La Liguria aiuta i mutuatari

La Regione Liguria dà respiro a chi è soffocato dal mutuo istituendo un fondo di garanzia a sostegno delle famiglie che sono momentaneamente in difficoltà economica e faticano a pagare la rata del mutuo.
La Liguria è la prima Regione italiana a offrire una misura di sostegno del genere, grazie alla quale sarà possibile, per esempio, sospendere i pagamenti delle rate fino a diciotto mesi: il fondo, attivato dall’Ente con la finanziaria regionale Filse, prevede uno stanziamento di un milione e trecentomila euro, che salgono a tre milioni e novecentomila grazie a un protocollo d’intesa stipulato con Abi Liguria. In base a questo accordo, inoltre, i cittadini che hanno stipulato un mutuo per l’acquisto o il restauro della prima casa tra il 2002 e il 13 dicembre 2007 possono rinegoziare il mutuo e sospendere il pagamento, in caso di difficoltà, per due volte (a patto che la banca che ha concesso il mutuo aderisca all’intesa).
Possono essere rinegoziati solo i mutui a tasso variabile e relativi a immobili che non siano inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (sono esclusi anche gli immobili di lusso). Possono richiedere la sospensione della rata: separati, disoccupati e nuclei familiari nei quali uno dei componenti sia morto, sia gravemente malato o abbia subito un infortunio invalidante, coppie giovani (meno di 30 anni) e lavoratori atipici che lavorino da almeno trentasei mesi continuativamente.

Fonte: Newspages.it

Risparmio energetico: operativi i nuovi incentivi

Risparmio energetico: operativi i nuovi incentivi
fiscali della Finanziaria 2008

Il decreto 7/4/2008, pubblicato sulla GU del 24 aprile 2008, integra quello del 19/2/2007 e fornisce le nuove disposizioni operative per usufruire della detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, alla luce delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008.
La Finanziaria 2008 introduce, spiegano all’Ance, alcune novità:
– per la sostituzione degli impianti termici è previsto l`utilizzo, oltre che delle caldaie a condensazione, anche delle pompe di calore e degli impianti geotermici;
– per gli interventi di sostituzione delle finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sono stati ridotti gli adempimenti, semplificando la procedura ed eliminando l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica o la certificazione energetica;
– la detrazione del 55% può essere ripartita, non più solo in 3 anni, ma in un numero di anni variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente.
Spiegano all’Ance che il decreto, modificando ed integrando il DM 19 febbraio 2007:
– stabilisce i requisiti tecnici delle pompe di calore, sia a gas che elettriche, per accedere alla detrazione;
– contiene una nuova scheda informativa (Allegato F) per gli interventi che non richiedono la certificazione energetica (sostituzione di finestre in singole unità immobiliari ed installazione di pannelli solari);
– illustra l’iter da seguire nel caso di lavori iniziati nel 2007 e non ancora terminati;
– per gli interventi realizzati a partire dal 2008, impone di far riferimento ai nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica definiti dal DM 11 marzo 2008;
– prevede l’invio entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della documentazione relativa ad interventi eseguiti, all’apposito sito internet gestito dall’Enea www.acs.enea.it, attivo dal prossimo 30 aprile.
L’invio della documentazione a mezzo raccomandata è limitato a specifici casi.

Fonte: Newspages

“Certificazione degli impianti” sugli atti di compravendita e locazione immobiliare

Dal 27 Marzo i contratti di trasferimento e locazione di immobili dovranno adeguarsi alle nuove norme sulla certificazione degli impianti come dispone il D.M. n. 37/2007 pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 Marzo 2008.

I nuovi obblighi in vigore inderogabilmente il 27 Marzo 2008 riguardano i contratti di trasferimento (compravendita, donazioni, permute, ecc.), ma anche i contratti di locazione.

L’articolo 13 comma 2 prescrive che nell’atto di trasferimento venga “riportata la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza” e in allegato la dichiarazione di conformità ovvero una “dichiarazione di rispondenza” degli impianti alle nuove normative.

Le sanzioni per la inosservanza delle nuove norme non prevede la “nullità” dell’atto notarile ma esclusivamente una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro come prescritto all’art. 15 comma 2°.

L’applicazione delle norme si riferisce a tutte le nuove costruzioni ma anche a tutti gli edifici nei quali gli impianti elettrici, gas, automazione e radiotelevisivi ecc, siano stati oggetto non solo di nuova installazione ma anche di ampliamento o rifacimento (articolo 5 del D.M. 37/2008).

Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall’installatore, di cui «fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto». Di per sé i due modelli (uno per l’impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono troppo differenti dall’unico vecchio.  Si deve ritenere compresa nella nuova normativa ogni tipologia di edificio (con impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008) per i quali la conformità è sostituita dalla “dichiarazione di rispondenza” da predisporre e con la firma da un tecnico abilitato (art. 7 – comma 6°). In caso di mancata “rispondenza” all’atto di compravendita dovrà essere allegata la dichiarazione del tecnico che attesta la non conformità degli impianti.

Il venditore deve consegnare all’acquirente la documentazione amministrativa e tecnica degli impianti nonché il libretto di uso e di manutenzione, anche se ciò era già previsto dalle vecchie normative.

Resta impregiudicata la commerciabilità degli immobili : In ogni atto di trasferimento si deve inserire una espressa pattuizione del venditore con la quale dichiari espressamente se gli impianti sono a norma.  Tenuto conto delle indicazioni del Ministero, il venditore dovrà informare l’acquirente sullo stato degli impianti e l’acquirente ne dovrà prendere atto per iscritto anche se gli impianti non sono a norma e non sicuri, così facendo viene a cadere la possibilità di rivalsa sul venditore.

In ogni caso non sono ammesse clausole di stile o impegni all’adeguamento dell’acquirente che prescindano da una effettiva presa d’atto circa la conformità o meno degli impianti alle norme di sicurezza.  In mancanza di Certificato di Conformità degli impianti, in particolare per i vecchi fabbricati, le nuove disposizioni prevedono che il venditore si procuri un “Certificato di rispondenza” rilasciato da un tecnico professionista o da una impresa abilitata,come detto precedentemente (art. 7, comma 6 del D.M. 37/2008).

Sanremo: ‘Pista Ciclabile’, prima dell’estate aprono 18 km.

Tullio Russo, presidente di Area 24: “Per quanto riguarda i lavori, vanno avanti lentamente ma proseguono. Siamo fiduciosi per aprire i primi 18 km di pista, prima dell’estate. Oggi vogliamo avere dagli operatori e dalle Amministrazioni indicazioni, consigli ed anche eventuali critiche, per fare meglio quello che stiamo già facendo. Oggi illustriamo anche il progetto del Parco Costiero, almeno nella parte presentata dalla Presidenza del Consiglio. Il progetto è stato inserito negli eventi da inaugurare per i 150 anni dell’unità d’Italia. Tassativamente il progetto, già appaltato, inizierà a giugno per essere ultimato nel 2009”

Bonus del 36% anche per l’acquisto di nuovi box auto

L’occupazione del suolo pubblico da parte delle auto, che crea ostacoli al traffico e incrementa indirettamente l’emissione di sostanze inquinanti, è la molla che ha spinto Governo e Parlamento a fare uno strappo alla regola nella detrazione Irpef del 36%: invece di concederla solo per la ristrutturazione di immobili esistenti, per i box si è deciso di allargarla all’acquisto di autorimesse nuove (misura prorogata dalla Finanziaria 2008 fino a tutto il 2010).
I requisiti previsti per comprare, scontando più di un terzo del prezzo dalle imposte sui redditi in dieci rate annuali del 3,6% ciascuna, sono in parte identici a quelli indicati per il recupero di immobili “vecchi” e, in parte, originali.
Il box in questione deve essere asservito come pertinenza di un’abitazione, dichiarando l`intento nel rogito. Nel caso di acquisto contemporaneo di appartamento e box, il vincolo di pertinenza deve risultare almeno dal permesso di costruire o dalla Dia, se non è stato possibile crearlo prima. Non sarà necessario che il box sia nello stesso edificio, tuttavia il legame di servizio deve essere comprovabile. La detrazione si gode per un numero illimitato di box, anche asserviti a case di  villeggiatura o ad abitazioni affittate ad altri.
Occorre una dichiarazione dell’impresa che quantifichi le spese di realizzazione del box o del posto auto, che non equivalgono al prezzo a cui è stato venduto. Esse escludono le spese generali e i costi per l’installazione del cantiere, il valore dell’area e il profitto dell’impresa conseguito dalla vendita.
Comprendono invece le spese sostenute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, l’eventuale relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, le prestazioni professionali richieste dal tipo d`intervento, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione.
La spesa massima su cui esercitare la detrazione è di 48.000 euro per ciascun box. In caso di più proprietari, essi effettueranno la detrazione in proporzione dei costi effettivamente affrontati da ciascuno. Le fatture vanno pagate con l’apposito bollettino di bonifico bancario.
Sulla fattura va indicato il costo della mano d’opera.

Fonte: Il Sole 24 Ore