Risparmio energetico. Nuove norme

Gli edifici con più di 4 appartamenti dovranno prediligere il riscaldamento centralizzato, ma senza divieti per impianti autonomi. In caso di ristrutturazione o rinnovo dell’impianto esistente dovranno essere installati strumenti per la contabilizzazione e la termoregolazione per i singoli appartamenti.

Sono alcune delle norme per il risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo che entrano in vigore con la pubblicazione nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, delle norme del DL 192/2005. Ma entriamo nel dettaglio. In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia “preferibile” il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. L’eventuale sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovrà essere dichiarata in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico. Il dpr prevede inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari
 per permettere “ove tecnicamente possibile”, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.
Il provvedimento conferma infine le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette “caldaiette” presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.

Fonte: newspages.it

Agevolazioni Prima Casa

In arrivo buone notizie per i proprietari immobiliari.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.142/E del 4 giugno 2009 il proprietario di un’abitazione può usufruire dei benefici «prima casa» qualora acquisti un’unità immobiliare contigua, al fine di realizzare un ampliamento dell`immobile originario, anche nel caso in cui non abbia goduto delle suddette agevolazioni per l`immobile di cui già risultava proprietario, poiché non ancora previste dalla normativa vigente.Come riferito dall’Ance, l’amministrazione finanziaria fornisce ancora una volta un’interpretazione estensiva, rispetto alla formulazione letterale, della Nota II-bis, art.1 della Tariffa, Parte I, Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui l’agevolazione favorisca interventi volti al miglioramento delle condizioni di utilizzo della «prima casa».In particolare, le agevolazioni vengono ammesse anche nell’ipotesi di ampliamento dell’abitazione preposseduta, da realizzarsi mediante l’acquisto di un alloggio contiguo, e la successiva fusione dei due immobili.L’Agenzia delle Entrate ritorna a chiarire le modalità di accesso ai benefici «prima casa», ricordando, altresì, le relative condizioni previste nella Nota II-bis citata.Nel caso prospettato dal contribuente, la novità nel godimento dell’agevolazione «prima casa» è data dal fatto che l’immobile contiguo, acquistato per l’ampliamento, può usufruire dei suddetti benefici, anche qualora l’abitazione da ampliare sia stata «precedentemente acquisita senza fruire del regime di favore, in quanto tale possibilità non era prevista dalla normativa vigente […]».

Fonte: Newspages.it

Piano casa, accordo fatto.

02 Aprile 2009

Nella notte raggiunta l’intesa sul piano fra Governo e Regioni: ratificata dalla Conferenza unificata stamattina, arriva anche il sì del Consiglio dei ministri. Rinviata a venerdì prossimo, invece, l’approvazione del decreto legge che dovrà disporre le semplificazione di competenza statale: i ministeri interessati hanno chiesto più tempo per esaminare il provvedimento. Il cuore dell’intervento di rilancio dell’edilizia sarà però demandato alle leggi regionali che entro 90 giorni dovranno prevedere le regole per gli ampliamenti del 20% e per i premi di cubatura del 35% a chi demolisce e ricostruisce. Gli ampliamenti saranno possibili per edifici abitativi uni-bifamiliari ma anche per palazzine di volume inferiore ai mille metri cubi. Ampliamenti e demolizioni-ricostruzioni saranno possibili anche per edifici diversi da quelli residenziali, come industriali e commerciali.

Di seguito i contenuti principali dell’accordo sottoscritto fra Governo e Regioni. La parte delle semplificazioni da inserire nel decreto legge, inizialmente inserite nell’accordo, è stata poi stralciata, ma resta un punto di riferimento per il lavoro del Governo sul decreto legge.

GLI AMPLIAMENTI DEL 20%

– Ampliamenti del 20% previsti dalle leggi regionali che le Regioni si impegnano ad approvare entro 90 giorni (successivamente via a poteri sostitutivi con commissari ad acta)

– Possibile per edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di volumetria non superiore a 1000 mc

– Incremento complessivo massimo è di 200 mc

– Gli ampliamenti non possono riguardare edifici abusivi

– Obiettivo “migliorare la qualità architettonica e/o energetica” degli edifici

– Le regole e le “forme semplificate e celeri” saranno dettate dalle singole Regioni anche “attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni”

– Le leggi regionali possono individuare ambiti nei quali gli interventi di ampliamento sono esclusi e altri ambiti in cui sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità – Finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate

– La disciplina regionale sarà limitata temporalmente a 12 mesi, salvo che le Regioni non dispongano diversamente.

DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI CON PREMI DI CUBATURA DEL 35%

– Saranno disciplinate dalle leggi regionali che le Regioni si impegnano ad approvare entro 90 giorni (successivamente scattano poteri sostitutivi con commissari ad acta)

– Consentiranno la ricostruzione con volumetrie incrementate del 35%

– L’obiettivo deve essere il miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale

– Le leggi regionali possono individuare ambiti nei quali gli interventi di ampliamento

– Sono esclusi e altri ambiti in cui sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate

– La disciplina regionale sarà limitata temporalmente a 12 mesi, salvo che le Regioni non dispongano diversamente

DECRETO LEGGE – IPOTESI DI SEMPLIFICAZIONE

– Previsione di un termine certo per il rilascio delle autorizzazioni, permessi o altri atti di assenso comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e organismi statali preposti, tra l’altro, alla tutela della sicurezza (ad esempio la prevenzione antincendi), del paesaggio, del demanio idrico e al sistema delle infrastrutture nazionali

– “Regionalizzazione” permanente delle autorizzazioni paesaggistiche in capo al ministero dei Beni e delle attività culturali

– Semplificazione della valutazione ambientale strategica (Vas)

– Procedure semplificate in zone sismiche in sostituzione dell’autorizzazione preventiva

Fonte: Il Sole 24 Ore

Detrazione Irpef anche al convivente

L’Ance spiega che anche il convivente non legalmente sposato è legittimato alla fruizione della detrazione Irpef del 36% per le spese effettivamente sostenute per opere di ristrutturazione edilizia.
Questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza 5 novembre 2008 n. 26543, in cui viene equiparata la posizione del convivente “more uxorio” a quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia.
Secondo l’Ance nel caso in esame della Corte di Cassazione, un contribuente aveva chiesto la detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione da lui sostenute, pur non risultando residente, alla data di comunicazione di inizio lavori, nel Comune in cui era sito l’immobile oggetto degli interventi.
Nel caso di specie, il diritto alla detrazione non è stato riconosciuto, non per il fatto che il convivente non fosse legalmente sposato, ma per l’assenza del presupposto essenziale del possesso o della detenzione dell’immobile.
In tal ambito, viene ribadito altresì che l’agevolazione compete eventualmente al comodatario solo in presenza di un contratto di comodato debitamente registrato.
La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36%, in quanto la Suprema Corte di Cassazione perviene all’espressa assimilazione del rapporto di convivenza “more uxorio” a quella di coniugio.
In sostanza, si ammette tra i soggetti legittimati alla fruizione della detrazione, non solo il coniuge convivente col titolare dell’immobile ristrutturato, ma anche il convivente “more uxorio”.

Fonte: newspages.it
 

L’Iva al 10% per le ristrutturazioni

Arrivano buone notizie dall’Ecofin.
Lo scorso 10 marzo è stata, infatti, riconosciuta la possibilità per i Paesi membri dell’UE di ridurre in via permanente l’aliquota IVA per le prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera. Tra questi rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
Ricordiamo che l’applicazione del regime fiscale agevolato subisce delle limitazioni con riferimento ai materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso, ossia per i cosiddetti “beni di valore significativo”, tassativamente elencati nel D.M. 29 dicembre 1999.
Per questi, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei beni medesimi.
L’Amministrazione finanziaria nella Circolare n.247/E del 29 dicembre 1999 ha affermato che nell’ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell’intervento, beni di valore significativo, il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è
 applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota del 20%.
Resta fermo che per gli interventi più incisivi di recupero l’aliquota IVA ridotta al 10% si applica, in via permanente, per gli interventi eseguiti su tutte le tipologie di fabbricati (residenziali e non), in base al n.127-quaterdecies della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972.

Detraibile il costo della mediazione già dal preliminare

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che si può usufruire dell’agevolazione anche se la spesa è sostenuta prima del rogito.

E’ detraibile il 19% sulle spese corrisposte a titolo di mediazione per della ‘prima casa’, anche se è stato sottoscritto solo il contratto preliminare di compravendita. Dal 1 Gennaio 2007 è possibile detrarre il 19% dei costi sostenuti per l’attività di intermediazione limitatamente all’acquisto della proprio abitazione principale entro un importo massimo di 1.000 euro di spesa, la cui detrazione deve essere effettuata in un unico anno, così come chiarito dalla circolare dell’Agenzia n.28/2006.

Rispondendo ad un interpello di un contribuente, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso delle Entrate ha infatti precisato che, se il preliminare è regolarmente registrato, è possibile usufruire dello sconto del 19% sulle spese di mediazione anche prima del rogito definitivo di compravendita (n.26/ del 30 gennaio 2009)