Stop al limite di due anni entro cui il proprietario poteva chiedere il rimborso delle spese condominiali poste a carico dell’inquilino. Cancellata anche la norma che stabiliva un limite massimo di tre mesi al pagamento anticipato del canone di locazione.
Lo segnala la Confedilizia, precisando che si trattava di previsioni – ora espressamente abrogate – contenute in provvedimenti che regolavano in via transitoria una materia, quella della locazione degli immobili urbani, interamente ridisegnata della legge sull’equo canone, ma che la giurisprudenza considerava ancora in vigore. Il che certo non giovava alla chiarezza e coerenza del quadro normativo. Il fatto che si ritenesse ancora in vigore la disposizione sugli oneri accessori, infatti, portava alla conseguenza che nel rapporto tra locatore e conduttore il termine prescrizionale per il pagamento delle spese condominiali fosse limitato a due anni, mentre nel rapporto tra singolo condomino e condominio tale termine – in ossequio ai princìpi generali – fosse quinquennale: una ingiustificata disparità ora cancellata.
L’applicabilità della disposizione sul pagamento anticipato dei canoni, invece, non consentiva alle parti di concordare liberamente le modalità di pagamento della pigione, in particolare, con riguardo alle locazioni ad uso diverso dall’abitativo. Ora, anche per queste, ciò sarà possibile.
Nulla cambia, invece, anche dopo l’espressa abrogazione, per i contratti di locazione “agevolati” (quelli redatti sulla base degli Accordi che la Confedilizia stipula con i sindacati degli inquilini) i quali, in ogni caso, devono conformarsi ai tipi di contratto ministeriali.
Per i contratti di locazione in corso, infine, sia che si tratti di locazioni abitative sia che si tratti di locazioni ad uso diverso, occorrerà fare riferimento a quanto in proposito stabilito nell’atto. Qualora fossero previste pattuizioni di corresponsione anticipata di diverse mensilità di canone, esse devono ritenersi pienamente valide (a parte il caso – appena detto – dei contratti agevolati, per i quali si deve comunque fare riferimento alle prescrizioni dell’apposito decreto ministeriale, finché non sia modificato). Ove così non fosse, le parti potrebbero comunque ricontrattare, di comune accordo, le modalità di pagamento della pigione.
Novità per mutui e banche del «decretone estivo»
Quella chiamata da Silvio Berlusconi «la finanziaria per il 2010» porta alcune novità per chi ha contratto un mutuo. Il decretone estivo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ma il suo valore è ancora imprecisato.
Mutui. Nel caso in cui la surroga del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta del debitore, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Banche. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità.Tempi più brevi e certi per avere la disponibilità sul conto corrente degli assegni bancari, degli assegni circolari e dei bonifici.Il decreto prevede che per tutti gli assegni bancari versati in conto corrente, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento.Per tutti gli assegni circolari e i bonifici, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento. E’ nulla ogni pattuizione contraria.
Fonte: newspages.it
Casamare sul Financial Times!
Il 20 Giugno 2009 è uscito sul più prestigioso giornale economico finanziario del mondo, il “Financial Times”, un interessante articolo sulla bellezza della nostra costa e in particolare su Bordighera. L’articolo in questione è intitolato “It’s a little paradise” e l’autrice dell’articolo si è rivolta alla nostra agenzia di Bordighera, intervistando il nostro Responsabile, Simone Ramoino.
L’articolo completo lo potete trovare a questo indirizzo:
http://www.ft.com/cms/s/2/277e05a8-5ba3-11de-be3f-00144feabdc0.html
Risparmio energetico. Nuove norme
Gli edifici con più di 4 appartamenti dovranno prediligere il riscaldamento centralizzato, ma senza divieti per impianti autonomi. In caso di ristrutturazione o rinnovo dell’impianto esistente dovranno essere installati strumenti per la contabilizzazione e la termoregolazione per i singoli appartamenti.
Sono alcune delle norme per il risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo che entrano in vigore con la pubblicazione nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, delle norme del DL 192/2005. Ma entriamo nel dettaglio. In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia “preferibile” il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. L’eventuale sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovrà essere dichiarata in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico. Il dpr prevede inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari
per permettere “ove tecnicamente possibile”, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.
Il provvedimento conferma infine le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette “caldaiette” presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.
Fonte: newspages.it
Agevolazioni Prima Casa
In arrivo buone notizie per i proprietari immobiliari.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.142/E del 4 giugno 2009 il proprietario di un’abitazione può usufruire dei benefici «prima casa» qualora acquisti un’unità immobiliare contigua, al fine di realizzare un ampliamento dell`immobile originario, anche nel caso in cui non abbia goduto delle suddette agevolazioni per l`immobile di cui già risultava proprietario, poiché non ancora previste dalla normativa vigente.Come riferito dall’Ance, l’amministrazione finanziaria fornisce ancora una volta un’interpretazione estensiva, rispetto alla formulazione letterale, della Nota II-bis, art.1 della Tariffa, Parte I, Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, nel caso in cui l’agevolazione favorisca interventi volti al miglioramento delle condizioni di utilizzo della «prima casa».In particolare, le agevolazioni vengono ammesse anche nell’ipotesi di ampliamento dell’abitazione preposseduta, da realizzarsi mediante l’acquisto di un alloggio contiguo, e la successiva fusione dei due immobili.L’Agenzia delle Entrate ritorna a chiarire le modalità di accesso ai benefici «prima casa», ricordando, altresì, le relative condizioni previste nella Nota II-bis citata.Nel caso prospettato dal contribuente, la novità nel godimento dell’agevolazione «prima casa» è data dal fatto che l’immobile contiguo, acquistato per l’ampliamento, può usufruire dei suddetti benefici, anche qualora l’abitazione da ampliare sia stata «precedentemente acquisita senza fruire del regime di favore, in quanto tale possibilità non era prevista dalla normativa vigente […]».
Fonte: Newspages.it
Liguria: piano casa tra un mese
L’impegno della Regione Liguria. L’assessore Ruggeri: «Non ci saranno scempi»
L’iter del nuovo piano casa per la Liguria inizia questa mattina in Regione. L’assessore all’Urbanistica, Carlo Ruggeri, riferirà i contenuti dell’accordo siglato con il governo, dopodiché la giunta dovrebbe individuare il gruppo di lavoro a cui sarà affidato il compito di elaborare il testo di legge da sottoporre poi al voto del consiglio regionale.
Nella “task force” per l’edilizia «saranno coinvolti direttemente gli assessori all’Urbanistica, all’Ambiente e allo Sviluppo economico» anticipa il presidente Claudio Burlando. Tempi: 90 giorni per approvare la legge, nel caso contrario provvederà un commissario governativo. Ma Burlando non ha fretta: «Se impiegheremo qualcosa di più di 90 giorni, poco male, l’importante è fare un buona legge. Il commissario? Ma non scherziamo, abbiamo firmato un semplice atto politico». Comunque, «il testo sarà pronto nel giro di un mese, un mese e mezzo, di lì in avanti ci saranno i tempi tecnici per l’approvazione». Insomma, in Liguria il piano casa dovrebbe essere operativo entro il prossimo luglio. Ruggeri avrà un ruolo centrale nella stesura delle legge.
Assessore, Berlusconi ha detto: adesso tocca alle Regioni.
«Per la verità adesso tocca al governo che, in base agli accordi, ha 10 giorni di tempo per emanare il decreto sulle semplificazioni burocratiche. In Liguria ci sono molte attività ferme a causa di procedure lente e complicate».
Siete soddisfatti dell’accordo?
«Abbiamo ottenuto un buon risultato. Il decreto originario comportava rischi che abbiamo individuato e denunciato. Oggi non è più possibile comprare il diritto di terzi per aumentare il volume della propria casa, né cambiare la destinazione d’uso di un immobile».
Ma sarà invece consentito ampliare del 20% gli edifici uni e bi-familiari e demolire gli immobili obsoleti per ricostruirli con un 35% di volume in più. Come intendete regolare questi interventi?
«Cominciamo col dire che gli ampliamenti del 20% erano già consentiti nei piani regolatori di molti comuni. La differenza è che fino ad oggi tali interventi sono stati vincolati alla finalità di migliorare standard igienico-sanitari o tecnologici. Da domani l’ampliamento sarà un diritto. La Regione Liguria interverrà individuando le zone entro le quali sarà esercitabile tale diritto».
Il Secolo XIX aveva lanciato l’allarme Parchi. La prima bozza del decreto, infatti, apriva possibilità di edificazione anche in aree di grande pregio come le Cinque Terre. Oggi questo rischio non c’è più?
«Escluderei un pericolo del genere, perché il nuovo testo tutela queste aree».
Lungo la costa, però, il pericolo di scempi è concreto?
«Tocchiamo un tema che la Regione Liguria ha presente più di ogni altra, visto che il 95% popolazione è addensato in un tratto sottilissimo di costa. Il fatto che dagli interventi siano esclusi centri storici (quindi i borghi marinari) e aree dichiarate inedificabili pone già un certo riparo. In più l’intesa dice che le Regioni possono trovare forme più adeguate al proprio territorio, per garantirne la tutela».
Capitolo demolizioni: con quali criteri si sceglieranno in Liguria gli immobili da “rottamare”?
«Il criterio dell’età dell’immobile è stato accantonato perché ci si è resi conto che ci sono splendidi volumi degli anni Trenta, così come “mostri” di età molto più recente, penso ad esempio alle case popolari realizzate negli anni Sessanta in Liguria. La Regione dirà in quali aree la “rottamazione” non è ammessa. In tutte le altre starà al privato valutare se sia economicamente vantaggioso affrontare le spese di demolizione e ricostruzione di un immobile per aumentarne la cubatura del 35%».
Sull’edilizia sociale come si muoverà la Regione Liguria?
«Abbiamo fatto un piano straordinario di recupero di alloggi popolari che non erano utilizzati, Ci siamo inoltre dotati di strumenti che consentono ai comuni di varare piani di “social housing” che mettono insieme aiuti per il pagamento del canone, nuove case e recupero di vecchi edifici. Ma il vero piano casa decollerà solo quando il governo stanzierà la somma promessa di 500 milioni di euro».
Fonte: www.ilsecoloxix.it