Che cos’è l’ IMU – Imposta Municipale Unica

L’IMU è l’ Imposta Municipale Unica e:

  • entra in vigore a decorrere dal 2012 fino al 2014
  • riguarda i proprietari di immobili, i  titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili
  • riguarda i fabbricati, i terreni, le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
  • sostituisce l’ Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale comunale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ ICI .
  • Le Aliquote sono :  aliquota base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali –  Aliquota dello 0,4% (4 per mille) per l’abitazione principale e  relative pertinenze  (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7),  che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali –
  • I Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% (4 per mille) per gli immobili locati –
  • Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché a un’ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26  anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).
  • I Comuni possono elevare la detrazione, fino a concorrenza  dell’ imposta dovuta.
  • La base imponibile è : la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:  160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 –  140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle  categorie  catastali C/3, C/4 e C/5 – 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 – 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) – 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
  • Quando si versa :  In due rate: 16 giugno e 16 dicembre (salvo diverse disposizioni comunali)

Le Agevolazioni al 55% sono state prorogate fino al 31.12.2012

L’Anit spiega che nel Decreto Anti Crisi firmato da Napolitano è stata inserita all’ultimo la proroga del provvedimento del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l’attuale apparato normativo.

Secondo quanto riferisce l’Anit, nel Decreto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il testo dell’art. 4 nella parte concernente le detrazioni cita: Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. L’articolo 1 comma 48 della Legge di stabilità 2011 non faceva altro che prorogare il provvedimento delle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti dal dicembre 2010 al dicembre 2011, allungando gli anni di detrazioni a 10.

Questo significa che per il 2012 nulla cambia: non cambia la percentuale di detrazione, non cambiano le opere detraibili, non cambiano gli anni di detrazione, non cambiano probabilmente le modalità ma soprattutto non cambia il clima di incertezza e l’impossibilità di effettuare interventi più importanti (anche dal punto di vista energetico) che in un solo anno non sono programmabili né tanto meno realizzabili.

Visto il periodo di crisi e viste le priorità del nuovo governo potremmo ritenere positivo questo piccolo risultato, ma non possiamo dimenticare tutti gli studi, le discussioni, le analisi economiche, energetiche e ambientali che hanno portato a definire degli obiettivi nel PAEE 2012. I risultati di questi gruppi di lavoro non possono essere dimenticati: ci auspichiamo che venga previsto in un prossimo documento legislativo un provvedimento più strutturato e soprattutto idoneo agli scopi di salvaguardia dell’ambiente ma soprattutto di aiuto alla ricrescita del settore edile.

Pietro Giordano, Adiconsum, spiega che «come risulta dai dati Enea, su 1 milione di interventi in 4 anni per 10 miliardi di euro di investimenti in 4 anni, il risparmio energetico conseguito al 2010 è stato di 5000/6000 GWh/anno e l’occupazione attivata è stata pari a 50000 posti di lavoro ogni anno. Gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni produce un risparmio anche in termini di penali da pagare come Paese, nel caso in cui non si raggiungessero gli obiettivi previsti per il 2020 (20% di risparmio energetico)».

Fonte: Newspages.it

Agevolazione prima casa: rinuncia al trasferimento

Agevolazione prima casa: rinuncia al trasferimento

Rinunciare all’agevolazione “prima casa” è possibile se il richiedente non riesce a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’abitazione.
Questa opportunità è concessa, come chiarisce la risoluzione 105/E diffusa lo scorso 31 ottobre dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che il trasferimento di residenza costituisce una dichiarazione di intenti, cui l’acquirente si impegna a tener fede in un momento successivo alla stipula dell’atto.
Non è invece possibile rinunciare volontariamente all’agevolazione nel caso in cui risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento dell’acquisto. In tal caso, infatti, la dichiarazione di essere nelle condizioni che legittimano la fruizione del beneficio, fatta al momento della compravendita, risulterebbe mendace.

18 mesi per richiedere la revoca
Entro diciotto mesi dall’atto di acquisto dell’immobile è, quindi, possibile rinunciare all’agevolazione “prima casa” senza incorrere nell’applicazione di sanzioni.
Non essendo ancora decorsi i termini, infatti, al contribuente non può essere imputato il mancato adempimento dell’impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo comune.

Come ottenere la revoca
L’acquirente che non intende adempiere all’impegno di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto è tenuto a presentare istanza di revoca all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.
Questa istanza deve essere presentata sia se l’atto è stato assoggettato ad imposta di registro sia in caso di applicazione dell’Iva.
Ricevuto l’avviso di liquidazione, basterà versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, oltre che gli interessi maturati a partire dalla data di stipula del contratto.

Fonte: Newspages

Riapertura termini per la rivalutazione delle aree edificabili

L’art.7, comma 2, lett.dd-gg, del D.L. 70/2011 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di
diverse proroghe e riaperture di termini.

In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° luglio 2011, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno
2012, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giungo di ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014.

In sede di conversione in legge del citato D.L., tale possibilità è stata estesa alle società di capitali, ma limitatamente all’ipotesi in cui i relativi beni, “per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli artt.5 e 7 della legge 448/2001” (che, in assenza di ulteriori
precisazioni, dovrebbe corrispondere al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2002), siano stati oggetto di misure  cautelari,  per  poi  tornare,  all’esito del giudizio, nella piena titolarità delle medesime società.

Al di fuori di questo caso specifico, resta fermo che la possibilità di rivalutazione non è ammessa ai titolari di reddito d’impresa,  essendo  consentita  per  i  soli  soggetti  non esercenti attività commerciale, relativamente alle aree (edificabili o agricole) ed alle
partecipazioni, da questi possedute alla data del 1° luglio 2011.
Circa la possibilità di recupero della sostitutiva già pagata in occasione delle precedenti rivalutazioni, già l’originario testo del decreto legge ha introdotto importanti novità, confermate anche a seguito della conversione in legge del provvedimento.

In particolare, per coloro che si sono già avvalsi della facoltà di rivalutare le suddette aree ed intendano avvalersi nuovamente del beneficio, sono alternativamente riconosciute:

–  la  possibilità  di  detrarre  dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa

–  la  possibilità  di  chiedere  il  rimborso  della  imposta  sostitutiva  già  pagata, entro 48 mesi (ai sensi dell’art.38 del  D.P.R.  602/1973),  decorrenti  dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.

L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base alla nuova rideterminazione effettuata.
La possibilità di richiesta di rimborso, con le  stesse  modalità  e  termini  di  cui  al  punto precedente, è riconosciuta anche per i versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto legge (ossia entro il 14 maggio 2011). In sostanza, viene ammessa
la facoltà di chiedere il rimborso anche per i contribuenti che abbiano, nel passato, operato una seconda rivalutazione dei propri immobili, ma che non intendano aderire all’attuale rideterminazione.

Anche questi potranno richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già  pagata, entro 48 mesi decorrenti dalla data  di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
Nei casi in cui, alla data del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), siano già decorsi 48 mesi dal  versamento  dell’imposta  sostitutiva relativa all’ultima rivalutazione effettuata, la richiesta di rimborso può essere comunque fatta entro il
termine di 12 mesi a decorre dalla medesima data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14 maggio 2012).
Le nuove disposizioni, in materia di recupero dell’imposta sostitutiva versata nelle precedenti rideterminazioni, superano  quindi il passato orientamento dell’Amministrazione finanziaria che  escludeva  qualsiasi  forma  di  compensazione dell’imposta e limitava la possibilità di richiederne il rimborso, ai sensi dell’art.38 del DPR 602/1973, solo nell’ipotesi in cui non fossero ancora trascorsi 48 mesi dal termine
di versamento della stessa.

Fonte: Ance

Fruizione della detrazione Irpef del 36% – 41%

FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36%-41% 

Dal 17 settembre 2011, in caso di cessione dell’unità immobiliare abitativa sulla quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la quota di detrazione Irpef del 36%-41% non ancora fruita, per i rimanenti periodi di imposta, potrà alternativamente:

  • Essere trasferita al nuovo acquirente dell’immobile (sono nel caso si tratti di persona fisica)
  • Rimanere in capo al venditore dell’immobile.

Fino ai trasferimenti di unità immobiliari effettuati prima del 17 settembre 2011, la norma prevedeva che per le rate residue la detrazione del 36%-41% spettasse obbligatoriamente al nuovo acquirente persona fisica.
Attualmente, la detrazione Irpef prevista per i lavori di recupero di fabbricati a prevalente destinazione abitativa è fissata nella misura del 36% dell’importo delle spese sostenute e compete fino a concorrenza di un ammontare massimo pari a € 48.000 di spesa per singola unità immobiliare. L’importo totale delle spese sostenute in ciascun anno genera una detrazione Irpef del 36% da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali costanti.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono, tuttavia, ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo.
Per le spese sostenute relative a fatture emesse tra il 1° gennaio 2006 e il 30 settembre 2006 la detrazione complessiva spetta nella misura del 41%.

La modifica normativa impatta sulle compravendite immobiliari che verranno rogitate a decorrere dal 17 settembre 2011: il venditore può, da tale data, trattenere la detrazione residua sulla propria persona qualora sia stato effettuato negli anni precedenti un intervento che abbia beneficiato della detrazione del 36%-41%.

È, pertanto, opportuno segnalare al notaio l’inserimento di una clausola laddove definire, in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, se la detrazione Irpef residua rimanga in capo al venditore oppure venga “ceduta” all’acquirente.

Dal 17 settembre 2011 nel caso in cui l’immobile abitativo venga ceduto ad un soggetto diverso da persona fisica (ad esempio ad una società), il venditore persona fisica mantiene il diritto a fruire della detrazione Irpef residua, non potendo la stessa essere trasferita ad un soggetto diverso da persona fisica.

Fonte: Centro Studi Fiaip

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Sanatoria catastale: proroga a Febbraio 2011

Sanatoria catastale: proroga a Febbraio 2011

Con il Decreto Milleproroghe, approvato a Dicembre 2010 dal Consiglio dei Ministri, è stata prorogata la cosiddetta sanatoria catastale, i cui termini ultimi per la presentazione sono slittati dal 31 dicembre 2010 al 28 febbraio 2011.
A causa della mole di lavoro per regolarizzare i numerosissimi fabbricati “fantasma” presenti in Italia, infatti, era stato chiesto da parte degli ordini professionali di prorogare il limite di tempo già in sede di discussione della Legge di Stabilità.

Resta, comunque, la possibilità per l’Agenzia del Territorio, di attribuire una rendita presunta a partire dal 2 gennaio 2011, con oneri a carico dell’interessato, oltre ad una sanzione che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.066 euro.
La sanatoria delle case non accatastate, definite immobili fantasma perché sconosciute all’Agenzia del Territorio era stata introdotta con la manovra di luglio e in base alle stime effettuate avrebbe dovuto portare all’emersione di oltre 600 milioni di euro di rendite catastali non dichiarate.
Quindi, chi si trova nella situazione di possedere un immobile, la cui planimetria non è depositata in catasto, o che non è conforme allo stato di fatto, ha due mesi di tempo per regolarizzare tale situazione senza incorrere in sanzioni. Anche perché, a seguito della normativa introdotta a partire dal primo luglio 2010, non è più possibile vendere un immobile non censito in catasto o difforme al deposito, per cui l’immobile risulterebbe anche senza mercato.

La sanatoria riguarda non solo immobili fino ad oggi sconosciuti al catasto, ma anche quegli immobili per i quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso e non è stata presentata la relativa denuncia di variazione catastale.
A partire dal prossimo anno, infatti, l’Agenzia del Territorio effettuerà dei controlli incrociati tra le pratiche edilizie presentate presso i Comuni e le denuncie di variazione depositate in Catasto, per cui sarà possibile individuare eventuali difformità.
estano esclusi dall’obbligo di variazione catastale quegli interventi che non comportano modifiche della consistenza catastale, ad esempio lo spostamento di un tramezzo o di una porta.

Fonte: LavoriInCasa