Novità 2025: nuove normative fiscali per la vendita della Prima Casa

Nuove normative fiscali per l’immobiliare: cambiamenti significativi per la vendita della Prima Casa

La recente Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative per chi possiede immobili destinati a prima abitazione, offrendo maggior flessibilità e benefici fiscali. Con la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, viene esteso il periodo per la vendita della prima casa.

Secondo l’articolo 1, comma 116, della nuova legge, il tempo concesso per vendere o donare la prima abitazione senza perdere i benefici dell’aliquota agevolata del 2% sull’imposta di registro (o IVA ridotta al 4%), pagata al momento dell’acquisto, è stato aumentato. Precedentemente fissato a un anno, questo periodo è ora esteso a due anni. Ciò significa che il contribuente, che è già proprietario di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa, avrà ora due anni di tempo, anziché uno, per vendere o donare la sua precedente abitazione e beneficiare nuovamente dell’agevolazione fiscale nel caso di un nuovo acquisto, soggetto a imposta di registro o IVA.

Occorre evidenziare che tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)

Le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. È necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione “prima casa”.

L’agevolazione è esclusa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (abitazioni in ville)
  • A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Questa modifica offre un’opportunità significativa per i proprietari di immobili, permettendo loro più tempo per gestire le vendite senza sacrificare i vantaggi fiscali ottenuti con il primo acquisto. Questa estensione del termine è particolarmente vantaggiosa in un mercato immobiliare che può essere incerto e variegato, offrendo così agli investitori e ai proprietari di case una maggiore sicurezza e flessibilità nella gestione delle loro proprietà.

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Novità 2025: stessa Imposta di Registro allo 0,5% per caparre e acconti nei preliminari di compravendita

A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore una importante semplificazione nella normativa fiscale relativa alla registrazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare.

La nuova disposizione (art. 2 del D.Lgs. 139/2024) stabilisce che l’imposta di registro proporzionale sarà uniforme allo 0,5%, sia per le caparre confirmatorie che per gli acconti prezzo. Questo rappresenta un cambiamento rispetto al passato, dove le caparre erano tassate allo 0,5% e gli acconti prezzo al 3%.

Perché questa novità è importante?

La doppia aliquota precedente spesso creava confusione nella distinzione tra caparra e acconto, con il rischio di contestazioni fiscali e costosi contenziosi. Con la nuova normativa, tutto diventa più semplice e chiaro: sia caparre che acconti saranno soggetti alla stessa aliquota dello 0,5%, riducendo incertezze e favorendo una maggiore linearità nella gestione delle transazioni.

Principali vantaggi della nuova normativa

  1. Tassazione più equa e semplificata
    Il legislatore ha introdotto il principio che la tassazione applicata al contratto preliminare non potrà superare quella del contratto definitivo.
  2. Tetto massimo per l’imposta proporzionale
    L’imposta di registro proporzionale per il contratto definitivo sarà limitata a un massimo di 200 euro, garantendo prevedibilità nei costi fiscali.
  3. Compensazione fiscale
    L’imposta di registro pagata sul preliminare sarà detratta da quella dovuta al momento del contratto definitivo. In questo modo, si evitano duplicazioni di imposta.
  4. Rimborso in caso di mancato contratto definitivo
    Se il contratto definitivo non viene concluso, è possibile ottenere il rimborso dell’imposta versata, come stabilito dalla Cassazione.
  5. Esenzione per contratti soggetti a IVA
    Per i contratti stipulati con imprese costruttrici di immobili nuovi, gli acconti prezzo sono esenti dall’imposta di registro proporzionale, poiché già soggetti a IVA. In questi casi, si paga solo l’imposta di registro fissa.

Cosa significa per chi compra casa?

Questa nuova normativa offre una gestione più chiara e vantaggiosa per chi compra casa, eliminando inutili complessità fiscali. Per chi sta considerando di acquistare una proprietà in Liguria, il 2025 si presenta come un momento ideale per avviare il processo con maggiore trasparenza e certezze sui costi.

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Analisi del Mercato Immobiliare della Riviera di Ponente, Liguria: Dinamiche 2017-2023

Dinamiche e tendenze del settore immobiliare della Riviera di Ponente

Il panorama immobiliare della Riviera di Ponente, dal 2017 al 2023, ha mostrato un’interessante evoluzione delle transazioni immobiliari, caratterizzata da una significativa interazione tra acquirenti italiani e stranieri. Questo report non solo evidenzia l’andamento del mercato, ma si dedica altresì all’analisi delle tendenze e delle preferenze degli investitori, fornendo una prospettiva specifica sull’attrattiva della regione quale opzione primaria per gli investimenti nel settore immobiliare.

Inizialmente, il mercato della Riviera di Ponente suscitava interesse in maniera paritaria tra acquirenti  italiani e quelli internazionali. Tuttavia, nel corso degli anni un costante aumento della partecipazione da parte di acquirenti stranieri ha messo in luce il fascino della regione a livello globale, trainato dallo stile di vita della Riviera, dal suo clima, dalla sua cultura e dal suo potenziale di investimento.

Matteo Scandolera, co-fondatore di LiguriaHomes Casamare, sottolinea: “L’evidente aumento della partecipazione di acquirenti internazionali non solo evidenzia il fascino globale della Riviera Ligure come meta prediletta per le vacanze ma anche la sua ascesa come luogo dove trasferire la propria residenza e per  investire”. Questa riflessione coglie l’essenza dell’espansione del mercato, dove le contrattazioni tra acquirenti italiani e internazionali si sono stabilizzate, chiaro sintomo della sua continua crescita.

Espansione e diversificazione del mercato: Una prospettiva globale

Il settore immobiliare della Riviera di Ponente non mostra solo una crescita, ma anche una diversificazione che si rivolge a un pubblico globale. La nostra analisi evidenzia un mercato caratterizzato da una vasta gamma di preferenze e dimensioni di investimento, confermando il ruolo chiave della Riviera nel settore immobiliare italiano. L’analisi di LiguriaHomes Casamare sottolinea inoltre una tendenza significativa: il costante aumento degli investimenti da parte di acquirenti italiani, con una spesa media che va da 207.000 euro nel 2017 a 392.000 euro nel 2023.

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Iva detraibile al 50% per acquisti di case di nuova costruzione

IVA dimezzata per le persone fisiche che nel 2023 acquistano un’abitazione in classe energetica A o B costruita da un’impresa o da un fondo immobiliare

L’articolo 1, comma 76, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) stabilisce infatti che un importo pari alla metà di quanto sborsato a titolo di Iva (indifferentemente al 22, al 10 o al 4%) potrà essere portato in detrazione dall’Irpef in 10 annualità, a partire dall’Irpef dovuta nell’anno in cui si effettua l’acquisto e nei nove anni successivi.

La norma parla di “unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B”. Quindi non importa che si tratti di un’acquirente che compra la prima casa o una casa per le vacanze e neppure che si tratti di abitazioni usualmente escluse dalle agevolazioni fiscali, come quelle accatastate nelle categorie “di lusso” (A/1, A/8 e A/9). L’unico fattore rilevante è la classe energetica.

Se siete alla ricerca di un immobile di nuova costruzione in Liguria, potete contattare una delle nostre 5 agenzie immobiliari in Rivera. Tutte le migliori proposte immobiliari in vendita sono disponibili sul nostro sito internet https://www.casamare.net/

Bonus Fiscale “Prima Casa Under 36”

Ecco i chiarimenti per l’applicazione del Bonus Fiscale “Prima Casa Under 36”

prima casa agevolazioni

Con la pubblicazione della Circolare 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha tracciato il perimetro della nuova agevolazione che punta a favorire l’acquisto della casa di abitazione dei giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40 mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022, tramite la completa esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.

La Circolare chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.
Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Ecco i chiarimenti più significativi:

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Agevolazioni Prima casa: termini sospesi fino a dicembre

Agevolazioni Prima casa, sospesi i termini fino a dicembre

prima casa agevolazioni

L’articolo 24 del Dl 23/2020 aveva sospeso per 313 giorni (dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020) i termini previsti dalla normativa sull’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” in tutti i casi in cui si fosse trattato di termini entro i quali il contribuente avrebbe dovuto tenere un comportamento attivo (trasferire la residenza, comprare, vendere). Ora, con il Milleproroghe, la scadenza del 31 dicembre 2020 viene posticipata al 31 dicembre 2021 (la sospensione durerà 678 giorni). Significa che i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricominciano a decorrere dal 1° gennaio 2022; mentre i periodi che avrebbero iniziato il decorso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, inizieranno a doversi computare dal 1° gennaio 2022.

Pertanto:
a) chi acquista la “prima casa” senza risiedere (né lavorare) nel Comune ove l’abitazione è ubicata, ha 18 mesi per trasferire la residenza in detto Comune, decorrenti dalla data del rogito d’acquisto; quindi se il termine di 18 mesi stava decorrendo al 23 febbraio 2020, il decorso dei 18 mesi riprenderà il 1° gennaio 2022 e se il termine avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, inizierà a decorrere il 1° gennaio 2022;

b) beneficia di un credito d’imposta (pari all’imposta pagata in sede di “vecchio” acquisto, nei limiti dell’imposta da pagare in sede di “nuovo” acquisto) chi vende la sua “prima casa” e ne compra un’altra entro un anno dal rogito; quindi, se il 23 febbraio 2020 stava decorrendo il periodo annuale utile al riacquisto, tale termine riprenderà il decorso dal 1° gennaio 2022 e se invece l’atto di vendita è stipulato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, il periodo per il riacquisto decorrerà dal 1° gennaio 2022;

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