Piano Casa: prorogato fino al 30/06/2015 in Liguria

Prorogato al 30 giugno 2015 il piano casa della Liguria

Con voto non unanime, l’Aula legislativa ha dato ieri il suo ok. L’opportunità sarebbe scaduta a San Silvestro. Lo slittamento del periodo-finestra entro cui sarà eccezionalmente possibile ampliare immobili in virtù di questa legge di carattere straordinario era contenuto in un passaggio del disegno di legge (Ddl 315, articolo 6), di collegato alla Finanziaria regionale per il 2014. È la terza “finestra” dello strumento. La legge-madre risale al 2009 (Lr 49), ma il testo era stato poi riformulato in una nuova versione (Lr 4/2001).

Così, per un ulteriore anno e mezzo, con il doppio obiettivo di rilanciare l’edilizia e riqualificare il patrimonio immobiliare, saranno consentiti gli ampliamenti. Il piano casa ligure li prevede su edifici residenziali e prevalentemente residenziali, nonché su stabili ad uso socio assistenziale ed educativo. Invece, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono estesi anche ad altre tipologie, pure produttive. Si può agire su immobili esistenti al 30 giugno 2009.

Svariate le esclusioni applicative:

  • i centri storici salvo espressa previsione
  • immobili abusivi, o anche integralmente condonati con tipologia di abuso 1
  • beni vincolati
  • edifici ricadenti in uno dei 4 grandi parchi liguri o su aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative

I premi di cubatura per ingrandire: ammesso un +30% di incremento fino a 200 mc; 20% di incremento fra 200 e 500 mc; 10% di incremento fra 500 e 1000 mc. Per edifici fra 1000 e 1500 mc, incremento fino a un max di 170 mc. Ulteriori bonus dal 5% al 10% per un ventaglio di altre migliorie, come l’adeguamento antisismico o energetico dell’intero edificio, l’uso materiali tradizionali liguri come l’ardesia, l’inserimento di un tetto fotovoltaico con potenza non inferiore a un kilowatt o di un serbatoio interrato per le acque piovane, o anche il ripristino e messa in sicurezza del territorio limitrofo pari ad almeno 20 volte la superficie totale dell’immobile ampliato.

Gli interventi di sostituzione concedono un premio del 35% entro un volume di 2500 mc, solo su dati immobili, ad esempio se esposti al rischio idraulico in base ai piani di bacino (con ricollocazione del volume altrove), o con accertate criticità statico-strutturali con rischio per la pubblica incolumità, oppure costruzioni connesse con opere di pubblica utilità. Sopra i 2mila mc, incremento max di 700 mc.

Fonte: Il sole 24 ore

Casa: cambiano le Tasse per l’acquisto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, è stato pubblicato il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”. Il decreto-legge, all’art. 26 introduce modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, che avranno, in ogni caso, effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Con la modifica del comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si stabilisce che gli atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, da i tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 Euro.

In sostanza – a decorrere dal 1° gennaio 2014:

  • Le aliquote dell’imposta di registro relative ai trasferimenti di prima casa passeranno dal 3 al 2%.
  • Per gli immobili “di lusso” si passerà invece dal 7% al 9% (l’aumento si applica anche per seconde case, capannoni, etc.).
  • Al 9% arriveranno anche i terreni edificabili (oggi all’8%) e quelli agricoli (oggi al 15%).
  • Diminuiranno, invece, le imposte ipotecaria e catastale, passando dall’attuale misura (proporzionale – 2% e 1% – o fissa – 168,00 euro – a seconda dei casi), all’importo fisso di 50 Euro per ciascuna.
  • L’art. 26, al secondo comma, dispone inoltre che l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa di 168,00 Euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014, è elevato a 200,00 Euro.

Anche tale disposizione avrà effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla stessa data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Fonte: Fiaip

 

Circolare Agenzia delle Entrate su Bonus Elettrodomestici

Arrivano chiarimenti da parte dell’ Agenzia delle Entrate in merito al Bonus Elettrodomestici. Ecco i punti più importanti:

Il bonus elettrodomestici sarà applicabile anche se il pagamento avviene con carta di credito o bancomat. a dirlo è una circolare dell’agenzia dell’entrate che ha chiarito anche quali sono i mobili che danno diritto alla detrazione del 50% (per un tetto massimo di 10.000 euro)

  • Mobili

Ma quali sono i mobili che danno diritto al bonus? La circolare 29/E  elenca a titolo esemplificativo “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, comodini, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione”. non danno diritto alle detrazioni gli aquisti di “porte, pavimentazioni (parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredi”

  • Elettrodomestici

Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, la circolare riprende quanto già detto dal dlgs 151/2005, per cui nella lista rientrano i frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Inoltre, per quanto riguarda i grandi elettrodomestici “la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe a+ o superiore, a o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica”

Sebbene il dlg non lo preveda esplicitamente, la disposizione chiarisce che i mobili e gli elettrodomestici ammessi all’agevolazione devono essere nuovi. La ragione va individuata nella finalità dell’intervento normativo che deve stimolare “il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati”.

  • Ambito temporale

Le detrazioni riguardano l’acquisto di mobili ed elettrodomestici tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013 sempre e quando sia legato a interventi di ristrutturazione edilizia con spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

  • Spese di trasporto

Nel totale delle spese detraibili possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio di beni acquistati, purché siano pagate con strumenti tracciabili.

  • Modalità di pagamento

Viene introdotta la possibilità di effettuare il pagamento non solo attraverso il cosidetto “bonifico parlante”, ma anche attraverso carte di credito o di debito, sempre e quando i movimenti siano rintracciabili. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare e non nel giorno di addebito sul conto corrente. non sono ammessi i pagamenti in contanti o con assegni bancari.

 

Fonte: idealista.it

Detrazione 65%, quali sono gli interventi di risparmio energetico?

Detrazione risparmio energetico: cosa cambia con il decreto ecobonus?

Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, il cosiddetto decreto sugli ecobonus, ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detrazione delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013. Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014. In sede di conversione del decreto sugli ecobonus sono state apportate delle modifiche alla detrazione 65% per ciò che riguarda soprattutto gli interventi ammessi a godere dell’agevolazione.

 

Detrazione 65%: quali sono i lavori di risparmio energetico?

E’ utile a questo punto sottolineare quali sono proprio questi interventi tesi al risparmio energetico per cui è possibile godere della detrazione 55 ora divenuta detrazione 65%.

In generale rientrano nella detrazione risparmio energetico gli interventi tesi a:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Partendo dagli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Vi rientrano interventi quali la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

 

Detrazione installazione pannelli solari

Altro intervento riguarda l’installazione di pannelli solari, per cui il valore massimo della detrazione fiscale è di 60mila euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

 

Detrazione caldaie

Altro intervento di risparmio energetico per cui si fruisce della detrazione 65%, riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per cui il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda

Fonte:  CGIA Mestre

Liguria: cambia la legge dei sottotetti

La Regione Liguria cambia e adegua la legge che consente il recupero edilizio dei sottotetti, dopo che Il Tribunale di Savona si è rivolto alla Corte Costituzionale sollevando la questione di legittimità del provvedimento che sta interessando centinaia di privati.

Dopo la richiesta del Tribunale di Savona, che ritiene la legge regionale 24 del 2001 incostituzionale, la giunta Burlando, su proposta dell’assessore alla Pianificazione Territoriale Gabriele Cascino, ha approvato in mattinata un disegno di legge che la modifica per “riportarla in un ambito di efficacia, interpretazione e applicazione costituzionalmente corrette”, spiega Cascino.
La nuova legge punta a correggere le impostazioni di quella attuale che consente infatti il recupero abitativo dei sottotetti di edifici esistenti, senza stabilire limiti dimensionali e incrementi di volumetrie che in diversi casi vanno oltre la ristrutturazione e si configurano come vere proprie nuove costruzioni.

Il ddl fissa invece precisi limiti di incremento della sagoma di copertura delle costruzioni: non più di 50 centimetri per la “linea di colmo” e per quella della “gronda”, limiti che rientrano nelle norme statali e regionali della ristrutturazione edilizia.
La nuova normativa potrà essere applicata ai fabbricati che già dispongono di sottotetti in grado di diventare abitazioni senza danni paesaggistici.
Sempre nel ddl approvato dalla giunta regionale si dà ai comuni la possibilità di disciplinare con gli strumenti urbanistici, gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti realizzati dopo l’entrata in vigore della legge del 2001.

Fermo restando i parametri stabiliti dal ddl , i comuni potranno stabilire anche la percentuale massima di incremento del volume della costruzione entro il limite del 20 per cento del volume esistente.
Fonte: SanremoNews

Il Fotovoltaico è detraibile solo se al servizio dell’abitazione

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale. Con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile, l’Agenzia delle Entrate precisa che per beneficiare della detrazione fiscale (art. 16-bis del Tuir), attualmente al 50%, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere destinata al servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.

Stop alle detrazioni per chi vende l’energia
Il documento di prassi precisa che la detrazione è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. Come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kw.

Come fruire della detrazione
Il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Non è invece necessario documentare l’entità del risparmio energetico relativo. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono comunque conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve in ogni caso conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DPR n. 445/2000, la cosiddetta Legge Bassanini quater).

Detrazione dal 36% al 50%
Per le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (Dl n. 83 del 2012), la detrazione d’imposta del 36% è elevata al 50%. Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione sale da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.