Il Fotovoltaico è detraibile solo se al servizio dell’abitazione

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale. Con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile, l’Agenzia delle Entrate precisa che per beneficiare della detrazione fiscale (art. 16-bis del Tuir), attualmente al 50%, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere destinata al servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.

Stop alle detrazioni per chi vende l’energia
Il documento di prassi precisa che la detrazione è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. Come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kw.

Come fruire della detrazione
Il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Non è invece necessario documentare l’entità del risparmio energetico relativo. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono comunque conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve in ogni caso conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DPR n. 445/2000, la cosiddetta Legge Bassanini quater).

Detrazione dal 36% al 50%
Per le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (Dl n. 83 del 2012), la detrazione d’imposta del 36% è elevata al 50%. Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione sale da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Regione Liguria: nuove norme per le procedure edilizie

Regione Liguria: le procedure edilizie passeranno dal Suap

Approvata la legge che semplifica l’attività edilizia: è entrata in vigore il 21 febbraio la Legge Regionale 3/2013, con la quale la Regione Liguria snellisce le procedure per l’edilizia.

La Regione Liguria recepisce le disposizioni della Legge Sviluppo 134/2012, che semplifica il rilascio dei titoli abilitativi edilizi attraverso il SUE, lo Sportello Unico per l’Edilizia. Ricordiamo che la Legge Sviluppo ha dato ai Comuni sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi adempimenti, ma il termine è scaduto il 12 febbraio 2013.

Il nuovo provvedimento della Liguria modifica la Legge Regionale 16/2008 sull’attività edilizia e la Lr 10/2012 sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP), affidando al SUAP la procedura per il rilascio dei permessi di costruire e tutti gli altri adempimenti legati all’inizio dell’attività (Scia). Pertanto, il SUAP diventa anche l’unico interlocutore per le attività di edilizia per il rilascio dei permessi e tutti gli altri adempimenti legati all’inizio dell’attività (Scia).

Le semplificazioni approvate con la Lr 3/2013 riguardano anche l’attività dei gestori delle reti radiotelevisive e degli impianti di energia rinnovabile. In particolare, agli interventi urbanistico-edilizi relativi agli impianti solari termici o fotovoltaici, minieolico, impianti a biomasse e biogas, idroelettrici e geotermoelettrici, di teleradiocomunicazione, ecc. e agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, parcheggi privati, ecc. si applicano, rispettivamente, le procedure della comunicazione e della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

L’Assessore all’Urbanistica, Gabriele Cascino, così spiega: “Grazie a questo provvedimento, in Liguria, il SUAP diventa anche l’unico interlocutore per le attività di edilizia per il rilascio dei permessi e tutti gli altri adempimenti legati all’inizio dell’attività (Scia). A breve la Giunta emanerà specifiche Linee Guida per “assicurare l’efficace e l’uniforme svolgimento da parte del SUE dei relativi compiti”, e per individuare “contenuti e modalità di presentazione delle domande di permesso di costruire, di SCIA, di DIA e di rilascio del certificato di agibilità”.

Fonte: Attico.it

Liguria: soglia più bassa per l’esenzione IRPEF

Diminuisce la pressione fiscale in Liguria e si riduce anche la soglia di reddito per ottenere l’esenzione Irpef, che passa da 30mila a 27mila euro.

La Regione Liguria ha stabilito una nuova soglia di reddito per ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IRPEF: ora è valida per i redditi fino a 27mila euro e non più per quelli fino a 30mila. La Regione Liguria ha così deciso per compensare la riduzione delle entrate così come certificato dal monitoraggio del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute.

Tuttavia, in seguito alla riduzione della pressione fiscale si è ridotto anche il numero dei contribuenti: fino all’ anno scorso le esenzioni coinvolgevano le persone con redditi fino a 30mila euro.
L’assessore regionale al Bilancio, Pippo Rossetti, ha illustrato così la manovra che ha portato alle modifiche annunciate nell’ambito delle esenzioni dell’addizionale regionale: «La Regione Liguria si era presentata al tavolo di monitoraggio del Mef e del ministero della Salute con un disavanzo sanitario nel 2011 di 143 milioni di euro che avevamo coperto con la cartolarizzazione e con le risorse della fiscalità, esentando i contribuenti fino a 30mila euro. La precedente manovra era supportata dalle stime effettuate dal Ministero, nel mese di luglio, sui gettiti IRPEF e IRAP.

Una previsione che il 4 dicembre è stata rivista al ribasso in quanto il Ministero ci ha comunicato che, a causa della congiuntura economica sfavorevole, si avrà un minor gettito stimata dal dipartimento delle Finanze del Mef in circa 10 milioni di euro».

Fonte: Attico.it

Imu – Pagamento anche con bollettino postale

Diventa più semplice e veloce per i cittadini effettuare il pagamento dell’Imu visto che può essere realizzato anche con il tradizionale bollettino postale, in alternativa all’uso del modello F24. Il bollettino realizzato da Poste Italiane per il pagamento dell’Imu ha prestampata la dicitura “Pagamento Imu” e riporta il numero del conto corrente che è unico in tutta Italia.

La cifra da versare va arrotondata per difetto se l’importo finale e’ inferiore a 0,49 e per eccesso se e’ superiore. Se nell’ambito dello stesso Comune il contribuente ha piu’ immobili sui quali deve pagare l’imposta, il versamento deve essere unico e cumulativo comprendendoli tutti mentre se ha piu’ immobili deve utilizzare un bollettino per ogni territorio in cui questi sono ubicati. Il bollettino Imu puo’ essere pagato in contanti e anche con carta Postamat e Bancomat.

Per rendere piu’ semplice il pagamento con il modello i cittadini Poste Italiane ha anche attivato su www.poste.it una modalita’ che permette di compilare direttamente dal proprio computer il modulo F24 e poi recarsi allo sportello dell’ufficio postale per perfezionare la procedura e pagare. A ciascun modello F24 compilato su web sarà assegnato un codice identificativo univoco per il riconoscimento della pratica. A quel punto il cliente dovrà solo salvare sul proprio computer il modello F24 che ha compilato in formato Pdf, stamparlo e portare tutte le tre copie all’ufficio postale per il pagamento. I clienti BancoPostaOnline e BancoPosta Click potranno effettuare il pagamento direttamente online su www.poste.it con addebito in conto corrente e con carta di credito. I clienti registrati al sito poste.it, non correntisti BancoPosta, potranno effettuare il pagamento online esclusivamente con carta di credito.

Dichiarazione IMU: spostamento dei termini

Imu: slitta dal 30 novembre al 4 febbraio 2013 il termine per la dichiarazione

Nulla cambia invece per i termini del versamento dell’imposta.

Il Tesoro ha spostato dal 30 novembre al 4 febbraio prossimo il termine per la dichiarazione dell’Imu.

La dichiarazione Imu spostata al 4 febbraio e’ in pratica la dichiarazione di una variazione nella tipologia di possesso dell’immobile, ed e’ obbligatoria nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni gia’ presentate, nonché  nei casi in cui si sono verificate variazioni non conoscibili dal Comune. E’ insomma una dichiarazione che si fa quando c’e’ una variazione del possesso di un immobile, ma non e’ necessaria quando si tratta dell’abitazione principale, a meno che i coniugi non hanno residenze diverse nello stesso Comune. Va presentata anche quando gli immobili godono di riduzione dell’imposta (ad esempio quelli inagibili o inabitabili, o quelli di interesse storico o artistico).

Quindi NON sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu i possessori di immobili adibiti a abitazione principale, con relative pertinenze, perché il Comune conosce già tutti i dati anagrafici collegati alla residenza dei componenti del nucleo familiare. Una eccezione è costituita dal caso in cui i coniugi abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica in due immobili differenti, poiché in questo caso, solo uno dei due può godere delle agevolazioni.

Un altro caso in cui la dichiarazione NON va presentata è quando è già stata presentata la dichiarazione Ici e NON sono, nel frattempo, intervenute variazioni.

La dichiarazione Imu dovrà essere presentata anche da tutti gli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori diretti e in tutti quei casi in cui il comune di riferimento non abbia informazioni sufficienti ai fini tributari.

Fonte: il web.

Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità

Trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità: profili sanzionatori

E’ stata pubblicata lo scorso 12 settembre la circolare n. 3 del 2012 della Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali, con cui l’Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 9 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 alle formalità di trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità.

La circolare, dopo aver inquadrato l’istituto sotto il profilo civilistico e ricordato che per i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato un atto “soggetto a trascrizione” vi è l’obbligo di curare la relativa pubblicità immobiliare, opera un preciso distinguo fra le ipotesi di accettazione espressa e quelle di accettazione tacita.
Nel caso in cui l’accettazione dell’eredità consegua ad una espressa dichiarazione di volontà in tal senso – anche derivante dall’assunzione del titolo di erede – contenuta in un atto pubblico o in una scrittura autenticata, viene confermata l’applicabilità delle sanzioni previste dal citato art. 9 del D. Lgs. n. 347 del 1990.

Con riferimento, invece, all’ipotesi di accettazione tacita, la circolare parte dalla considerazione che può configurarsi tale accettazione non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche in virtù di comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare.

Il documento di prassi evidenzia, quindi, che l’atto con forma qualificata, dal quale desumere l’esistenza di tale volontà, non è, in sé, atto – di accettazione – soggetto a trascrizione, ma il veicolo documentale che consente di curare la relativa pubblicità immobiliare. La circolare conclude, pertanto, che l’eventuale richiesta di trascrizione effettuata oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’atto da cui può essere desunta, non risulta suscettibile di configurare una violazione tributaria sanzionabile.

Fonte: Newspages