Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, è stato pubblicato il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”. Il decreto-legge, all’art. 26 introduce modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, che avranno, in ogni caso, effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Con la modifica del comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si stabilisce che gli atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, da i tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 Euro.
In sostanza – a decorrere dal 1° gennaio 2014:
- Le aliquote dell’imposta di registro relative ai trasferimenti di prima casa passeranno dal 3 al 2%.
- Per gli immobili “di lusso” si passerà invece dal 7% al 9% (l’aumento si applica anche per seconde case, capannoni, etc.).
- Al 9% arriveranno anche i terreni edificabili (oggi all’8%) e quelli agricoli (oggi al 15%).
- Diminuiranno, invece, le imposte ipotecaria e catastale, passando dall’attuale misura (proporzionale – 2% e 1% – o fissa – 168,00 euro – a seconda dei casi), all’importo fisso di 50 Euro per ciascuna.
- L’art. 26, al secondo comma, dispone inoltre che l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa di 168,00 Euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014, è elevato a 200,00 Euro.
Anche tale disposizione avrà effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla stessa data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Fonte: Fiaip