Arriva la TASI. Ecco un utile Vademecum

Tasi: ci avviciniamo alla data entro la quale si dovrà pagare

Entro il 16 ottobre, infatti, 659 amministrazioni comunali che ancora non hanno deliberato l’aliquota dovranno farlo. Arriverà quindi la scadenza del 16 dicembre, data entro la quale i contribuenti dovranno mettere mano al portafoglio.

Questa scadenza sarà decisamente impegnativa per le tasche dei proprietari. Non solo: richiederà anche alcuni impegni burocratici per gli inquilini, che pagano sì una piccola parte, ma devono attrezzarsi con i dati catastali dell’immobile preso in locazione. I contribuenti non dovranno aspettarsi alcun bollettino precompilato, come invece accade con la tariffa sui rifiuti, la Tari. Inoltre il proprietario non sarà corresponsabile di mancati versamenti d’imposta del proprio affittuario: a ciascuno spetta il suo. Una sola buona notizia: gli importi talvolta sono minimi e sotto i 12 euro non bisogna pagare.

Ecco un vademecum, predisposto dall’Ansa sulla nuova imposizione immobiliare:

ALIQUOTE: la legge di stabilità fissava un’aliquota base dell’1 per mille e un tetto massimo del 2,5 per mille per la prima casa e del 10,6 per mille per la seconda (somma di Tasi e Imu). Il governo e’ poi intervenuto per concedere ai Comuni la possibilità di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8% distribuendo l’aumento tra prima e seconda casa.

ORA SI PAGA SOLO LA TASI: In ogni caso entro il 16 ottobre si paga solo la Tasi e l’aliquota non può superare il 3,3 per mille.

CALCOLO: la base imponibile Tasi è la stessa dell’Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l’aliquota comunale, con le eventuali detrazioni.

COME E QUANDO PAGARE: per pagare la Tasi si utilizza il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale. Il versamento si divide in due rate.

IL NODO DELL’INQUILINO: Per loro il calcolo potrebbe essere più complicato. A seconda del comune dovranno pagare una quota tra il 10 e il 30% dell’importo dovuto per l’immobile (considerando l’aliquota come seconda casa). Ovviamente i proprietari pagheranno invece tra il 70 e il 90%.

Fonte: Newspages

Sblocca Italia ed Immobili

Sblocca Italia ed Immobili

Nel decreto Sblocca Italia sono contenute una serie di norme che, al fine di rilanciare il mercato immobiliare e il comparto dell’edilizia, facilitano la vita, a livello burocratico e amministrativo, agli operatori del settore. La CGIA di Mestre ha elencato le principali novità segnalate dal ministero delle Infrastrutture.

FRAZIONARE O ACCORPARE UNO O PIU’ APPARTAMENTI – L’operazione, prima del decreto, era classificata come ristrutturazione edilizia e, per poterla effettuare, occorreva il permesso di costruire e pagare il contributo di costruzione. Ora, invece, l’operazione è classificata come “manutenzione straordinaria”. Per effettuarla è sufficiente la “comunicazione di inizio lavori” (CIL). I contributi da versare, inoltre, solo quelli per gli oneri di urbanizzazione .

LAVORI IN CASA SU PARTI NON STRUTTURALI – Si tratta di quegli interventi che, pur modificando le superfici interne, non modificano la volumetria della casa. Prima del decreto era necessario presentare la CIL, i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori, la relazione tecnica di un tecnico abilitato, il progetto della ristrutturazione e gli atti di aggiornamento catastale a carico del cittadino. Ora, oltre alla CIL, va presentata la dichiarazione di un tecnico abilitato che sostenga che, effettivamente, non ci saranno interventi sulle parti strutturali. Tale comunicazione è valida ai fini catastali.

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA – Prima, il permesso veniva rilasciato soltanto per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico. Era necessaria, inoltre, la deliberazione del consiglio comunale, mentre la deroga poteva riguardare soltanto i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati.
Ora il suddetto permesso può essere rilasciato anche per interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica effettuati in aree industriali dismesse; il ministero specifica che è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico.

Fonte: Newspages

Ritorna il segno positivo nel mercato immobiliare

Ritorna il segno positivo nel mercato immobiliare

Segnali di ripresa per il mercato immobiliare italiano che nei primi tre mesi del 2014 cresce dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2013.

A fare da traino sono soprattutto il settore commerciale (+4,7%) e il residenziale (+4,1%), anche se i dati risultano influenzati dallo slittamento di una parte dei rogiti al nuovo anno per sfruttare la più conveniente imposta di registro. Sono questi i dati che emergono dalla Nota trimestrale Omi, lo studio realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che analizza l’andamento del mercato immobiliare italiano nel primo trimestre 2014.

Il settore residenziale

Con 98.403 transazioni, il mercato immobiliare delle abitazioni segna una crescita del 4,1%, più marcata al Centro (+10,5%) e al Nord (+4,7%), mentre resta negativo il Sud (-1,6%), seppur con minore intensità rispetto agli stessi periodi precedenti. L’aumento delle compravendite ha interessato in misura minore i Comuni non capoluogo (+1,7%) e maggiormente i capoluoghi che segnano un +8,8%, con un picco nei capoluoghi del Centro (+17,3%).

Il settore non residenziale

Andamento diversificato, invece, per i settori non residenziali, con il commerciale che cresce del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il produttivo che perde lo 0,8% e il terziario il 10,3%.
In particolare, il terziario (che comprende le unità immobiliari censite in catasto come uffici e istituti di credito) prosegue il trend negativo, che vede il comparto in perdita da dieci trimestri consecutivi.

Fonte: Newspages

Piano Casa: ecco le principali novità

Approvazione in via definitiva del Piano Casa

Ecco in sintesi i dettagli del Piano Casa che la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva: Legge di conversione del decreto legge n. 47/2014 (recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015).

–    Cedolare secca al 10% per i contratti di locazione agevolati
Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota della cedolare secca attualmente prevista per i contratti di locazione stipulati a canone concordato (3+2)  nei Comuni ad alta tensione abitativa nella misura del 15% viene ridotta al 10% .

Una delle novità introdotte in sede di conversione è che il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) provvederà ad aggiornare l’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto

–    Cedolare secca al 10% per i contratti di locazione stipulati nei Comuni colpiti da calamità
Una delle misure fortemente volute da Fiaip ed accolta dal Parlamento in sede di conversione del decreto è quella relativa all’estensione – per il medesimo quadriennio 2014-2017 –  dell’aliquota del 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi

–    Detrazione delle spese per l’acquisto di mobili
Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della detrazione Irpef, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione stessi

–    Lotta all’occupazione abusiva di immobili
Chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile stesso e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa -nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo- devono riportare, a pena di nullità, i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento.

I richiedenti devono, altresì, consentire, la verifica dei propri  dati e l’inserimento di questi ultimi negli atti sopra indicati, attraverso la consegna agli enti fornitori dei servizi, di “idonea documentazione” relativa al titolo che attesti “la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione” dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, od il rilascio della  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

–    Salvezza degli effetti delle sanzioni “civilistiche” per i contratti non registrati
Vengono fatti salvi, fino al 31.12.2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi di disposizioni – i commi 8 e 9 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/’11 – non più in vigore in quanto dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 14.3.2014.

Disposizioni attraverso le quali veniva previsto un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge nonché l’estensione di tale disciplina anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati con un importo inferiore a quello effettivo e di contratti di comodato fittizio registrati.

–    Maggiori tutele per acquirenti di immobili da costruire
Viene disposto che l’acquirente di un immobile da costruire non possa rinunciare alle tutele previste dal D.lgs. n.122/2005 (contenente, per l’appunto, disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) e che ogni clausola contraria sia nulla e debba intendersi come non apposta.
Vengono estese al coniuge dell’acquirente di un immobile da costruire alcune previsioni contenute nella relativa disciplina (in materia di diritto di prelazione e di esenzione e limiti alla esperibilità dell’azione revocatoria).

–    Finanziamenti al Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione ed al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Vengono concessi nuovi finanziamenti per il Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dalla L.n.431/1998 e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, introdotto dal D.L.n. 102/2013.

Fonte: Fiaip

Spese di condominio: inquilino o proprietario?

Chi deve pagare le spese di condominio di un appartamento in affitto tra locatore e conduttore?

Una domanda semplice e una risposta complessa che ha dato origine a non pochi conteziosi tra le parti. Dopo 15 anni, la confedilizia e i sindacati degli inquilini (sunia, sicet e unia) hanno stilato la nuova tabella per capire come ripartire i costi tra proprietario e inquilino.

La tabella recepisce le novità normative e tecnologiche come il cablaggio dei condomini, i sistemi di videosorveglianza e l’installazione di antenne satellitari. Per utilizzarla basterà richiamarla nei nuovi contratti, senza doverla allegare e quindi senza altre spese di bollo.

In generale la tabella prevede una ripartizione delle spese da conduttore e locatore così articolata:

Inquilino: deve sostenere le spese della manutenzione ordinaria e le piccole riparazione, le spese per il consumo di energia e le relative lettere, e le ispezioni e collaudi degli impianti (ascensore, autoclave, impianti di illuminazione, videocitofono e videosorveglianza, ricezione televisiva e flussi informativi), la carica degli estintori degli impianti antincendio.

Proprietario: sul proprietario gravano le spese straordinarie, come l’installazione di nuovi impianti o il loro rifacimento, l’adeguamento alle disposizioni di legge, l’acquisto degli estintori degli impianti antincendio.

Cliccare al seguente link per scaricare la tabella in pdf:

tabella_oneri_registrata

 

Fonte: idealista

Affitti: cedolare secca dal 15% al 10% per i 3+2

Il nuovo Governo, attraverso il cd piano casa, ha ridotto l’aliquota della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti a canone concordato.

Ma dello sconto fiscale, che presuppone una riduzione notevole rispetto alla tassazione ordinaria, possono usufruire solo alcune categorie di proprietari e a determinate condizioni:

  • Contratti a canone concordato 3+2 – Lo sconto fiscale vale solo per i contratti a canone concordato 3+2, stipulati nei comuni ad alta tensione abitativa e che rispettino gli accordi territoriali tra sindacati degli inquilini e proprietari. I canoni devono essere inferiori a quelli di mercato e compresi tra la fascia minima e quella massima stabilita. Qui trovate l’elenco dei Comuni nei quali è possibile il contratto a canone concordato 3+2: http://www.confedilizia.it/ELENCO%20COMUNI%20ALTA%20TENSIONE%20ABITATIVA.htm 
  • Contratti già stipulati a canone concordato e con cedolare secca – Se l’alloggio era già affittato a canone concordato e si era già optato per la cedolare secca il vantaggio è automatico a partire dal 1 gennaio 2014
  • Contratti a canone concordato senza cedolare secca – Il proprietario può optare per la cedolare secca entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro annuale. se il contratto è stato stipulato il 1 aprile può sceglire la cedolare secca entro il 30 inviando la raccomandata all’inquilino per rinunciare all’aggiornamento istat e presentando alle entrate il modello 69 o il nuovo rli
  • Contratti liberi – per i contratti a canone di mercato, la cedolare resta al 21%. Se vuole pagare il 10% il proprietario deve chiudere il contratto libero (presentando la risoluzione alle entrate al costo di 67 euro) e poi stipularne uno nuovo a canone concordato. sempre se l’opzione è possibile e vantaggiosa per il proprietario
  • Prelievo fiscale – prima dell’introduzione dell’ imu, i contratti a canone concordato godevano di importanti privilegi. Agevolazioni sparite con l’imu, senza contare che quest’anno si pagherà anche la tasi
  • Canone scontato affitti in nero – la sentenza della corte costituzionale che ha bocciato gli affitti super scontati non ha effetti sulla cedolare secca

Fonte: Idealista e Il Sole 24 Ore