Piano Casa: ecco le principali novità

Approvazione in via definitiva del Piano Casa

Ecco in sintesi i dettagli del Piano Casa che la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva: Legge di conversione del decreto legge n. 47/2014 (recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015).

–    Cedolare secca al 10% per i contratti di locazione agevolati
Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota della cedolare secca attualmente prevista per i contratti di locazione stipulati a canone concordato (3+2)  nei Comuni ad alta tensione abitativa nella misura del 15% viene ridotta al 10% .

Una delle novità introdotte in sede di conversione è che il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) provvederà ad aggiornare l’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto

–    Cedolare secca al 10% per i contratti di locazione stipulati nei Comuni colpiti da calamità
Una delle misure fortemente volute da Fiaip ed accolta dal Parlamento in sede di conversione del decreto è quella relativa all’estensione – per il medesimo quadriennio 2014-2017 –  dell’aliquota del 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi

–    Detrazione delle spese per l’acquisto di mobili
Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della detrazione Irpef, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione stessi

–    Lotta all’occupazione abusiva di immobili
Chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile stesso e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa -nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo- devono riportare, a pena di nullità, i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento.

I richiedenti devono, altresì, consentire, la verifica dei propri  dati e l’inserimento di questi ultimi negli atti sopra indicati, attraverso la consegna agli enti fornitori dei servizi, di “idonea documentazione” relativa al titolo che attesti “la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione” dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, od il rilascio della  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

–    Salvezza degli effetti delle sanzioni “civilistiche” per i contratti non registrati
Vengono fatti salvi, fino al 31.12.2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi di disposizioni – i commi 8 e 9 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/’11 – non più in vigore in quanto dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 14.3.2014.

Disposizioni attraverso le quali veniva previsto un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge nonché l’estensione di tale disciplina anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati con un importo inferiore a quello effettivo e di contratti di comodato fittizio registrati.

–    Maggiori tutele per acquirenti di immobili da costruire
Viene disposto che l’acquirente di un immobile da costruire non possa rinunciare alle tutele previste dal D.lgs. n.122/2005 (contenente, per l’appunto, disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) e che ogni clausola contraria sia nulla e debba intendersi come non apposta.
Vengono estese al coniuge dell’acquirente di un immobile da costruire alcune previsioni contenute nella relativa disciplina (in materia di diritto di prelazione e di esenzione e limiti alla esperibilità dell’azione revocatoria).

–    Finanziamenti al Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione ed al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Vengono concessi nuovi finanziamenti per il Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dalla L.n.431/1998 e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, introdotto dal D.L.n. 102/2013.

Fonte: Fiaip

Spese di condominio: inquilino o proprietario?

Chi deve pagare le spese di condominio di un appartamento in affitto tra locatore e conduttore?

Una domanda semplice e una risposta complessa che ha dato origine a non pochi conteziosi tra le parti. Dopo 15 anni, la confedilizia e i sindacati degli inquilini (sunia, sicet e unia) hanno stilato la nuova tabella per capire come ripartire i costi tra proprietario e inquilino.

La tabella recepisce le novità normative e tecnologiche come il cablaggio dei condomini, i sistemi di videosorveglianza e l’installazione di antenne satellitari. Per utilizzarla basterà richiamarla nei nuovi contratti, senza doverla allegare e quindi senza altre spese di bollo.

In generale la tabella prevede una ripartizione delle spese da conduttore e locatore così articolata:

Inquilino: deve sostenere le spese della manutenzione ordinaria e le piccole riparazione, le spese per il consumo di energia e le relative lettere, e le ispezioni e collaudi degli impianti (ascensore, autoclave, impianti di illuminazione, videocitofono e videosorveglianza, ricezione televisiva e flussi informativi), la carica degli estintori degli impianti antincendio.

Proprietario: sul proprietario gravano le spese straordinarie, come l’installazione di nuovi impianti o il loro rifacimento, l’adeguamento alle disposizioni di legge, l’acquisto degli estintori degli impianti antincendio.

Cliccare al seguente link per scaricare la tabella in pdf:

tabella_oneri_registrata

 

Fonte: idealista

Affitti: cedolare secca dal 15% al 10% per i 3+2

Il nuovo Governo, attraverso il cd piano casa, ha ridotto l’aliquota della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti a canone concordato.

Ma dello sconto fiscale, che presuppone una riduzione notevole rispetto alla tassazione ordinaria, possono usufruire solo alcune categorie di proprietari e a determinate condizioni:

  • Contratti a canone concordato 3+2 – Lo sconto fiscale vale solo per i contratti a canone concordato 3+2, stipulati nei comuni ad alta tensione abitativa e che rispettino gli accordi territoriali tra sindacati degli inquilini e proprietari. I canoni devono essere inferiori a quelli di mercato e compresi tra la fascia minima e quella massima stabilita. Qui trovate l’elenco dei Comuni nei quali è possibile il contratto a canone concordato 3+2: http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm 
  • Contratti già stipulati a canone concordato e con cedolare secca – Se l’alloggio era già affittato a canone concordato e si era già optato per la cedolare secca il vantaggio è automatico a partire dal 1 gennaio 2014
  • Contratti a canone concordato senza cedolare secca – Il proprietario può optare per la cedolare secca entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro annuale. se il contratto è stato stipulato il 1 aprile può sceglire la cedolare secca entro il 30 inviando la raccomandata all’inquilino per rinunciare all’aggiornamento istat e presentando alle entrate il modello 69 o il nuovo rli
  • Contratti liberi – per i contratti a canone di mercato, la cedolare resta al 21%. Se vuole pagare il 10% il proprietario deve chiudere il contratto libero (presentando la risoluzione alle entrate al costo di 67 euro) e poi stipularne uno nuovo a canone concordato. sempre se l’opzione è possibile e vantaggiosa per il proprietario
  • Prelievo fiscale – prima dell’introduzione dell’ imu, i contratti a canone concordato godevano di importanti privilegi. Agevolazioni sparite con l’imu, senza contare che quest’anno si pagherà anche la tasi
  • Canone scontato affitti in nero – la sentenza della corte costituzionale che ha bocciato gli affitti super scontati non ha effetti sulla cedolare secca

Fonte: Idealista e Il Sole 24 Ore

Disponibili 2 miliardi per mutui a tassi agevolati fino al 100%

A disposizione degli istituti di credito ci saranno due miliardi per l’erogazione di mutui a tassi agevolati fino al 100% del valore dell’immobile

Dal 7 gennaio è operativo il plafond casa, l’accordo tra la cassa depositi e prestiti e l’associazione bancaria italiana per facilitare l’acquisto di prima e seconda abitazione.

Il plafond casa è destinato al finanziamento, tramite mutui garantiti da ipoteca, dell’acquisto di immobili residenziali, con priorità per le abitazioni principali, preferibilmente appartenenti ad una delle classi energetiche a, b, o c e/o di interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose

Importo da finanziare

Si tratterà di finanziamenti tanto a tasso variabile che fisso e i finanziamenti potranno arrivare fino al 100% del valore dell’immobile

In particolare l’importo sarà costituito da:

  • 250.000 euro per l’acquisto di un immobile residenziale senza interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica
  • 350.000 euro per l’acquisto di un immobile residenziale con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica sul medesimo immobile residenziale

Beneficiari

Ad usufruire del finanziamento saranno soprattutto le giovani coppie, anche conviventi non sposate, nuclei familiari con almeno un soggetto disabile, famiglie numerose (con almeno 3 figli)

Immobili

I mutui saranno destinati principalmente, ma non solo, all’acquisto dell’abitazione principale; ristrutturazione, con accrescimento dell’efficienza energetica, degli immobili residenziali. gli immobili acquistati dovranno appartenere, preferibilimente, alle classi energetiche a, b o c

Controlli

Per assicurarsi che le banche riversino sui cittadini i minor costi del funding, sarà attivato un meccanismo di controllo. nei contratti, infatti, gli istituti di credito sono tenuti ad esplicitare il tasso a cui si sono finanziate presso la cdp e lo sconto che verrà riconosciuto ai mutuatari rispetto alle condizioni standard applicate dalla banca per analoghi finanziamenti

Nuove risorse

a seconda dell’andamento dei finanziamenti, la cassa depositi e prestiti si riserva anche la facoltà di destinare nuove risorse, aggiuntive rispetto ai 2 miliardi

Nella fase di avvio, una quota del 30% del plafond è riservata alle banche del sistema del credito cooperativo e delle banche piccole e minori.

Fonte: Idealista

Piano Casa: prorogato fino al 30/06/2015 in Liguria

Prorogato al 30 giugno 2015 il piano casa della Liguria

Con voto non unanime, l’Aula legislativa ha dato ieri il suo ok. L’opportunità sarebbe scaduta a San Silvestro. Lo slittamento del periodo-finestra entro cui sarà eccezionalmente possibile ampliare immobili in virtù di questa legge di carattere straordinario era contenuto in un passaggio del disegno di legge (Ddl 315, articolo 6), di collegato alla Finanziaria regionale per il 2014. È la terza “finestra” dello strumento. La legge-madre risale al 2009 (Lr 49), ma il testo era stato poi riformulato in una nuova versione (Lr 4/2001).

Così, per un ulteriore anno e mezzo, con il doppio obiettivo di rilanciare l’edilizia e riqualificare il patrimonio immobiliare, saranno consentiti gli ampliamenti. Il piano casa ligure li prevede su edifici residenziali e prevalentemente residenziali, nonché su stabili ad uso socio assistenziale ed educativo. Invece, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono estesi anche ad altre tipologie, pure produttive. Si può agire su immobili esistenti al 30 giugno 2009.

Svariate le esclusioni applicative:

  • i centri storici salvo espressa previsione
  • immobili abusivi, o anche integralmente condonati con tipologia di abuso 1
  • beni vincolati
  • edifici ricadenti in uno dei 4 grandi parchi liguri o su aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative

I premi di cubatura per ingrandire: ammesso un +30% di incremento fino a 200 mc; 20% di incremento fra 200 e 500 mc; 10% di incremento fra 500 e 1000 mc. Per edifici fra 1000 e 1500 mc, incremento fino a un max di 170 mc. Ulteriori bonus dal 5% al 10% per un ventaglio di altre migliorie, come l’adeguamento antisismico o energetico dell’intero edificio, l’uso materiali tradizionali liguri come l’ardesia, l’inserimento di un tetto fotovoltaico con potenza non inferiore a un kilowatt o di un serbatoio interrato per le acque piovane, o anche il ripristino e messa in sicurezza del territorio limitrofo pari ad almeno 20 volte la superficie totale dell’immobile ampliato.

Gli interventi di sostituzione concedono un premio del 35% entro un volume di 2500 mc, solo su dati immobili, ad esempio se esposti al rischio idraulico in base ai piani di bacino (con ricollocazione del volume altrove), o con accertate criticità statico-strutturali con rischio per la pubblica incolumità, oppure costruzioni connesse con opere di pubblica utilità. Sopra i 2mila mc, incremento max di 700 mc.

Fonte: Il sole 24 ore

Casa: cambiano le Tasse per l’acquisto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, è stato pubblicato il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”. Il decreto-legge, all’art. 26 introduce modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, che avranno, in ogni caso, effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Con la modifica del comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si stabilisce che gli atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, da i tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 Euro.

In sostanza – a decorrere dal 1° gennaio 2014:

  • Le aliquote dell’imposta di registro relative ai trasferimenti di prima casa passeranno dal 3 al 2%.
  • Per gli immobili “di lusso” si passerà invece dal 7% al 9% (l’aumento si applica anche per seconde case, capannoni, etc.).
  • Al 9% arriveranno anche i terreni edificabili (oggi all’8%) e quelli agricoli (oggi al 15%).
  • Diminuiranno, invece, le imposte ipotecaria e catastale, passando dall’attuale misura (proporzionale – 2% e 1% – o fissa – 168,00 euro – a seconda dei casi), all’importo fisso di 50 Euro per ciascuna.
  • L’art. 26, al secondo comma, dispone inoltre che l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa di 168,00 Euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014, è elevato a 200,00 Euro.

Anche tale disposizione avrà effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla stessa data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Fonte: Fiaip