Piano casa, accordo fatto.

02 Aprile 2009

Nella notte raggiunta l’intesa sul piano fra Governo e Regioni: ratificata dalla Conferenza unificata stamattina, arriva anche il sì del Consiglio dei ministri. Rinviata a venerdì prossimo, invece, l’approvazione del decreto legge che dovrà disporre le semplificazione di competenza statale: i ministeri interessati hanno chiesto più tempo per esaminare il provvedimento. Il cuore dell’intervento di rilancio dell’edilizia sarà però demandato alle leggi regionali che entro 90 giorni dovranno prevedere le regole per gli ampliamenti del 20% e per i premi di cubatura del 35% a chi demolisce e ricostruisce. Gli ampliamenti saranno possibili per edifici abitativi uni-bifamiliari ma anche per palazzine di volume inferiore ai mille metri cubi. Ampliamenti e demolizioni-ricostruzioni saranno possibili anche per edifici diversi da quelli residenziali, come industriali e commerciali.

Di seguito i contenuti principali dell’accordo sottoscritto fra Governo e Regioni. La parte delle semplificazioni da inserire nel decreto legge, inizialmente inserite nell’accordo, è stata poi stralciata, ma resta un punto di riferimento per il lavoro del Governo sul decreto legge.

GLI AMPLIAMENTI DEL 20%

– Ampliamenti del 20% previsti dalle leggi regionali che le Regioni si impegnano ad approvare entro 90 giorni (successivamente via a poteri sostitutivi con commissari ad acta)

– Possibile per edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di volumetria non superiore a 1000 mc

– Incremento complessivo massimo è di 200 mc

– Gli ampliamenti non possono riguardare edifici abusivi

– Obiettivo “migliorare la qualità architettonica e/o energetica” degli edifici

– Le regole e le “forme semplificate e celeri” saranno dettate dalle singole Regioni anche “attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni”

– Le leggi regionali possono individuare ambiti nei quali gli interventi di ampliamento sono esclusi e altri ambiti in cui sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità – Finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate

– La disciplina regionale sarà limitata temporalmente a 12 mesi, salvo che le Regioni non dispongano diversamente.

DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI CON PREMI DI CUBATURA DEL 35%

– Saranno disciplinate dalle leggi regionali che le Regioni si impegnano ad approvare entro 90 giorni (successivamente scattano poteri sostitutivi con commissari ad acta)

– Consentiranno la ricostruzione con volumetrie incrementate del 35%

– L’obiettivo deve essere il miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale

– Le leggi regionali possono individuare ambiti nei quali gli interventi di ampliamento

– Sono esclusi e altri ambiti in cui sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate

– La disciplina regionale sarà limitata temporalmente a 12 mesi, salvo che le Regioni non dispongano diversamente

DECRETO LEGGE – IPOTESI DI SEMPLIFICAZIONE

– Previsione di un termine certo per il rilascio delle autorizzazioni, permessi o altri atti di assenso comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e organismi statali preposti, tra l’altro, alla tutela della sicurezza (ad esempio la prevenzione antincendi), del paesaggio, del demanio idrico e al sistema delle infrastrutture nazionali

– “Regionalizzazione” permanente delle autorizzazioni paesaggistiche in capo al ministero dei Beni e delle attività culturali

– Semplificazione della valutazione ambientale strategica (Vas)

– Procedure semplificate in zone sismiche in sostituzione dell’autorizzazione preventiva

Fonte: Il Sole 24 Ore

Detrazione Irpef anche al convivente

L’Ance spiega che anche il convivente non legalmente sposato è legittimato alla fruizione della detrazione Irpef del 36% per le spese effettivamente sostenute per opere di ristrutturazione edilizia.
Questo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la Sentenza 5 novembre 2008 n. 26543, in cui viene equiparata la posizione del convivente “more uxorio” a quella del coniuge convivente, ai fini della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia.
Secondo l’Ance nel caso in esame della Corte di Cassazione, un contribuente aveva chiesto la detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione da lui sostenute, pur non risultando residente, alla data di comunicazione di inizio lavori, nel Comune in cui era sito l’immobile oggetto degli interventi.
Nel caso di specie, il diritto alla detrazione non è stato riconosciuto, non per il fatto che il convivente non fosse legalmente sposato, ma per l’assenza del presupposto essenziale del possesso o della detenzione dell’immobile.
In tal ambito, viene ribadito altresì che l’agevolazione compete eventualmente al comodatario solo in presenza di un contratto di comodato debitamente registrato.
La pronuncia in questione assume rilevanza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione Irpef del 36%, in quanto la Suprema Corte di Cassazione perviene all’espressa assimilazione del rapporto di convivenza “more uxorio” a quella di coniugio.
In sostanza, si ammette tra i soggetti legittimati alla fruizione della detrazione, non solo il coniuge convivente col titolare dell’immobile ristrutturato, ma anche il convivente “more uxorio”.

Fonte: newspages.it
 

L’Iva al 10% per le ristrutturazioni

Arrivano buone notizie dall’Ecofin.
Lo scorso 10 marzo è stata, infatti, riconosciuta la possibilità per i Paesi membri dell’UE di ridurre in via permanente l’aliquota IVA per le prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera. Tra questi rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
Ricordiamo che l’applicazione del regime fiscale agevolato subisce delle limitazioni con riferimento ai materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso, ossia per i cosiddetti “beni di valore significativo”, tassativamente elencati nel D.M. 29 dicembre 1999.
Per questi, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei beni medesimi.
L’Amministrazione finanziaria nella Circolare n.247/E del 29 dicembre 1999 ha affermato che nell’ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell’intervento, beni di valore significativo, il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è
 applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota del 20%.
Resta fermo che per gli interventi più incisivi di recupero l’aliquota IVA ridotta al 10% si applica, in via permanente, per gli interventi eseguiti su tutte le tipologie di fabbricati (residenziali e non), in base al n.127-quaterdecies della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972.

Detraibile il costo della mediazione già dal preliminare

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che si può usufruire dell’agevolazione anche se la spesa è sostenuta prima del rogito.

E’ detraibile il 19% sulle spese corrisposte a titolo di mediazione per della ‘prima casa’, anche se è stato sottoscritto solo il contratto preliminare di compravendita. Dal 1 Gennaio 2007 è possibile detrarre il 19% dei costi sostenuti per l’attività di intermediazione limitatamente all’acquisto della proprio abitazione principale entro un importo massimo di 1.000 euro di spesa, la cui detrazione deve essere effettuata in un unico anno, così come chiarito dalla circolare dell’Agenzia n.28/2006.

Rispondendo ad un interpello di un contribuente, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso delle Entrate ha infatti precisato che, se il preliminare è regolarmente registrato, è possibile usufruire dello sconto del 19% sulle spese di mediazione anche prima del rogito definitivo di compravendita (n.26/ del 30 gennaio 2009)

Manovra Finanziaria 2009 – Misure fiscali di interesse per il settore

Sul Supplemento Ordinario n.285/L alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2008 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2008, n.203 – Legge Finanziaria 2009 – in vigore dal 1° gennaio 2009.

Tra le misure fiscali contenute nella legge 203/2008 si segnala la proroga, fino al 31dicembre 2011 (art. 2, comma 15), delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, già riconosciute fino al 31 dicembre 2010 (art.1, commi 17-19, legge 244/2007), ed in particolare:

• della detrazione IRPEF del 36%, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di recupero delle abitazioni;

• dell’IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni. A tal proposito, si ricorda che la Direttiva 2006/18/CE, in base alla quale i Paesi membri sono stati autorizzati ad applicare aliquote IVA ridotte per le prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera (tra cui rientrano anche le manutenzioni delle abitazioni), prevede l’applicazione di tale beneficio fiscale unicamente fino al 31 dicembre 2010.

Pertanto, tale ultima disposizione potrebbe essere modificata nell`ipotesi in cui, al sopraggiungere di tale scadenza, l’Unione Europea dovesse decidere di non prorogare ulteriormente l’applicabilità dell’IVA al 10% sulle manutenzioni delle abitazioni.

E’ stata prorogata, altresì, per un ulteriore anno, la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di fabbricati a destinazione residenziale interamente ristrutturati da imprese di costruzione, da calcolare sul 25% del prezzo d’acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, che viene riconosciuta in presenza di tali due condizioni:

• gli interventi vengano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;

• il rogito avvenga entro il 30 giugno 2012.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2011, per effetto della proroga, la legge 203/2008 conferma l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per l’intervento edilizio, a pena di decadenza della detrazione del 36%, riconosciuta sia per gli interventi di recupero delle abitazioni, sia per l’acquisto di abitazioni ristrutturate. Per contro, si ricorda che, a partire dal 1 gennaio 2008, l‘indicazione in fattura del costo della manodopera non è più richiesto come condizione per l`applicazione dell`IVA al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

Tali disposizioni si affiancano a quelle già previste dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, che fa parte anch’esso della manovra economico-finanziaria per il 2009.

In particolare, si ricorda che il DL 185/2008, in corso di conversione in legge (n.1972/AC), ha previsto:

• una procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (art.1, commi 20-24, legge 244/2007), che risulta ora condizionata all`autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, che l’accorderà previa verifica del rispetto dei limiti dei fondi stanziati per ciascun anno di vigenza della medesima.

In merito, tenuto conto che le nuove regole riducono drasticamente la possibilità di ottenere la detrazione sia per gli interventi eseguiti nel 2008, sia per quelli che verranno realizzati nel biennio 2009-2010, il Governo, come auspicato dall’ANCE, ha manifestato l’intenzione di mantenere l’applicabilità della detrazione per il periodo d`imposta 2008, con le modalità operative previgenti all’entrata in vigore del DL 185/2008. Viceversa, per gli anni 2009 e 2010, la misura della detrazione dovrebbe essere rivista mediante una diversa ripartizione o una riduzione dell`importo.

Nei prossimi giorni il Governo presenterà in proposito uno specifico emendamento che delineerà il nuovo assetto normativo delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

• la rivalutazione dei beni immobili d’impresa risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007 (con esclusione degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili), mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi edell`IRAP, pari al 7% per i beni non ammortizzabili, ed al 10% per i beniammortizzabili. In merito, oltre a evidenziare la necessità che si pervenga a una riduzione dell’aliquota prevista per la rivalutazione, l’ANCE ha richiamato l’attenzione sull’opportunità di estendere la rivalutazione anche con riferimento alle aree edificabili;

• la deducibilità dall’IRPEF/IRES di un ammontare pari al 10% dell’IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degliinteressi attivi) e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, del D.Lgs. 446/1997);

• la proroga, dal 1° gennaio 2009 al 3 dicembre 2009, dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, e nel limite di 6.000 euro lordi, con riferimento allesomme per incrementi di produttività, corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell`anno 2008, a 35.000 euro lordi;

• l’esigibilità, per il triennio 2009-2011, dell’IVA al momento del pagamento del corrispettivo (principio di cassa), relativamente a tutte le operazioni imponibili rese a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ad eccezione delle operazioni soggette al meccanismo del “reverse charge” (es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile).

L’efficacia della misura è, tuttavia, subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà poi emanato un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con cui verrà fissato il volume d`affari dei contribuenti beneficiari della disposizione;

• la revisione degli Studi di Settore attualmente in vigore, con riferimento a determinati settori o aree territoriali al fine di tener conto degli effetti della crisieconomica dei mercati, mediante Decreto del Ministro dell`Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione degli Esperti. In merito l’ANCE si riserva di far pervenire all`amministrazione i dati congiunturali del settore delle costruzioni per il 2008, che potranno essere tenuti in considerazione in vista dell’adozione dei correttivi agli Studi sia con riferimento all’andamento economico generale che con riferimento a specifiche parti del territorio (correttivi di settore e territoriali anche in base agli elementi riscontrati presso gli Osservatori regionali per gli studi di settore);

• la detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale, nel limite di spesa e nel rispetto delle modalità reviste dall’art.1, della legge 449/1997 (istitutiva della detrazione del 36%);

• la riduzione, in misura pari al 3%, degli acconti IRES ed IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2008. In tal ambito, si segnala che l’art.42 del DL 207/2008 (cd. Decreto milleproroghe) ha prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l’adozione del Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri che stabilirà le modalità e la scadenza per il versamento di quanto non corrisposto per effetto di tale disposizione.

Fonte: Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili

Modifiche al decreto sugli impianti negli edifici

Con il comma 2 dell’art. 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato abrogato l’art. 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 che disciplina l’attività di installazione di impianti all’interno degli edifici.
L’ance spiega che l’articolo in questione, Documentazione, prevedeva che, in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, il proprietario consegnasse all’avente causa la documentazione amministrativa e tecnica (ed il libretto di uso e manutenzione nei casi in cui obbligatorio).
L’atto di trasferimento doveva contenere in allegato la dichiarazione di conformità (o quella di rispondenza).
Tali disposizioni sono soppresse.
Il comma 1 dell’art. 35 stabilisce l’emanazione, entro il 31 marzo 2009, di uno o più decreti volti a:
– disciplinare la materia di installazione di impianti negli edifici, prevedendo semplificazioni per proprietari e imprese;
– definire un sistema di verifiche;
– rivedere la disciplina sanzionatoria.

Fonte: Newspages.it