Agevolazione prima casa: rinuncia al trasferimento

Agevolazione prima casa: rinuncia al trasferimento

Rinunciare all’agevolazione “prima casa” è possibile se il richiedente non riesce a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’abitazione.
Questa opportunità è concessa, come chiarisce la risoluzione 105/E diffusa lo scorso 31 ottobre dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che il trasferimento di residenza costituisce una dichiarazione di intenti, cui l’acquirente si impegna a tener fede in un momento successivo alla stipula dell’atto.
Non è invece possibile rinunciare volontariamente all’agevolazione nel caso in cui risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento dell’acquisto. In tal caso, infatti, la dichiarazione di essere nelle condizioni che legittimano la fruizione del beneficio, fatta al momento della compravendita, risulterebbe mendace.

18 mesi per richiedere la revoca
Entro diciotto mesi dall’atto di acquisto dell’immobile è, quindi, possibile rinunciare all’agevolazione “prima casa” senza incorrere nell’applicazione di sanzioni.
Non essendo ancora decorsi i termini, infatti, al contribuente non può essere imputato il mancato adempimento dell’impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo comune.

Come ottenere la revoca
L’acquirente che non intende adempiere all’impegno di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto è tenuto a presentare istanza di revoca all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.
Questa istanza deve essere presentata sia se l’atto è stato assoggettato ad imposta di registro sia in caso di applicazione dell’Iva.
Ricevuto l’avviso di liquidazione, basterà versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, oltre che gli interessi maturati a partire dalla data di stipula del contratto.

Fonte: Newspages