Riapertura termini per la rivalutazione delle aree edificabili

L’art.7, comma 2, lett.dd-gg, del D.L. 70/2011 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di
diverse proroghe e riaperture di termini.

In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° luglio 2011, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno
2012, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giungo di ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014.

In sede di conversione in legge del citato D.L., tale possibilità è stata estesa alle società di capitali, ma limitatamente all’ipotesi in cui i relativi beni, “per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli artt.5 e 7 della legge 448/2001” (che, in assenza di ulteriori
precisazioni, dovrebbe corrispondere al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2002), siano stati oggetto di misure  cautelari,  per  poi  tornare,  all’esito del giudizio, nella piena titolarità delle medesime società.

Al di fuori di questo caso specifico, resta fermo che la possibilità di rivalutazione non è ammessa ai titolari di reddito d’impresa,  essendo  consentita  per  i  soli  soggetti  non esercenti attività commerciale, relativamente alle aree (edificabili o agricole) ed alle
partecipazioni, da questi possedute alla data del 1° luglio 2011.
Circa la possibilità di recupero della sostitutiva già pagata in occasione delle precedenti rivalutazioni, già l’originario testo del decreto legge ha introdotto importanti novità, confermate anche a seguito della conversione in legge del provvedimento.

In particolare, per coloro che si sono già avvalsi della facoltà di rivalutare le suddette aree ed intendano avvalersi nuovamente del beneficio, sono alternativamente riconosciute:

–  la  possibilità  di  detrarre  dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa

–  la  possibilità  di  chiedere  il  rimborso  della  imposta  sostitutiva  già  pagata, entro 48 mesi (ai sensi dell’art.38 del  D.P.R.  602/1973),  decorrenti  dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.

L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base alla nuova rideterminazione effettuata.
La possibilità di richiesta di rimborso, con le  stesse  modalità  e  termini  di  cui  al  punto precedente, è riconosciuta anche per i versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto legge (ossia entro il 14 maggio 2011). In sostanza, viene ammessa
la facoltà di chiedere il rimborso anche per i contribuenti che abbiano, nel passato, operato una seconda rivalutazione dei propri immobili, ma che non intendano aderire all’attuale rideterminazione.

Anche questi potranno richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già  pagata, entro 48 mesi decorrenti dalla data  di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
Nei casi in cui, alla data del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), siano già decorsi 48 mesi dal  versamento  dell’imposta  sostitutiva relativa all’ultima rivalutazione effettuata, la richiesta di rimborso può essere comunque fatta entro il
termine di 12 mesi a decorre dalla medesima data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14 maggio 2012).
Le nuove disposizioni, in materia di recupero dell’imposta sostitutiva versata nelle precedenti rideterminazioni, superano  quindi il passato orientamento dell’Amministrazione finanziaria che  escludeva  qualsiasi  forma  di  compensazione dell’imposta e limitava la possibilità di richiederne il rimborso, ai sensi dell’art.38 del DPR 602/1973, solo nell’ipotesi in cui non fossero ancora trascorsi 48 mesi dal termine
di versamento della stessa.

Fonte: Ance

Fruizione della detrazione Irpef del 36% – 41%

FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36%-41% 

Dal 17 settembre 2011, in caso di cessione dell’unità immobiliare abitativa sulla quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la quota di detrazione Irpef del 36%-41% non ancora fruita, per i rimanenti periodi di imposta, potrà alternativamente:

  • Essere trasferita al nuovo acquirente dell’immobile (sono nel caso si tratti di persona fisica)
  • Rimanere in capo al venditore dell’immobile.

Fino ai trasferimenti di unità immobiliari effettuati prima del 17 settembre 2011, la norma prevedeva che per le rate residue la detrazione del 36%-41% spettasse obbligatoriamente al nuovo acquirente persona fisica.
Attualmente, la detrazione Irpef prevista per i lavori di recupero di fabbricati a prevalente destinazione abitativa è fissata nella misura del 36% dell’importo delle spese sostenute e compete fino a concorrenza di un ammontare massimo pari a € 48.000 di spesa per singola unità immobiliare. L’importo totale delle spese sostenute in ciascun anno genera una detrazione Irpef del 36% da suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali costanti.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono, tuttavia, ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo.
Per le spese sostenute relative a fatture emesse tra il 1° gennaio 2006 e il 30 settembre 2006 la detrazione complessiva spetta nella misura del 41%.

La modifica normativa impatta sulle compravendite immobiliari che verranno rogitate a decorrere dal 17 settembre 2011: il venditore può, da tale data, trattenere la detrazione residua sulla propria persona qualora sia stato effettuato negli anni precedenti un intervento che abbia beneficiato della detrazione del 36%-41%.

È, pertanto, opportuno segnalare al notaio l’inserimento di una clausola laddove definire, in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, se la detrazione Irpef residua rimanga in capo al venditore oppure venga “ceduta” all’acquirente.

Dal 17 settembre 2011 nel caso in cui l’immobile abitativo venga ceduto ad un soggetto diverso da persona fisica (ad esempio ad una società), il venditore persona fisica mantiene il diritto a fruire della detrazione Irpef residua, non potendo la stessa essere trasferita ad un soggetto diverso da persona fisica.

Fonte: Centro Studi Fiaip

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Sanatoria catastale: proroga a Febbraio 2011

Sanatoria catastale: proroga a Febbraio 2011

Con il Decreto Milleproroghe, approvato a Dicembre 2010 dal Consiglio dei Ministri, è stata prorogata la cosiddetta sanatoria catastale, i cui termini ultimi per la presentazione sono slittati dal 31 dicembre 2010 al 28 febbraio 2011.
A causa della mole di lavoro per regolarizzare i numerosissimi fabbricati “fantasma” presenti in Italia, infatti, era stato chiesto da parte degli ordini professionali di prorogare il limite di tempo già in sede di discussione della Legge di Stabilità.

Resta, comunque, la possibilità per l’Agenzia del Territorio, di attribuire una rendita presunta a partire dal 2 gennaio 2011, con oneri a carico dell’interessato, oltre ad una sanzione che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.066 euro.
La sanatoria delle case non accatastate, definite immobili fantasma perché sconosciute all’Agenzia del Territorio era stata introdotta con la manovra di luglio e in base alle stime effettuate avrebbe dovuto portare all’emersione di oltre 600 milioni di euro di rendite catastali non dichiarate.
Quindi, chi si trova nella situazione di possedere un immobile, la cui planimetria non è depositata in catasto, o che non è conforme allo stato di fatto, ha due mesi di tempo per regolarizzare tale situazione senza incorrere in sanzioni. Anche perché, a seguito della normativa introdotta a partire dal primo luglio 2010, non è più possibile vendere un immobile non censito in catasto o difforme al deposito, per cui l’immobile risulterebbe anche senza mercato.

La sanatoria riguarda non solo immobili fino ad oggi sconosciuti al catasto, ma anche quegli immobili per i quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso e non è stata presentata la relativa denuncia di variazione catastale.
A partire dal prossimo anno, infatti, l’Agenzia del Territorio effettuerà dei controlli incrociati tra le pratiche edilizie presentate presso i Comuni e le denuncie di variazione depositate in Catasto, per cui sarà possibile individuare eventuali difformità.
estano esclusi dall’obbligo di variazione catastale quegli interventi che non comportano modifiche della consistenza catastale, ad esempio lo spostamento di un tramezzo o di una porta.

Fonte: LavoriInCasa

Nuovo tasso per gli interessi legali

Interessi legali nuovi. Aggiornata dal M.E.F. la percentuale

La modifica è rilevante anche ai fini fiscali, ma attenzione, il tasso ritoccato decorre solo dal 1° gennaio.  Cambia la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali. Con un decreto  del 7  Dicembre firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre, il tasso passa, infatti, dall’attuale 1% all’1,5%.

Il valore aggiornato dovrà essere applicato dal 1° gennaio 2011, coefficiente fermo all’1%, quindi, fino a tutto il 2010.

Il calcolo di variazione è presto fatto, lieve aumento, mezzo punto in più, rispetto al saggio fissato l’anno scorso (decreto M.E.F. del 4 dicembre 2009), che resta valido, è bene ribadirlo, fino al 31 dicembre di quest’anno.

Il tempo intercorso dalla precedente correzione non deve trarre in inganno, la modifica non scatta annualmente, ma soltanto nel caso cambino i valori di riferimento. Il saggio degli interessi legali, infatti, è calcolato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno: se tali coefficienti rimangono invariati, nulla cambia anche per quanto riguarda la percentuale da aggiungere alle somme pagate in ritardo, come, ad esempio, è avvenuto nel biennio 2008/2009.

In caso contrario, spetta al M.E.F. (articolo 1284, comma 1, del codice civile) ufficializzare la rettifica, attraverso un decreto di modifica da pubblicare – pena la nullità del provvedimento – in Gazzetta Ufficiale, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui entrerà in scena il nuovo tasso.

La modifica è rilevante anche sotto il profilo fiscale. Da rivedere, infatti, ad esempio, la somma dovuta in caso ravvedimento operoso, che prevede interessi conteggiati dal giorno successivo a quello stabilito per il pagamento dell’imposta fino alla data effettiva di versamento.

Per chiarire, ecco come svolgere il calcolo per un saldo Ici 2010 eseguito il 15 gennaio 2011, a un mese, quindi, dalla scadenza ordinaria del 16 dicembre 2010: gli interessi andranno calcolati nella misura dell’1% dell’imposta dovuta, per il periodo dal 17 al 31 dicembre, e dell’1,5% dall’1 al 15 gennaio.

Fonte: FISCOOGGI

Bonus elettrico: chi ne ha diritto e come ottenerlo

Il Bonus elettrico è uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica.

Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Adesso questo bonus sarà automatico per tutti i titolari della social card: l’iniziativa di estendere a tutti i titolari della carta acquisti lo sconto sconto sulla bolletta energetica previsto per le famiglie a basso reddito o numerose è stata comunicata ieri dall’AEEG, Autorità per l’Energia ed il Gas che punta a ridurre il carico della spesa energetica che grava sulle famiglie in difficoltà.

Quindi per tutti coloro che sono possessori della social card il bonus elettrico scatterà in automatico sulla bolletta, in cui sarà riportato lo sconto applicato; pertanto non sarà necessaria alcun richiesta.

Dovranno inviare una specifica comunicazione invece tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:
– appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
– appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro
– presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento

Fonte: http://immobiliedintorni.wordpress.com

Non obbligatorie per le compravendite né perizie né nuove planimetrie

Non obbligatorie per le compravendite né perizie né nuove planimetrie

La manovra finanziaria approvata oggi dal Parlamento non comporta né la necessità di acquisire una perizia tecnica attestante la regolarità catastale dell’immobile interessato né quella di presentare una nuova planimetria dello stesso. Lo spiega la Confedilizia, rilevando che a tali conclusioni – che smentiscono interpretazioni che si stanno diffondendo al riguardo – si perviene sulla base del testo del decreto legge a seguito delle modifiche introdotte in Parlamento e che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Il testo definitivo della manovra prevede infatti:

a) che l’utilizzo dell’opera di un tecnico ai fini della attestazione della conformità dell’immobile alle risultanze catastali è una mera facoltà, ben potendo il singolo proprietario dichiarare autonomamente la conformità in questione;

b) che la conformità delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile deve essere valutata alla luce delle disposizioni vigenti in materia catastale, con la conseguenza che le planimetrie devono solo essere regolari dal punto di vista catastale.

Al fine di fornire indicazioni pratiche per l’applicazione dei nuovi obblighi, la Confedilizia ha trasmesso alle proprie Associazioni territoriali una circolare illustrativa – scaricabile dal sito www.confedilizia.it – nella quale, sulla base dell’analisi della normativa catastale e alla luce di recenti precisazioni dell’Agenzia del territorio, si esemplificano i casi in cui andavano (e vanno) effettuate le dichiarazioni di variazione al Catasto e quelli nei quali la dichiarazione di variazione non andava (e non va) fatta. In questi ultimi casi (e in tutti quelli similari, e cioè di opere non influenti sugli elementi indicati dalla normativa catastale) deve infatti ritenersi – rileva la circolare della Confedilizia – che le planimetrie debbano considerarsi conformi allo stato di fatto siccome rappresentative dell’unità immobiliare ai fini catastali.

Fonte:Newspages