Nascita e storia antica di Bordighera

La nascita di Bordighera: “Bordigueta”

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Può succedere, a volte di visitare luoghi o di abitare in località di cui non ne si conoscono i fatti, le vicende o gli avvenimenti storici,e quindi iniziano le ricerche. Con questo articolo, scritto dalla redazione di Bordighera.net,
sito di informazione della “città delle palme”, vogliamo far conoscere a tutti voi le gesta e le avventure di chi, prima di noi, ha abitato sulla costa della Riviera Ligure di ponente.

Abbiamo sempre creduto che Bordighera fosse stata fondata nel 1470 dalle famose 32 famiglie (32 fuochi), trasmigrate dal Borghetto ed insediatesi sul Capo Sant’Ampelio,a formare una nuova comunità, magari un po’ più autonoma, rispetto alla rimanente zona Intemelia.

Ma alcuni studi della professoressa Anna Maria Ceriolo Verrando lasciano pensare ad un insediamento precedente, almeno di duecento anni. Da alcuni rogiti formalizzati dal notaio Giovanni di Amandolesio, tra il 1256 ed il 1264, risulta appunto la sicura esistenza di una piccola “Villa de Burdigueta”, duecentesca,
situata su Capo Sant’Ampelio, proprio nell’area dell’attuale paese vecchio. Tali atti notarili fanno riferimento alla compravendita di terreni ubicati nella zona denominata Burdigueta e coltivati prevalentemente a fichi, viti e altri alberi da frutta.
Scopriamo così che un certo Obertus Porrus de Burdigueta cede una pezza di terra alla figlia Verdana il 26 marzo 1258. Troviamo poi una sentenza giudiziale del 20 dicembre 1259 che fa riferimento alla cessione di un terreno a tal Guillelmus Barberius de Burdigueta,
il quale lo acquistò accendendo un prestito su pegno; terreno “positam in vallono de Montenigro”.

Un altro interessante riscontro che la Ceriolo ha acquisito riguarda l’atto con cui il 24 settembre 1262, Benfaita uxor q. Iacobi Baaluchi, dona al proprio figlio, Obertus Baaluchus de Burdigueta,
un terreno con casa, situato in monte de Burdigueta, in cambio dell’impegno da parte di lui a mantenerla vita natural durante. Queste notizie, seppur frammentarie e limitate nell’ambito rurale fondiario, confermano la presenza di una Burdigueta duecentesca, formatasi sulla parte sommitale del Capo S.ant’Ampello
all’interno di una posizione amministrativa di piccola villa dipendente da Ventimiglia. Tra i vari nuclei familiari citati in questi atti notarili (i Gaia, Oberto e Ottone; Oberto Porro e la figlia Verdana; il barbiere Guglielmo con la moglie Rica; Guglielmo Coarubeo e sua moglie Benvenuta; la vedova Richelenda con suo figlio Giovanni),
spicca quello di Oberto Baaluco con sua madre Benfatta i cui discendenti (Ludovicus Ballaucus, Bartholomeus Ballaucus) troveremo poi tra i 32 capifamiglia partecipanti alla rifondazione della Bordigheta nel 1470. E’ probabile che gli attuali Ballaucco siano proprio i discendenti di quelle famiglie.

La cura religiosa della piccola comunità era naturalmente assolta dai custodi della vicina chiesa di Sant’Ampelio. Ma l’antica abbazia benedettina, coinvolta negli eventi del 1239 (la distruzione della turrem Sancti Ampelii, forse danni alle altre strutture del convento ed alla chiesetta, il probabile conseguente esodo dei monaci)
subì negli anni seguenti, verso la metà del XIII secolo, un cambiamento di giurisdizione ecclesiastica, sciogliendo il legame con l’abbazia-madre di Montmajour e diventando prepositura dell’ordine dei Canonici di Sant’Agostino della diocesi ventimigliese; canonici con a capo un prepositus, appunto facente funzioni di prevosto della comunità bordigotta.
Lo attestano alcuni altri rogiti dell’Amandolesio: il 13 maggio 1260 Paulo preposito Sanctii Ampelii funge da testimone alla ripartizione delle prebende della Chiesa di Ventimiglia; ed il successivo 12 agosto lo stesso Paolo assiste, nella loro casa ad Burdigetam, il Coarubeo e sua moglie, come consigliere e testimone per la vendita di un loro terreno,
sito in Vallebona.

Si riscontra poi l’esistenza di Bordigheta alla fine del XIII secolo, in una bolla di papa Bonifacio VIII, indirizzata all’arcivescovo di Genova Jacopo da Varagine, datata 6 novembre 1296, in cui si prospetta un ulteriore passaggio giurisdizionale ecclesiastico di Sant’Ampelio, allora definito “in decadenza spirituale e materiale”
(spiritualiter et temporaliter est collapsum et gravatum onere debitorum), all’abbazia benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte, quindi alla diocesi genovese. In questo documento si conferma anche la posizione reciproca del convento e del paesino: monasterium Sancti Ampelii subtus Burdigueta.
Se resta indeterminata la consistenza numerica, certo modesta, della comunità bordigotta alla metà del Duecento, questa ammonta a 15 fuochi poco prima della metà del XIV secolo, secondo il focatico provenzale del 1340 (De Villa Bordighete, pro focis XV: libr. I, sol. X). Per ora non sappiamo fino a quando sia stentatamente sopravvissuto questo piccolo borgo.

Teniamo presente, tuttavia, la serie delle epidemie ciclicamente succedutesi nella regione ligure-provenzale: “la peste nera” del 1348-50, l’altra peste di fine secolo e, nel quadro generale di una tendenza demografica negativa perdurante nella prima metà del XV secolo, l’epidemia del 1416 e la “grande peste” iniziata nel 1451.
Possiamo presumere che, comunque sia avvenuto, gradualmente o rapidamente, lo spopolamento della Bordighera medievale abbia determinato la perdita della sua condizione di villa, di comunità organizzata, pur restando abitato il suo territorio, ormai connotato dal toponimo assunto dall’area della villa, a partire dalla metà del XIII secolo.
Nel 1470 saranno 32 i capifamiglia partecipanti alla solenne rifondazione tardo medievale. Integrando il dato fornito dagli Annali genovesi del Giustiniani nel 1537, confrontiamo i 42 fuochi (circa 190 persone) attestati da un documento del 1505, con i 100 fuochi rilevati nel 1537, constatando il ragguardevole incremento della popolazione bordigotta nei due decenni intercorsi.

Nel 1545 il Catasto della Magnifica Comunità di Ventimiglia registra i nomi di 112 capifamiglia, proprietari a Bordigheta, 22 dei quali però, non residenti nel paese (quindi 90 fuochi). Infine il censimento fiscale indetto dal Banco di San Giorgio per la zona di Ventimiglia nel 1561, indica con precisione a Bordighera 87 fuochi ed in totale 421 persone,
distinguendo inoltre numericamente i capifamiglia, le donne, i vecchi ed i ragazzi sotto i vent’anni. Si nota così intorno alla metà del XVI secolo, una lieve flessione demografica di assestamento dopo l’intesa crescita seguita alla rifondazione.

Fonte: Bordighera.net a cura di Anna Maria Ceriolo Verrando.

Nuovi uffici per la nostra agenzia immobiliare a Bordighera

LiguriaHomes Casamare | Knight Frank a Bordighera

Lo scorso Sabato 5 Dicembre 2015 abbiamo inaugurato i nostri nuovi uffici a Bordighera: la nostra agenzia immobiliare si è infatti spostata sempre sulla via principale, Via Vittorio Emanuele, ma al numero civico 96, sotto i portici.

L’inaugurazione dei nuovi uffici coincide inoltre con la scelta di aggiungere al nostro marchio il prestigioso brand immobiliare “Knight Frank”, già presente nel nostro ufficio di Sanremo, che dal 1896 rappresenta nel Mondo il più alto standard di qualità dei servizi immobiliari. Per conoscere cosa vuol dire affidarsi ad una agenzia immobiliare associata a Knight Frank, potete visitare questo link: www.liguriahomes.com/it/proprieta-allestero

Il numero di telefono per contattare i nostri agenti immobiliari a Bordighera è sempre lo 0184.264764

Tutte le case in vendita a Bordighera e in tutta la Liguria sono visionabili, come sempre, al seguente indirizzo: www.liguriahomes.com

 

Detrazione per l’acquisto da impresa in classe A o B

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Una interessante novità introdotta con la Legge di Stabilità 2016 è il Bonus per l’acquisto di una eco-casa dal costruttore.

L’acquirente che nel 2016 compra direttamente dall’impresa di costruzione una casa, nuova o ristrutturata, in classe energetica A o B, avrà diritto ad una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata.

Acquistando, per esempio, un’abitazione da destinare a prima casa che costa 100 mila euro, l’Iva al 4% ammonterà a 4 mila euro. Lo sconto Irpef per l’acquirente sarà pari a 2 mila euro, cioè la metà dell’Iva versata. Il rimborso avverrà in dieci anni con rate di pari importo. Se, invece, l’abitazione che costa 100 mila euro non deve essere utilizzata come prima casa, l’Iva ammonterà al 10%, quindi si dovranno versare 10 mila euro. In questo caso, l’acquirente potrà usufruire di uno sconto Irpef pari a 5 mila euro.

Detrazione sulle ristrutturazioni, Bonus Mobili e Bonus Mobili per gli under 35

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Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 sono stati prorogati la detrazione fiscale del 50% per la ristrutturazione e il Bonus mobili. E’ stato anche introdotto il nuovo Bonus Mobili per le giovani coppie. Ecco il dettaglio.

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 50% sugli interventi di ristrutturazione. Confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e le 10 rate annuali per il rimborso. Sono detraibili le spese per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Prorogato inoltre fino al 31 dicembre 2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10 mila euro rimborsabile in 10 anni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica destinati ad arredare un’abitazione sottoposta a ristrutturazione.

La novità è invece il nuovo Bonus Mobili per le giovani coppie: alle giovani coppie che acquistano la prima casa sarà riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili per un ammontare complessivo fino a 16 mila euro. Per poter richiedere la detrazione non sarà necessario ristrutturare e almeno un componente della coppia dovrà avere meno di 35 anni. Non ci sarà distinzione tra coniugi e coppie di fatto.

Ecobonus del 65% prorogato per tutto il 2016

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Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 sono diversi i Bonus per la casa. Uno di questi è la proroga del bonus del 65% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico qualificato degli edifici, per le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per le misure antisismiche (detrazione Irpef ed Ires del 65%).

Prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di miglioramento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici.

Sono detraibili le spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica, comprese schermature solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti più efficienti e i lavori preventivi di adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003).

La detrazione sarà estesa anche all’acquisto, installazione e messa in opera degli impianti domotici.

Potranno usufruire della detrazione del 65% anche gli Istituti Autonomi Case Popolari che nel 2016 sosterranno spese per interventi sugli immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per i lavori di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni, i condòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese che realizzano gli interventi. Le modalità operative saranno definita in dettaglio dall’Agenzia delle Entrate.

 

“Rent to buy”: ecco come si dividono le spese

Ecco come si dividono le spese nel «rent to buy»

Durante il contratto gli oneri straordinari spettano a chi mette in vendita l’immobile. Prendere in “affitto” un immobile, con la possibilità di diventarne proprietari entro una certa data, imputando a prezzo di acquisto una parte del canone indicata nel contratto. Se questa è in sintesi la definizione del cosiddetto rent to buy, il decreto Sblocca Italia (Dl 133/14, art.23,) che ha introdotto la formula nel nostro ordinamento) disegna in realtà uno schema nuovo, che non è la semplice somma di locazione e compravendita. Con un assetto autonomo rispetto al contratto di affitto “ordinario”, e slegato ad esempio dalle norme vincolistiche imposte su durata minima, rinnovo automatico, disdetta, eccetera. Uno schema nel quale i rapporti tra concedente e conduttore sono regolati con il richiamo alla disciplina dell’usufrutto. Quali sono allora gli obblighi e i diritti delle parti? Il tema è tra quelli affrontati all’interno della Guida pratica per il cittadino presentata ieri a Roma dal Consiglio nazionale del Notariato insieme alle principali associazioni dei consumatori.

Il contratto di rent to buy (rtb) contiene una precisa descrizione dell’immobile. Se questo è arredato, il conduttore deve fare l’inventario: ma non si tratta di un compito inderogabile, così come si può anche evitare di fornire un’idonea garanzia. Che di solito, è la stessa prevista per la locazione, cioè un deposito cauzionale non superiore a tre mensilità: questa cauzione si calcola sulla sola parte di canone relativa all’uso dell’immobile, e alla fine va restituita con gli interessi legali, o eventualmente imputata al prezzo di cessione. Delle due fasi in cui si articola il rtb – concessione del “godimento” della casa e trasferimento della proprietà – la seconda è infatti solo eventuale; e l’inquilino, al termine del periodo stabilito (“garantito” dalla trascrizione, vedi schede in alto), è libero di scegliere se acquistare o meno. Nel frattempo a carico del conduttore sono le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria dell’immobile, comprese le parti comuni in condominio. Nell’ordinaria manutenzione sono incluse le riparazioni di elementi accessori degli immobili, che si deteriorano per il loro normale uso, e quindi le spese relative per esempio interruttori, rivestimenti, sanitari, rubinetterie, eccetera.
Di regola, invece, le riparazioni straordinarie dell’immobile e delle eventuali parti condominiali sono a cura del proprietario. Tranne quelle «rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione» da parte del conduttore (art. 1004 c.c.). Per riparazioni straordinarie si intendono quelle per assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, per la sostituzione delle travi, il rinnovamento anche solo di una parte dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostengo o di cinta; e anche tutti gli interventi su parti strutturali degli edifici, e per la sostituzione degli impianti (elettrico, idraulico, di riscaldamento, e così via).
Sulle somme spese, tuttavia, il conduttore deve corrispondere al proprietario gli interessi, come previsto dall’articolo 1005 c.c., per tutta la durata del rapporto (in mancanza di diverso accordo, il saggio di interesse è fissato dalla legge e attualmente pari allo 0,5%). Ma se il proprietario si rifiuta di eseguirle o le ritarda senza giusto motivo? Dopo averlo comunicato, il conduttore può farle eseguire di tasca sua, con diritto a vedersele rimborsate alla fine del rapporto. Le parti rispondono in solido degli oneri condominiali: se una delle due non paga la propria quota, insomma, l’amministratore può rivolgersi all’altra e pretendere il pagamento complessivo. Le legge non disciplina invece la ripartizione del compenso dovuto all’amministratore stesso; ma il servizio può farsi rientrare tra le spese ordinarie e quindi a carico del conduttore.

Il proprietario deve assicurare (e non pregiudicare) al conduttore il godimento dell’immobile. E procedere alla vendita nel caso questi intenda acquistare entro i termini convenuti. Se non lo fa, l’inquilino può portare a termine l’affare chiedendo una sentenza sostitutiva del rogito. O domandare la risoluzione del contratto e ricevere la parte dei canoni pagati quale corrispettivo del prezzo di vendita, più gli interessi legali (oltre a una penale aggiuntiva, se prevista). Da parte sua, il conduttore ha il principale obbligo di pagare il canone stabilito. Se ci ripensa, o interrompe il versamento per un numero minimo di rate pattuito (non inferiore a un ventesimo del loro ammontare complessivo), il proprietario ha diritto alla restituzione dell’immobile e – se non previsto diversamente – acquisisce per intero i canoni versati, a titolo di indennità. Mentre può chiedere l’adempimento in forma specifica (art.2931 c.c., cioè un’esecuzione forzata) nel caso l’inosservanza dell’inquilino riguardi un “obbligo di fare”, come quello di curare la manutenzione ordinaria.

Quando l’affare non si conclude, l’immobile va infine restituito nello stato in cui lo si è trovato.
Se alla riconsegna si riscontrano dei guasti, può esser trattenuto l’eventuale deposito cauzionale, con diritto del proprietario a pretendere il maggior danno. La descrizione puntuale di cauzioni, diritti di recesso, penali, e altre clausole “cautelative”, che la legge lascia liberi di inserire, si intreccia con il problema di definire la parte di canone “imputabile a corrispettivo”. È quello, sottolineano i notai, l’aspetto più delicato da affrontare in fase di trattativa contrattuale, visti i contrapposti interessi in gioco.

VANTAGGI E SVANTAGGI DELL’AFFITTO CON RISCATTO

1 – Il «contratto tipo» nel decreto Sblocca Italia

È un nuovo tipo di contratto, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto Sblocca Italia (Dl 133/14, convertito in legge 164/14). In base al quale il proprietario-venditore consegna fin da
subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, dietro pagamento di un canone che comprende due distinte quote: una a copertura dell’utilizzo e l’altra da imputare a prezzo finale di vendita (pre-fissato). Dopo un lasso di tempo indicato nel contratto, il conduttore può decidere se acquistare l’immobile, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati e saldando l’eventuale differenza.

2 – Meno vincoli rispetto alla locazione ordinaria

Il venditore mantiene la proprietà dell’immobile fin quando non viene pagato l’intero prezzo pattuito. Nel frattempo, non tiene inutilizzato l’alloggio e può addebitare i costi di gestione ordinaria al conduttore. Non è però soggetto all’applicazione della disciplina vincolistica della locazione (dettata dalle leggi 392/78 e 431/98) e quindi alle regole relative a durata minima del contratto, automatico rinnovo, eccetera. A fronte del rinvio dell’effettiva vendita, riceve poi un beneficio economico: il diritto di incassare il canone nella sua duplice componente.
3 – Chi compra è garantito dalla trascrizione

Il futuro acquirente può godere subito dell’immobile e cominciare a pagarlo ratealmente. Ma la legge prevede che egli abbia solo la facoltà e non l’obbligo di comprare entro il termine pattuito. La trascrizione del contratto, la cui efficacia “prenotativa” si prolunga per l’intera durata dell’accordo (senza eccedere i dieci anni), gli offre inoltre una protezione contro la vendita a terzi e altri “inconvenienti” (ipoteche, pignoramenti). E durante il periodo di utilizzo dell’immobile, i costi a suo carico sono limitati alla sola manutenzione ordinaria; mentre il carico fiscale, per imposte dirette e locali, rimane a carico del venditore

4 – Il proprietario non ha certezze sulla cessione

I costi per le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. E se intende acquistare una nuova abitazione durante il rapporto di rent to buy, non può fruire dei benefici prima casa. Il venditore non può inoltre imporre al conduttore l’obbligo di comprare: può al massimo trattenere i canoni pagati a titolo di corrispettivo, se non viene completato l’acquisto. In caso di mancata restituzione dell’immobile, una volta cessati gli effetti del contratto (per scadenza del termine, per risoluzione, recesso, eccetera), dovrà invece ricorrere all’autorità giudiziaria, attivando un procedimento “ordinario” di rilascio.

5 – Si paga anche per la svalutazione del bene

Durante il periodo di godimento, il futuro acquirente viene escluso dalle tutele connesse alla disciplina vincolistica propria della locazione. Se decide di non dar seguito all’acquisto, perde inoltre la componente da imputare al prezzo finale così come pattuita nel contratto. Si tratta di una somma che può risultare alla fine consistente, nel caso la rinuncia all’esercizio del diritto di acquisto avvenga dopo un lungo periodo di utilizzo dell’immobile. E nel caso il canone comprenda anche una quota di ammortizzamento (a compensare il minor valore di mercato dell’immobile).

(Dario Aquaro, Il Sole 24ORE – Casa24, 3 dicembre 2015)