Regione Liguria: nuove norme per le procedure edilizie

Regione Liguria: le procedure edilizie passeranno dal Suap

Approvata la legge che semplifica l’attività edilizia: è entrata in vigore il 21 febbraio la Legge Regionale 3/2013, con la quale la Regione Liguria snellisce le procedure per l’edilizia.

La Regione Liguria recepisce le disposizioni della Legge Sviluppo 134/2012, che semplifica il rilascio dei titoli abilitativi edilizi attraverso il SUE, lo Sportello Unico per l’Edilizia. Ricordiamo che la Legge Sviluppo ha dato ai Comuni sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi adempimenti, ma il termine è scaduto il 12 febbraio 2013.

Il nuovo provvedimento della Liguria modifica la Legge Regionale 16/2008 sull’attività edilizia e la Lr 10/2012 sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP), affidando al SUAP la procedura per il rilascio dei permessi di costruire e tutti gli altri adempimenti legati all’inizio dell’attività (Scia). Pertanto, il SUAP diventa anche l’unico interlocutore per le attività di edilizia per il rilascio dei permessi e tutti gli altri adempimenti legati all’inizio dell’attività (Scia).

Le semplificazioni approvate con la Lr 3/2013 riguardano anche l’attività dei gestori delle reti radiotelevisive e degli impianti di energia rinnovabile. In particolare, agli interventi urbanistico-edilizi relativi agli impianti solari termici o fotovoltaici, minieolico, impianti a biomasse e biogas, idroelettrici e geotermoelettrici, di teleradiocomunicazione, ecc. e agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, parcheggi privati, ecc. si applicano, rispettivamente, le procedure della comunicazione e della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

L’Assessore all’Urbanistica, Gabriele Cascino, così spiega: “Grazie a questo provvedimento, in Liguria, il SUAP diventa anche l’unico interlocutore per le attività di edilizia per il rilascio dei permessi e tutti gli altri adempimenti legati all’inizio dell’attività (Scia). A breve la Giunta emanerà specifiche Linee Guida per “assicurare l’efficace e l’uniforme svolgimento da parte del SUE dei relativi compiti”, e per individuare “contenuti e modalità di presentazione delle domande di permesso di costruire, di SCIA, di DIA e di rilascio del certificato di agibilità”.

Fonte: Attico.it

Liguria: soglia più bassa per l’esenzione IRPEF

Diminuisce la pressione fiscale in Liguria e si riduce anche la soglia di reddito per ottenere l’esenzione Irpef, che passa da 30mila a 27mila euro.

La Regione Liguria ha stabilito una nuova soglia di reddito per ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IRPEF: ora è valida per i redditi fino a 27mila euro e non più per quelli fino a 30mila. La Regione Liguria ha così deciso per compensare la riduzione delle entrate così come certificato dal monitoraggio del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute.

Tuttavia, in seguito alla riduzione della pressione fiscale si è ridotto anche il numero dei contribuenti: fino all’ anno scorso le esenzioni coinvolgevano le persone con redditi fino a 30mila euro.
L’assessore regionale al Bilancio, Pippo Rossetti, ha illustrato così la manovra che ha portato alle modifiche annunciate nell’ambito delle esenzioni dell’addizionale regionale: «La Regione Liguria si era presentata al tavolo di monitoraggio del Mef e del ministero della Salute con un disavanzo sanitario nel 2011 di 143 milioni di euro che avevamo coperto con la cartolarizzazione e con le risorse della fiscalità, esentando i contribuenti fino a 30mila euro. La precedente manovra era supportata dalle stime effettuate dal Ministero, nel mese di luglio, sui gettiti IRPEF e IRAP.

Una previsione che il 4 dicembre è stata rivista al ribasso in quanto il Ministero ci ha comunicato che, a causa della congiuntura economica sfavorevole, si avrà un minor gettito stimata dal dipartimento delle Finanze del Mef in circa 10 milioni di euro».

Fonte: Attico.it

Imu – Pagamento anche con bollettino postale

Diventa più semplice e veloce per i cittadini effettuare il pagamento dell’Imu visto che può essere realizzato anche con il tradizionale bollettino postale, in alternativa all’uso del modello F24. Il bollettino realizzato da Poste Italiane per il pagamento dell’Imu ha prestampata la dicitura “Pagamento Imu” e riporta il numero del conto corrente che è unico in tutta Italia.

La cifra da versare va arrotondata per difetto se l’importo finale e’ inferiore a 0,49 e per eccesso se e’ superiore. Se nell’ambito dello stesso Comune il contribuente ha piu’ immobili sui quali deve pagare l’imposta, il versamento deve essere unico e cumulativo comprendendoli tutti mentre se ha piu’ immobili deve utilizzare un bollettino per ogni territorio in cui questi sono ubicati. Il bollettino Imu puo’ essere pagato in contanti e anche con carta Postamat e Bancomat.

Per rendere piu’ semplice il pagamento con il modello i cittadini Poste Italiane ha anche attivato su www.poste.it una modalita’ che permette di compilare direttamente dal proprio computer il modulo F24 e poi recarsi allo sportello dell’ufficio postale per perfezionare la procedura e pagare. A ciascun modello F24 compilato su web sarà assegnato un codice identificativo univoco per il riconoscimento della pratica. A quel punto il cliente dovrà solo salvare sul proprio computer il modello F24 che ha compilato in formato Pdf, stamparlo e portare tutte le tre copie all’ufficio postale per il pagamento. I clienti BancoPostaOnline e BancoPosta Click potranno effettuare il pagamento direttamente online su www.poste.it con addebito in conto corrente e con carta di credito. I clienti registrati al sito poste.it, non correntisti BancoPosta, potranno effettuare il pagamento online esclusivamente con carta di credito.

Dichiarazione IMU: spostamento dei termini

Imu: slitta dal 30 novembre al 4 febbraio 2013 il termine per la dichiarazione

Nulla cambia invece per i termini del versamento dell’imposta.

Il Tesoro ha spostato dal 30 novembre al 4 febbraio prossimo il termine per la dichiarazione dell’Imu.

La dichiarazione Imu spostata al 4 febbraio e’ in pratica la dichiarazione di una variazione nella tipologia di possesso dell’immobile, ed e’ obbligatoria nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni gia’ presentate, nonché  nei casi in cui si sono verificate variazioni non conoscibili dal Comune. E’ insomma una dichiarazione che si fa quando c’e’ una variazione del possesso di un immobile, ma non e’ necessaria quando si tratta dell’abitazione principale, a meno che i coniugi non hanno residenze diverse nello stesso Comune. Va presentata anche quando gli immobili godono di riduzione dell’imposta (ad esempio quelli inagibili o inabitabili, o quelli di interesse storico o artistico).

Quindi NON sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu i possessori di immobili adibiti a abitazione principale, con relative pertinenze, perché il Comune conosce già tutti i dati anagrafici collegati alla residenza dei componenti del nucleo familiare. Una eccezione è costituita dal caso in cui i coniugi abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica in due immobili differenti, poiché in questo caso, solo uno dei due può godere delle agevolazioni.

Un altro caso in cui la dichiarazione NON va presentata è quando è già stata presentata la dichiarazione Ici e NON sono, nel frattempo, intervenute variazioni.

La dichiarazione Imu dovrà essere presentata anche da tutti gli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori diretti e in tutti quei casi in cui il comune di riferimento non abbia informazioni sufficienti ai fini tributari.

Fonte: il web.

Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità

Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità: profili sanzionatori

E’ stata pubblicata lo scorso 12 settembre la circolare n. 3 del 2012 della Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali, con cui l’Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 9 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 alle formalità di trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità.

La circolare, dopo aver inquadrato l’istituto sotto il profilo civilistico e ricordato che per i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato un atto “soggetto a trascrizione” vi è l’obbligo di curare la relativa pubblicità immobiliare, opera un preciso distinguo fra le ipotesi di accettazione espressa e quelle di accettazione tacita.
Nel caso in cui l’accettazione dell’eredità consegua ad una espressa dichiarazione di volontà in tal senso – anche derivante dall’assunzione del titolo di erede – contenuta in un atto pubblico o in una scrittura autenticata, viene confermata l’applicabilità delle sanzioni previste dal citato art. 9 del D. Lgs. n. 347 del 1990.

Con riferimento, invece, all’ipotesi di accettazione tacita, la circolare parte dalla considerazione che può configurarsi tale accettazione non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche in virtù di comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare.

Il documento di prassi evidenzia, quindi, che l’atto con forma qualificata, dal quale desumere l’esistenza di tale volontà, non è, in sé, atto – di accettazione – soggetto a trascrizione, ma il veicolo documentale che consente di curare la relativa pubblicità immobiliare. La circolare conclude, pertanto, che l’eventuale richiesta di trascrizione effettuata oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’atto da cui può essere desunta, non risulta suscettibile di configurare una violazione tributaria sanzionabile.

Fonte: Newspages

Detrazione aumentata dal 36% al 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino al 30/06/2013

DETRAZIONE AUMENTATA DAL 36% AL 50% SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2013

L’art.11, commi 1 e 2, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012 ha apportato due modifiche sostanziali in merito alla fruizione della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e della detrazione Irpef per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti:

  • per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013 in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (cosiddetta “detrazione 36%”) la detrazione Irpef spettante salirà al 50% delle stesse, fino ad un ammontare complessivo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di €96.000 .
  • per le spese sostenute dall’1/03/2013 al 30/06/13 in relazione ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetta “detrazione 55%”) la detrazione spetterà ai soli fini Irpef (non più ai fini Ires) per una quota pari al 50% delle spese sostenute e nei limiti già previsti dalla normativa attualmente in essere per il 55%.

Le modifiche, essendo di carattere temporaneo, vanno attentamente valutate in relazione agli effetti che si producono sia prima che dopo la loro efficacia. Di seguito andiamo ad evidenziare gli ambiti temporali e soggettivi di applicazione delle diverse disposizioni.

La detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Possono attualmente fruire della detrazione del 50% (da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) i possessori o i detentori di immobili residenziali, nel limite di spesa detraibile per singolo intervento di €96.000, per:

– Gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
– Gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze;
– l’acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
– la messa a norma degli edifici, la eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli infortuni domestici, il contenimento dell’inquinamento acustico, la bonifica dell’amianto, la prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
– l’adozione di misure antisismiche con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
Per il periodo di imposta 2012 e per il periodo di imposta 2013, stante l’attuale tenore della norma inserita dal 1° gennaio 2012 nell’art.16-bis del DPR n.917/86, si possono verificare le seguenti circostanze:

spese sostenute fino al 25 giugno 2012
Detrazione del 36% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 48.000 ;

spese sostenute tra il 26 giugno2012 e il 30 giugno 2013
detrazione del 50% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 96.000

spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013
detrazione del 36% con limite di spesa complessivo per unità immobiliare di € 48.000

La recente Risoluzione n.55 del 7 giugno 2012 ha chiarito che il pagamento delle spese deve essere disposto mediante bonifico bancario/postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La non completa predisposizione del bonifico da parte dell’ordinante pregiudica il rispetto da parte delle Banche e di Poste italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta di acconto del 4% all’atto di accreditamento del bonifico al beneficiario e la conseguente fruizione della detrazione Irpef per l’ordinante.

Nel caso in esame, pertanto, il contribuente dovrà effettuare un nuovo bonifico con le modalità corrette (sul quale sarà applicata la ritenuta del 4% all’accreditamento della somma al beneficiario), definendo in un secondo tempo le modalità di restituzione della somma versata con il primo bonifico (effettuato in modo non conforme) da parte del beneficiario.

La detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione del 55% prevista ai fini Irpef/Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è in vigore per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 (va ripartita obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo).

L’importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che sostengano la spesa più soggetti diversi, con i seguenti limiti:
– Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a €181.818,18;
– Per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
– Per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
– Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a €54.545,45.

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione non spetterà più per i soggetti Ires (società di capitali), ma esclusivamente per i soggetti Irpef, e competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute (fermi restando i limiti massimi di spesa suesposti).

Per il periodo di imposta 2012 e per il periodo di imposta 2013, stante l’attuale tenore della norma inserita dal 1° gennaio 2012 nell’art.16-bis, co.1, lett. h) del DPR n.917/86, si possono verificare le seguenti circostanze:

spese sostenute dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 :
Detrazione pari al 55% delle spese sostenute fruibile sia da soggetti Irpef sia da soggetti Ires

spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013:
detrazione pari al 50% delle spese sostenute fruibile esclusivamente da soggetti Irpef

spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013:
la detrazione pare fruibile esclusivamente dai soggetti Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute, anche se su tale ultima casistica è auspicabile un chiarimento ministeriale

Fonte:  Centro Studi Fiaip