Sanremo: la città dei fiori è in continuo miglioramento…

Piazza Colombo a Sanremo, entro la prossima settimana scatterà la riqualificazione

Sanremo – L’attuale pavimentazione del solettone sarà coperta da una sorta di “scacchiera” formata da tasselli in legno e in erba sintetica, per costituire un giardino urbano che sarà abbellito da alberelli di leccio in vaso e da un’illuminazione scenografica

Entro la prossima settimana scatterà la riqualificazione di piazza Colombo di Sanremo fortemente voluta dal sindaco Maurizio Zoccarato. L’attuale pavimentazione del solettone sarà coperta da una sorta di “scacchiera” formata da tasselli in legno e in erba sintetica, per costituire un giardino urbano che sarà abbellito da alberelli di leccio in vaso e da un’illuminazione scenografica. Gli esercizi pubblici saranno chiamati a spostare i loro dehors sul nuovo terrazzo, che sarà abbellito con le opere dei writers.

Riqualificazione a Sanremo dell’asse corso Mombello-Santa Tecla, lavori sino al 2015

Sanremo – Per corso Mombello è previsto l’allargamento dei marciapiedi laterali fino a 5 metri: i giardini centrali manterranno l’attuale configurazione. A Pian di Nave verrà realizzata un piazza pedonale sul mare

Approvato ieri dalla giunta Zoccarato il progetto definitivo da 3 milioni e 250 mila euro per la riqualificazione a Sanremo dell’asse corso Mombello-Santa Tecla, inserito nel piano “Pigna mare” finanziato dalla Regione con 9 milioni di euro. Si pensa di far partire i lavori nel prossimo autunno. Per portare a termine l’opera ci vorrano un paio di anni, per cui si arriverà al 2015. Per corso Mombello è previsto l’allargamento dei marciapiedi laterali fino a 5 metri: i giardini centrali manterranno l’attuale configurazione. A Pian di Nave verrà realizzata un piazza pedonale sul mare.

Fonte: Riviera24

Proprio in Corso Mombello, nel centro di San Remo,  all’interno di uno storico Palazzo, la nostra agenzia immobiliare di Sanremo propone questo ottimo affare in vendita:

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Il prezzo di questo appartamento signorile in vendita a Sanremo è ulteriormente trattabile….

L’agenzia immobiliare Casamare di Sanremo si trova in Via Matteotti n. 24, nel centro di Sanremo e dispone di diversi appartamenti e ville in vendita a Sanremo. Potete contattare la nostra agenzia allo 0184 574262 o vistare http://www.casamare.net/it

Festival di Sanremo 2012, il programma delle 5 serate

Martedì 14 febbraio partirà il Festival di Sanremo 2012 con la gara per i cantanti della categoria Artisti. Al termine andaranno avanti i 12 cantanti più votati dalla giuria demoscopica, 2 gli esclusi.

Prima serata: martedì 14 febbraio
Partirà la gara per i cantanti della categoria Artisti. Al termine andaranno avanti i 12 cantanti più votati dalla giuria demoscopica, 2 gli esclusi.

Seconda serata: mercoledì 15 febbraio
I 12 ancora in gara si esibiranno nuovamente e ancora una volta si procederà all’esclusione di 2 artisti. A fine serata resteranno in 10. Inizierà anche la competizione dei giovani di SanremoSocial, con alcune eliminazioni.

Terza serata: giovedì 16 febbraio
Serata dedicata ai duetti con tema dedicato all’Italia: anche gli artisti già eliminati proporranno la versione personalizzata di un grande successo musicale italiano.
SanremoSocial continuerà con le modalità della serata precedente. Ci saranno i primi ripescaggi: due dei 4 artisti eliminato rientreranno in gara.

Quarta serata: venerdì 17 febbraio
I 12 artisti in gara proporranno una nuova versione della loro canzone.
Alla fine 10 artisti accederanno alla serata finale. Per SanremoSocial saranno proclamati i 4 finalisti.

Quinta serata: sabato 18 febbraio
Da 10 si scenderà 3 finalisti che dovranno esibirsi ancora una volta prima della votazione finale del pubblico.

Questi i 14 cantanti in gara nella categoria Artisti:

Nina Zilli, Per sempre e Never never never (Grande grande grande) con Skye dei Morcheeba
Samuele Bersani, Un pallone e My sweet Romagna (Romagna mia) con Goran Bregovic
Dolcenera, Ci vediamo a casa e My life is mine (Vita spericolata’) con Professor Green
Pierdavide Carone e Lucio Dalla, Nanì e Anema e core con Mads Langer
Irene Fornaciari, Il mio grande mistero e I who have nothing (Uno dei tanti) con Brian May
Emma, Non è l’inferno e If paradise is half as nice (Il paradiso) con Gary Go
Matia Bazar, Sei tu e Speak sofly love (tema de Il Padrino) con Al Jarreau
Noemi, Sono solo parole e To feel in love (Amarsi un po’) con Sarah Jane Morris
Francesco Renga, La tua bellezza e El mundo (Il Mondo) con Sergio Dalma
Arisa, La notte e Que serà (Che sarà) con Josè Feliciano
Chiara Civello, Al posto del mondo e You don’t have to say you love me con Shaggy
Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, Respirare e Auf Der Welt con Nina Hagen
Eugenio Finardi, E tu lo chiami Dio e Surrender con Noa
Marlene Kuntz, Canzone per un figlio e The world became the world’ con Patti Smith

Da: imfromim.it

Ecco che Sanremo si prepara per il Grande Evento dell’anno: “Il Festival”, in diretta dal cuore della città, il “salotto” di Sanremo: Corso Matteotti, o come tutti la chiamano: “Via Matteotti”.

E dove poteva essere ubicata la nostra agenzia di Sanremo, se non nella strada con più grande visibilità di tutta la Liguria, da sempre ricca di turisti italiani e stranieri…. L’agenzia immobiliare CASAMARE a Sanremo è naturalmente in Via Matteotti al numero 24!

Vi Aspettiamo dal Lunedi al Sabato e anche la Domenica previo appuntamento (anche durante la settimana del Festival…) 

Che cos’è l’ IMU – Imposta Municipale Unica

L’IMU è l’ Imposta Municipale Unica e:

  • entra in vigore a decorrere dal 2012 fino al 2014
  • riguarda i proprietari di immobili, i  titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili
  • riguarda i fabbricati, i terreni, le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
  • sostituisce l’ Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ addizionale comunale Irpef (per gli immobili non locati) – L’ ICI .
  • Le Aliquote sono :  aliquota base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3 punti percentuali –  Aliquota dello 0,4% (4 per mille) per l’abitazione principale e  relative pertinenze  (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7),  che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali –
  • I Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% (4 per mille) per gli immobili locati –
  • Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché a un’ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26  anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro).
  • I Comuni possono elevare la detrazione, fino a concorrenza  dell’ imposta dovuta.
  • La base imponibile è : la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:  160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 –  140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle  categorie  catastali C/3, C/4 e C/5 – 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 – 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) – 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
  • Quando si versa :  In due rate: 16 giugno e 16 dicembre (salvo diverse disposizioni comunali)

Le Agevolazioni al 55% sono state prorogate fino al 31.12.2012

L’Anit spiega che nel Decreto Anti Crisi firmato da Napolitano è stata inserita all’ultimo la proroga del provvedimento del 55% fino al 31 dicembre 2012 con l’attuale apparato normativo.

Secondo quanto riferisce l’Anit, nel Decreto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il testo dell’art. 4 nella parte concernente le detrazioni cita: Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. L’articolo 1 comma 48 della Legge di stabilità 2011 non faceva altro che prorogare il provvedimento delle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti dal dicembre 2010 al dicembre 2011, allungando gli anni di detrazioni a 10.

Questo significa che per il 2012 nulla cambia: non cambia la percentuale di detrazione, non cambiano le opere detraibili, non cambiano gli anni di detrazione, non cambiano probabilmente le modalità ma soprattutto non cambia il clima di incertezza e l’impossibilità di effettuare interventi più importanti (anche dal punto di vista energetico) che in un solo anno non sono programmabili né tanto meno realizzabili.

Visto il periodo di crisi e viste le priorità del nuovo governo potremmo ritenere positivo questo piccolo risultato, ma non possiamo dimenticare tutti gli studi, le discussioni, le analisi economiche, energetiche e ambientali che hanno portato a definire degli obiettivi nel PAEE 2012. I risultati di questi gruppi di lavoro non possono essere dimenticati: ci auspichiamo che venga previsto in un prossimo documento legislativo un provvedimento più strutturato e soprattutto idoneo agli scopi di salvaguardia dell’ambiente ma soprattutto di aiuto alla ricrescita del settore edile.

Pietro Giordano, Adiconsum, spiega che «come risulta dai dati Enea, su 1 milione di interventi in 4 anni per 10 miliardi di euro di investimenti in 4 anni, il risparmio energetico conseguito al 2010 è stato di 5000/6000 GWh/anno e l’occupazione attivata è stata pari a 50000 posti di lavoro ogni anno. Gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni produce un risparmio anche in termini di penali da pagare come Paese, nel caso in cui non si raggiungessero gli obiettivi previsti per il 2020 (20% di risparmio energetico)».

Fonte: Newspages.it

Agevolazione prima casa: rinuncia al trasferimento

Agevolazione prima casa: rinuncia al trasferimento

Rinunciare all’agevolazione “prima casa” è possibile se il richiedente non riesce a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’abitazione.
Questa opportunità è concessa, come chiarisce la risoluzione 105/E diffusa lo scorso 31 ottobre dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che il trasferimento di residenza costituisce una dichiarazione di intenti, cui l’acquirente si impegna a tener fede in un momento successivo alla stipula dell’atto.
Non è invece possibile rinunciare volontariamente all’agevolazione nel caso in cui risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento dell’acquisto. In tal caso, infatti, la dichiarazione di essere nelle condizioni che legittimano la fruizione del beneficio, fatta al momento della compravendita, risulterebbe mendace.

18 mesi per richiedere la revoca
Entro diciotto mesi dall’atto di acquisto dell’immobile è, quindi, possibile rinunciare all’agevolazione “prima casa” senza incorrere nell’applicazione di sanzioni.
Non essendo ancora decorsi i termini, infatti, al contribuente non può essere imputato il mancato adempimento dell’impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo comune.

Come ottenere la revoca
L’acquirente che non intende adempiere all’impegno di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto è tenuto a presentare istanza di revoca all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.
Questa istanza deve essere presentata sia se l’atto è stato assoggettato ad imposta di registro sia in caso di applicazione dell’Iva.
Ricevuto l’avviso di liquidazione, basterà versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, oltre che gli interessi maturati a partire dalla data di stipula del contratto.

Fonte: Newspages

Riapertura termini per la rivalutazione delle aree edificabili

L’art.7, comma 2, lett.dd-gg, del D.L. 70/2011 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di
diverse proroghe e riaperture di termini.

In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° luglio 2011, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno
2012, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giungo di ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014.

In sede di conversione in legge del citato D.L., tale possibilità è stata estesa alle società di capitali, ma limitatamente all’ipotesi in cui i relativi beni, “per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli artt.5 e 7 della legge 448/2001” (che, in assenza di ulteriori
precisazioni, dovrebbe corrispondere al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2002), siano stati oggetto di misure  cautelari,  per  poi  tornare,  all’esito del giudizio, nella piena titolarità delle medesime società.

Al di fuori di questo caso specifico, resta fermo che la possibilità di rivalutazione non è ammessa ai titolari di reddito d’impresa,  essendo  consentita  per  i  soli  soggetti  non esercenti attività commerciale, relativamente alle aree (edificabili o agricole) ed alle
partecipazioni, da questi possedute alla data del 1° luglio 2011.
Circa la possibilità di recupero della sostitutiva già pagata in occasione delle precedenti rivalutazioni, già l’originario testo del decreto legge ha introdotto importanti novità, confermate anche a seguito della conversione in legge del provvedimento.

In particolare, per coloro che si sono già avvalsi della facoltà di rivalutare le suddette aree ed intendano avvalersi nuovamente del beneficio, sono alternativamente riconosciute:

–  la  possibilità  di  detrarre  dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa

–  la  possibilità  di  chiedere  il  rimborso  della  imposta  sostitutiva  già  pagata, entro 48 mesi (ai sensi dell’art.38 del  D.P.R.  602/1973),  decorrenti  dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.

L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base alla nuova rideterminazione effettuata.
La possibilità di richiesta di rimborso, con le  stesse  modalità  e  termini  di  cui  al  punto precedente, è riconosciuta anche per i versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto legge (ossia entro il 14 maggio 2011). In sostanza, viene ammessa
la facoltà di chiedere il rimborso anche per i contribuenti che abbiano, nel passato, operato una seconda rivalutazione dei propri immobili, ma che non intendano aderire all’attuale rideterminazione.

Anche questi potranno richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già  pagata, entro 48 mesi decorrenti dalla data  di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
Nei casi in cui, alla data del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), siano già decorsi 48 mesi dal  versamento  dell’imposta  sostitutiva relativa all’ultima rivalutazione effettuata, la richiesta di rimborso può essere comunque fatta entro il
termine di 12 mesi a decorre dalla medesima data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14 maggio 2012).
Le nuove disposizioni, in materia di recupero dell’imposta sostitutiva versata nelle precedenti rideterminazioni, superano  quindi il passato orientamento dell’Amministrazione finanziaria che  escludeva  qualsiasi  forma  di  compensazione dell’imposta e limitava la possibilità di richiederne il rimborso, ai sensi dell’art.38 del DPR 602/1973, solo nell’ipotesi in cui non fossero ancora trascorsi 48 mesi dal termine
di versamento della stessa.

Fonte: Ance