aumentata dal 36% al 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino al 30/06/2013

DETRAZIONE AUMENTATA DAL 36% AL 50% SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2013

L’art.11, commi 1 e 2, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012 ha apportato due modifiche sostanziali in merito alla fruizione della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione Irpef per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti:

  • per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013 in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (cosiddetta “detrazione 36%”) la detrazione Irpef spettante salirà al 50% delle stesse, fino ad un ammontare complessivo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di €96.000 .
  • per le spese sostenute dall’1/03/2013 al 30/06/13 in relazione ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetta “detrazione 55%”) la detrazione spetterà ai soli fini Irpef (non più ai fini Ires) per una quota pari al 50% delle spese sostenute e nei limiti già previsti dalla normativa attualmente in essere per il 55%.

Le modifiche, essendo di carattere temporaneo, vanno attentamente valutate in relazione agli effetti che si producono sia prima che dopo la loro efficacia. Di seguito andiamo ad evidenziare gli ambiti temporali e soggettivi di applicazione delle diverse disposizioni.

La detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Possono attualmente fruire della detrazione del 50% (da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori di immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di €96.000, per:

– Gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
– Gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze;
– l’acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
– la messa a norma degli edifici, la eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell’inquinamento acustico, la bonifica dell’amianto, la prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
– l’adozione di misure antisismiche con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
Per il periodo di imposta 2012 e per il periodo di imposta 2013, stante l’attuale tenore della norma inserita dal 1° gennaio 2012 nell’art.16-bis del DPR n.917/86, si possono verificare le seguenti circostanze:

spese sostenute fino al 25 giugno 2012
Detrazione del 36% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 48.000 ;

spese sostenute tra il 26 giugno2012 e il 30 giugno 2013
detrazione del 50% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 96.000

spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013
detrazione del 36% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 48.000

La recente Risoluzione n.55 del 7 giugno 2012 ha chiarito che il pagamento delle spese deve essere disposto mediante bonifico bancario/postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La non completa predisposizione del bonifico da parte dell’ordinante pregiudica il rispetto da parte delle Banche e di Poste italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta di acconto del 4% all’atto di accreditamento del bonifico al beneficiario e la conseguente fruizione della detrazione Irpef per l’ordinante.

Nel caso in esame, pertanto, il contribuente dovrà effettuare un nuovo bonifico con le modalità corrette (sul quale sarà applicata la ritenuta del 4% all’accreditamento della somma al beneficiario), definendo in un secondo tempo le modalità di restituzione della somma versata con il primo bonifico (effettuato in modo non conforme) da parte del beneficiario.

La detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione del 55% prevista ai fini Irpef/Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è in vigore per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 (va ripartita obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo).

L’importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che sostengano la spesa più soggetti diversi, con i seguenti limiti:
– Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a €181.818,18;
– Per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
– Per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
– Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a €54.545,45.

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione non spetterà più per i soggetti Ires (società di capitali), ma esclusivamente per i soggetti Irpef, e competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute (fermi restando i limiti massimi di spesa suesposti).

Per il periodo di imposta 2012 e per il periodo di imposta 2013, stante l’attuale tenore della norma inserita dal 1° gennaio 2012 nell’art.16-bis, co.1, lett. h) del DPR n.917/86, si possono verificare le seguenti circostanze:

spese sostenute dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 :
Detrazione pari al 55% delle spese sostenute fruibile sia da soggetti Irpef sia da soggetti Ires

spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013:
detrazione pari al 50% delle spese sostenute fruibile esclusivamente da soggetti Irpef

spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013:
la detrazione pare fruibile esclusivamente dai soggetti Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute, anche se su tale ultima casistica è auspicabile un chiarimento ministeriale

Fonte:  Centro Studi Fiaip

Affitti e Cedolare secca, alcuni chiarimenti

Cedolare secca sugli affitti, ecco alcuni chiarimenti.

 

Buona la revoca in carta libera

La modalità della dichiarazione, sottoscritta e con i dati identificativi del contratto e delle parti, potrà essere adottata fino all’individuazione di una regola definitiva

Revoca della cedolare secca anche in carta libera. E’ una delle indicazioni contenute nella circolare n. 20/E del 4 giugno. L’Agenzia delle Entrate è tornata così sull’imposta sostitutiva sugli affitti, con un documento dal format “domande e risposte”.

In attesa del modello ad hoc…
Come anticipato, fino alla definizione di una modalità di revoca “a regime”, i contribuenti che volessero rinunciare all’opzione per la tassazione sostitutiva possono farlo in carta libera, con una dichiarazione sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti. In alternativa, può far gioco il modello 69, utilizzato come schema di richiesta della revoca.

Comunicazioni buone fino al 1° ottobre
Per i contratti già in corso al 7 aprile 2011, per i quali il locatore può scegliere la cedolare direttamente in dichiarazione, c’è tempo fino al prossimo 1° ottobre per inviare la raccomandata con cui si comunica al conduttore la rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Sia nel caso l’acconto (dovuto) sia stato comunque versato sia se l’adempimento è saltato. In tale ipotesi, l’omesso versamento può essere sanato avvalendosi del ravvedimento operoso, utilizzando i codici tributo “1992”, per gli interessi, e “8913”, per la sanzione.
La possibilità di scegliere la tassa piatta persiste anche per quanti abbiano tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo, per il calcolo e il versamento dell’acconto Irpef 2011 (sempreché, ovviamente, ricorrano tutte le altre condizioni richieste). In questo caso, il locatore deve presentare istanza per la correzione del codice tributo, segnalando di considerare l’importo versato a titolo di acconto Irpef come acconto per la cedolare secca per il 2011. Il maggior versamento dell’acconto Irpef sarà indicato come acconto della cedolare secca, sia nel modello Unico 2012 sia nel 730/2012.

Acconto con opzione dal 2012
Chiarito anche il dubbio circa il versamento dell’acconto nel caso in cui, per un appartamento affittato e assoggettato a Irpef nel 2011, il proprietario decida di optare per l’imposta sostitutiva a partire da quest’anno. Nessuna incertezza, l’acconto 2012 non è dovuto.

Comunicazione valida fino a revoca
Se inviata entro i termini, non occorre “replicare” nelle successive annualità la comunicazione di rinuncia all’aggiornamento del canone inviata all’inquilino in occasione della scelta per il regime alternativo espressa per il 2011. La cedolare secca, infatti, salvo revoca, è vincolante per tutta la durata del rapporto.

A ogni locatore la sua opzione
Il nuovo proprietario di un immobile già locato secondo il regime dell’imposta piatta, se intende applicare l’imposta sostitutiva, trattandosi di una scelta che incide sulla tassazione della persona, deve esercitare l’opzione a suo nome presentando il modello 69 entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà per qualsiasi motivo esso sia avvenuto (eredità, donazione, acquisto) o, a patto che sussistano le condizioni, direttamente con la dichiarazione dei redditi.
La cedolare secca, infatti, in questo caso, perde l’efficacia per quanto riguarda l’imposta sul reddito; nulla da rifare, invece, fino al termine dell’annualità contrattuale, per le imposte di bollo e di registro.

Un contratto, due cedolari
Un altro quesito: un appartamento affittato, due proprietari e un contratto di locazione stipulato soltanto da uno dei due secondo le regole della cedolare secca. Qui occorre precisare che il reddito fondiario derivante dalla locazione dell’abitazione è imputabile, per la parte spettante, pure al comproprietario che non compare nell’atto. Di conseguenza, anche lui può decidere di sostituire la relativa Irpef con la cedolare secca. Le modalità non cambiano, deve esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi (in presenza delle condizioni che lo consentono) o con il modello 69 e inviare la preventiva comunicazione all’inquilino mettendolo al corrente di avere scelto la tassa piatta e di aver, quindi, rinunciato, all’aggiornamento del canone.

Fondo patrimoniale: “autonomia” per la sostitutiva
Il settimo punto della circolare affronta l’applicazione della cedolare secca nel caso di immobili affittati destinati a un fondo patrimoniale costituito da due coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (articolo 167 cc), uno dei quali non risulta proprietario dell’abitazione, né titolare di altro diritto reale.
Tuttavia, secondo le regole del codice civile che disciplinano la gestione dei beni inseriti in un fondo patrimoniale, l’immobile è di entrambe le parti a prescindere dal proprietario originario, motivo per cui, in base alla normativa fiscale, il reddito fondiario che ne deriva va suddiviso a metà tra marito e moglie (articolo 4, comma 1, lettera b), del Tuir).
Dunque, chiariscono i tecnici dell’Agenzia, il coniuge non proprietario (se non per effetto del fondo patrimoniale) può optare autonomamente per il regime sostitutivo sui canoni da locazione.

Sotto i 30 giorni, niente contratto, nessuna comunicazione
Se l’abitazione è affittata allo stesso locatario, per meno di 30 giorni, come spesso accade nell’ipotesi di case per le vacanze, non occorre far sapere al villeggiante che si è optato per la tassa piatta né va comunicata la rinuncia all’aggiornamento del canone. E questo vale anche se la casa (ed eventuale pertinenza) viene data in locazione a persone diverse nel corso dell’anno. La comunicazione non dovrà essere inviata a nessuno dei locatari: l’importante è che per ognuno il rapporto non superi i 30 giorni complessivi (quindi anche se frazionati) nel periodo d’imposta.
Per queste situazioni (contratti di breve durata), infatti, non c’è obbligo di registrazione e il prezzo dell’affitto non è soggetto a variazioni.
Il proprietario aderisce alla cedolare secca al momento della dichiarazione dei redditi e, se registra il contratto volontariamente o in caso d’uso, la scelta così esercitata è valida anche per l’imposta di registro.

Basta il contratto per rinunciare all’aumento
Il conduttore che opta per il regime alternativo non deve ripetere con la comunicazione al locatario la sua intenzione di non aumentare il canone se tale scelta è stata già specificata nel contratto d’affitto.
L’ipotesi, infatti, viene associata a quella già esaminata e così risolta nella circolare 26/2011 in riferimento ai rapporti rientranti nel periodo transitorio del 2011 di applicazione del regime alternativo.

Fonte: Centro Studi Fiaip

Casa a Bordighera e IMU: ecco le aliquote

Imu a Bordighera

Approvate le aliquote della nuova tassa sugli immobili, l’ex Ici comunale, la cui prima rata, i residenti di Bordighera dovranno pagare entro il 18 giugno prossimo.

IMU Bordighera, ecco il quadro completo:

Calcolo sui terreni agricoli anche incolti: reddito dominicale del terreno (così come  risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti:

• 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

• 135, per tutte le altre tipologie di contribuenti.

Calcolo sui fabbricati: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i nuovi coefficienti di seguito riportati:

• 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

• 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

• 60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati  classificati nella categoria catastale D/5; tale  moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

• 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

• 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Calcolo per aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al primo gennaio  dell’anno per aliquota ordinaria.

  • Detrazione annua per immobile: € 200
  • Detrazione per figli fino a 26 anni residenti con i genitori: € 50 a figlio ( massimo  € 600 )

Aliquote per acconto

– ordinaria pari al 7,6 per mille

– ridotta per abitazione principale e pertinenze pari al 4 per mille

– ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille

 

IMU: notizie utili
La nuova tassa si può pagare in tre rate: giugno, settembre, dicembre. Il primo pagamento con la nuova imposta municipale sugli immobili avverrà il 16 di giugno.

La dilazione del pagamento in tre rate vale solo per l’abitazione principale e relative pertinenze. Le altre due scadenze sono fissate al giorno 16 di settembre e dicembre: dal 1° dicembre, anche con bollettino postale. Per ognuna delle prime due rate dovrà essere versato un terzo dell’imposta, calcolato applicando l’aliquota di base del 4 per mille e la detrazione di 200 euro più 50 euro per ogni figlio convivente che non superi i 26 anni.

A metà dicembre si verserà il saldo, facendo il conguaglio sulle rate precedenti e calcolando eventuali modifiche apportate da Comuni e Governo durante l’anno in corso. Comunque, l’Imu di potrà pagare anche due rate come al solito: la prima entro il 16 giugno con il 50% dell’imposta calcolata con aliquota di base e detrazione e l’altra entro il 16 dicembre a conguaglio. L’abitazione principale potrà usufruire dei benefici fiscali solo per un nucleo familiare. Per gli immobili di interesse storico e artistico la base imponibile è del 50%.

Per calcolare quanto pagare, vi invitiamo a visitare questo sito internet che contiene un comodo strumento per calcolare, gratuitamente, l’IMU dovuta per qualsiasi tipologia di immobile a Bordighera: www.calcoloimu.it

E, per conoscere i dati catastali della vostra casa a Bordighera, potrete recarvi nella nostra agenzia immobiliare di Bordighera, in Via Vittorio Emanuele n. 86 per ricevere GRATUITAMENTE la visura catastale della vostra proprietà.

 

Fonti: sanremonews.it e attico.it

 

 

Che cos’è l’ IMU – Imposta Municipale Unica

L’IMU è l’ Imposta Municipale Unica e:

  • entra in vigore a decorrere dal 2012 fino al 2014
  • riguarda i proprietari di immobili, i  titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili
  • riguarda i fabbricati, i terreni, le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
  • sostituisce l’ Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale comunale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ ICI .
  • Le Aliquote sono :  aliquota base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali –  Aliquota dello 0,4% (4 per mille) per l’abitazione principale e  relative pertinenze  (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7),  che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali –
  • I Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% (4 per mille) per gli immobili locati –
  • Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché a un’ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26  anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).
  • I Comuni possono elevare la detrazione, fino a concorrenza  dell’ imposta dovuta.
  • La base imponibile è : la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:  160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 –  140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle  categorie  catastali C/3, C/4 e C/5 – 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 – 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) – 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
  • Quando si versa :  In due rate: 16 giugno e 16 dicembre (salvo diverse disposizioni comunali)

Le Agevolazioni al 55% sono state prorogate fino al 31.12.2012

L’Anit spiega che nel Decreto Anti Crisi firmato da Napolitano è stata inserita all’ultimo la proroga del provvedimento del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l’attuale apparato normativo.

Secondo quanto riferisce l’Anit, nel Decreto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il testo dell’art. 4 nella parte concernente le detrazioni cita: Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. L’articolo 1 comma 48 della Legge di stabilità 2011 non faceva altro che prorogare il provvedimento delle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti dal dicembre 2010 al dicembre 2011, allungando gli anni di detrazioni a 10.

Questo significa che per il 2012 nulla cambia: non cambia la percentuale di detrazione, non cambiano le opere detraibili, non cambiano gli anni di detrazione, non cambiano probabilmente le modalità ma soprattutto non cambia il clima di incertezza e l’impossibilità di effettuare interventi più importanti (anche dal punto di vista energetico) che in un solo anno non sono programmabili né tanto meno realizzabili.

Visto il periodo di crisi e viste le priorità del nuovo governo potremmo ritenere positivo questo piccolo risultato, ma non possiamo dimenticare tutti gli studi, le discussioni, le analisi economiche, energetiche e ambientali che hanno portato a definire degli obiettivi nel PAEE 2012. I risultati di questi gruppi di lavoro non possono essere dimenticati: ci auspichiamo che venga previsto in un prossimo documento legislativo un provvedimento più strutturato e soprattutto idoneo agli scopi di salvaguardia dell’ambiente ma soprattutto di aiuto alla ricrescita del settore edile.

Pietro Giordano, Adiconsum, spiega che «come risulta dai dati Enea, su 1 milione di interventi in 4 anni per 10 miliardi di euro di investimenti in 4 anni, il risparmio energetico conseguito al 2010 è stato di 5000/6000 GWh/anno e l’occupazione attivata è stata pari a 50000 posti di lavoro ogni anno. Gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni produce un risparmio anche in termini di penali da pagare come Paese, nel caso in cui non si raggiungessero gli obiettivi previsti per il 2020 (20% di risparmio energetico)».

Fonte: Newspages.it

Agevolazione prima casa: rinuncia al trasferimento

Agevolazione prima casa: rinuncia al trasferimento

Rinunciare all’agevolazione “prima casa” è possibile se il richiedente non riesce a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’abitazione.
Questa opportunità è concessa, come chiarisce la risoluzione 105/E diffusa lo scorso 31 ottobre dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che il trasferimento di residenza costituisce una dichiarazione di intenti, cui l’acquirente si impegna a tener fede in un momento successivo alla stipula dell’atto.
Non è invece possibile rinunciare volontariamente all’agevolazione nel caso in cui risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento dell’acquisto. In tal caso, infatti, la dichiarazione di essere nelle condizioni che legittimano la fruizione del beneficio, fatta al momento della compravendita, risulterebbe mendace.

18 mesi per richiedere la revoca
Entro diciotto mesi dall’atto di acquisto dell’immobile è, quindi, possibile rinunciare all’agevolazione “prima casa” senza incorrere nell’applicazione di sanzioni.
Non essendo ancora decorsi i termini, infatti, al contribuente non può essere imputato il mancato adempimento dell’impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo comune.

Come ottenere la revoca
L’acquirente che non intende adempiere all’impegno di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto è tenuto a presentare istanza di revoca all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.
Questa istanza deve essere presentata sia se l’atto è stato assoggettato ad imposta di registro sia in caso di applicazione dell’Iva.
Ricevuto l’avviso di liquidazione, basterà versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, oltre che gli interessi maturati a partire dalla data di stipula del contratto.

Fonte: Newspages