Riscaldamenti centralizzati: Termovalvole obbligatorie

Scatta – per i condomini che ancora non hanno provveduto a mettersi in regola – l’ultimo appello per intervenire in tempo utile (cioè nei mesi estivi) sugli impianti termici e installare valvole e contabilizzatori, obbligatori dal 1° gennaio 2017.

Ma a cosa servono le valvole e chi è soggetto all’obbligo?

La tecnologia è presente sul mercato da tempo e, se ben utilizzata, consente importanti risparmi, perché restituisce in mano al singolo inquilino la possibilità di calibrare il calore in casa a seconda delle necessità effettive, pagando in rapporto ai consumi (oltre ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia comune). Dal punto di vista tecnico, la termoregolazione consiste nell’aggiunta, su ogni radiatore, di una specifica valvola, che è in grado di dosare il flusso di acqua calda nell’apparecchio e che, attraverso una testina termostatica (su cui sono presenti numeri corrispondenti a determinati valori in °C), programma una temperatura limite, oltre la quale il termosifone si spegne. La contabilizzazione serve, invece, a misurare i consumi delle diverse unità immobiliari (e a fare in modo che ciascuno, poi, paghi in rapporto all’effettivo prelievo) e consiste nell’applicazione di un apparecchio o su ogni termosifone (se l’impianto di riscaldamento del palazzo è a colonne montanti, cioè con diversi tubi che salgono dalla caldaia per il fabbricato indipendentemente dalle singole unità, come accade negli immobili di vecchia concezione) o all’ingresso delle tubazioni nell’alloggio (se la distribuzione è “a zona”, simile cioè a quella dell’energia elettrica). L’installazione di valvole e contabilizzatori non richiede comunque lavori di muratura.

L’obbligo è da ottemperare entro fine anno, come prescrive il Dlgs 102/2014, che recepisce in Italia la Direttiva 2012/27/UE. E riguarda tutti i condomini con riscaldamento centralizzato, a meno di motivati e certificati impedimenti tecnici.

In particolare, se l’impianto è a distribuzione orizzontale il decreto impone che siano le imprese che forniscono il carburante a installare i singoli contatori. In caso, invece, di impianto a distribuzione verticale, il cliente finale può scegliere di affidare la gestione del servizio a un operatore diverso dall’azienda di fornitura. Chi disattenderà i termini di legge rischia sanzioni da 500 a 2.500 euro. Nel caso in cui il contatore singolo sia unico (distribuzione orizzontale) è la ditta fornitrice soggetta alla multa. Altrimenti la sanzione va moltiplicata per tutte le unità immobiliari presenti nel palazzo, con in aggiunta una uguale ammenda a carico del condominio. I controlli spettano (secondo il Dpr 16 aprile 2013) alle Regioni e alle Province autonome (o agli enti da queste delegati).

Per quanto riguarda, infine, i costi, molto dipende da cosa si sceglie di installare. Sul mercato esistono diversi modelli di valvole termostatiche e cronotermostatiche, che permettono di regolare le temperature a seconda delle ore del giorno. Così anche i ripartitori sono disponibili con tecnologie diverse: ne esistono dotati di sistemi di trasmissione radio, che comunicano i dati sul calore erogato dal calorifero a una centralina posta nelle parti comuni dell’edificio. È dunque difficile generalizzare: ipotizzando, tuttavia, una spesa media di 120 euro a calorifero, compreso il costo per l’adeguamento delle pompe di circolazione dell’impianto condominiale da portata fissa a portata variabile, in un appartamento di 80/90 mq con 5 caloriferi, la spesa sta sotto il migliaio di euro. Occorre, infine, tenere conto che le termovalvole beneficiano della possibilità di detrazione fiscale. Queste le percentuali valide fino al 31 dicembre prossimo: al 65% in caso di contestuale sostituzione della caldaia; al 50%, come ristrutturazione edilizia, nel caso di interventi sui singoli caloriferi.

Fonte: IlSole24ore

L’Agenzia delle Entrate chiarisce dubbi su spese detraibili e deducibili

Con la circolare n. 3/E del 2 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili formulati dai Caf e dagli operatori.

casa e spese

Spese per la sostituzione caldaia e sanitari
Il documento di prassi chiarisce che i contribuenti che vogliono sostituire la caldaia possono accedere al bonus arredi legato a lavori di ristrutturazione poiché l’intervento è diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e quindi come tale si qualifica come “manutenzione straordinaria”.
Per quanto riguarda la sostituzione dei sanitari e in particolare quella della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, invece, le spese non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque.
E’ possibile fruire della detrazione, in generale, nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Pertinenza dell’abitazione principale
Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

Acquisto immobili abitativi destinati alla locazione
La circolare chiarisce che il limite di 300mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, (articolo 21 del Dl n. 133/2014), anche nel caso di acquisto di più abitazioni. In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, il documento di prassi precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300mila euro.
Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell’articolo 21 del Dl n. 133/2014.

Condomini minimi
In materia di condomini minimi la circolare innova la prassi precedente, pur facendone salvi gli effetti. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico consente ai condòmini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste.

Fonte: Newspages

 

Nascita e storia antica di Bordighera

La nascita di Bordighera: “Bordigueta”

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Può succedere, a volte di visitare luoghi o di abitare in località di cui non ne si conoscono i fatti, le vicende o gli avvenimenti storici,e quindi iniziano le ricerche. Con questo articolo, scritto dalla redazione di Bordighera.net,
sito di informazione della “città delle palme”, vogliamo far conoscere a tutti voi le gesta e le avventure di chi, prima di noi, ha abitato sulla costa della Riviera Ligure di ponente.

Abbiamo sempre creduto che Bordighera fosse stata fondata nel 1470 dalle famose 32 famiglie (32 fuochi), trasmigrate dal Borghetto ed insediatesi sul Capo Sant’Ampelio,a formare una nuova comunità, magari un po’ più autonoma, rispetto alla rimanente zona Intemelia.

Ma alcuni studi della professoressa Anna Maria Ceriolo Verrando lasciano pensare ad un insediamento precedente, almeno di duecento anni. Da alcuni rogiti formalizzati dal notaio Giovanni di Amandolesio, tra il 1256 ed il 1264, risulta appunto la sicura esistenza di una piccola “Villa de Burdigueta”, duecentesca,
situata su Capo Sant’Ampelio, proprio nell’area dell’attuale paese vecchio. Tali atti notarili fanno riferimento alla compravendita di terreni ubicati nella zona denominata Burdigueta e coltivati prevalentemente a fichi, viti e altri alberi da frutta.
Scopriamo così che un certo Obertus Porrus de Burdigueta cede una pezza di terra alla figlia Verdana il 26 marzo 1258. Troviamo poi una sentenza giudiziale del 20 dicembre 1259 che fa riferimento alla cessione di un terreno a tal Guillelmus Barberius de Burdigueta,
il quale lo acquistò accendendo un prestito su pegno; terreno “positam in vallono de Montenigro”.

Un altro interessante riscontro che la Ceriolo ha acquisito riguarda l’atto con cui il 24 settembre 1262, Benfaita uxor q. Iacobi Baaluchi, dona al proprio figlio, Obertus Baaluchus de Burdigueta,
un terreno con casa, situato in monte de Burdigueta, in cambio dell’impegno da parte di lui a mantenerla vita natural durante. Queste notizie, seppur frammentarie e limitate nell’ambito rurale fondiario, confermano la presenza di una Burdigueta duecentesca, formatasi sulla parte sommitale del Capo S.ant’Ampello
all’interno di una posizione amministrativa di piccola villa dipendente da Ventimiglia. Tra i vari nuclei familiari citati in questi atti notarili (i Gaia, Oberto e Ottone; Oberto Porro e la figlia Verdana; il barbiere Guglielmo con la moglie Rica; Guglielmo Coarubeo e sua moglie Benvenuta; la vedova Richelenda con suo figlio Giovanni),
spicca quello di Oberto Baaluco con sua madre Benfatta i cui discendenti (Ludovicus Ballaucus, Bartholomeus Ballaucus) troveremo poi tra i 32 capifamiglia partecipanti alla rifondazione della Bordigheta nel 1470. E’ probabile che gli attuali Ballaucco siano proprio i discendenti di quelle famiglie.

La cura religiosa della piccola comunità era naturalmente assolta dai custodi della vicina chiesa di Sant’Ampelio. Ma l’antica abbazia benedettina, coinvolta negli eventi del 1239 (la distruzione della turrem Sancti Ampelii, forse danni alle altre strutture del convento ed alla chiesetta, il probabile conseguente esodo dei monaci)
subì negli anni seguenti, verso la metà del XIII secolo, un cambiamento di giurisdizione ecclesiastica, sciogliendo il legame con l’abbazia-madre di Montmajour e diventando prepositura dell’ordine dei Canonici di Sant’Agostino della diocesi ventimigliese; canonici con a capo un prepositus, appunto facente funzioni di prevosto della comunità bordigotta.
Lo attestano alcuni altri rogiti dell’Amandolesio: il 13 maggio 1260 Paulo preposito Sanctii Ampelii funge da testimone alla ripartizione delle prebende della Chiesa di Ventimiglia; ed il successivo 12 agosto lo stesso Paolo assiste, nella loro casa ad Burdigetam, il Coarubeo e sua moglie, come consigliere e testimone per la vendita di un loro terreno,
sito in Vallebona.

Si riscontra poi l’esistenza di Bordigheta alla fine del XIII secolo, in una bolla di papa Bonifacio VIII, indirizzata all’arcivescovo di Genova Jacopo da Varagine, datata 6 novembre 1296, in cui si prospetta un ulteriore passaggio giurisdizionale ecclesiastico di Sant’Ampelio, allora definito “in decadenza spirituale e materiale”
(spiritualiter et temporaliter est collapsum et gravatum onere debitorum), all’abbazia benedettina di San Fruttuoso di Capodimonte, quindi alla diocesi genovese. In questo documento si conferma anche la posizione reciproca del convento e del paesino: monasterium Sancti Ampelii subtus Burdigueta.
Se resta indeterminata la consistenza numerica, certo modesta, della comunità bordigotta alla metà del Duecento, questa ammonta a 15 fuochi poco prima della metà del XIV secolo, secondo il focatico provenzale del 1340 (De Villa Bordighete, pro focis XV: libr. I, sol. X). Per ora non sappiamo fino a quando sia stentatamente sopravvissuto questo piccolo borgo.

Teniamo presente, tuttavia, la serie delle epidemie ciclicamente succedutesi nella regione ligure-provenzale: “la peste nera” del 1348-50, l’altra peste di fine secolo e, nel quadro generale di una tendenza demografica negativa perdurante nella prima metà del XV secolo, l’epidemia del 1416 e la “grande peste” iniziata nel 1451.
Possiamo presumere che, comunque sia avvenuto, gradualmente o rapidamente, lo spopolamento della Bordighera medievale abbia determinato la perdita della sua condizione di villa, di comunità organizzata, pur restando abitato il suo territorio, ormai connotato dal toponimo assunto dall’area della villa, a partire dalla metà del XIII secolo.
Nel 1470 saranno 32 i capifamiglia partecipanti alla solenne rifondazione tardo medievale. Integrando il dato fornito dagli Annali genovesi del Giustiniani nel 1537, confrontiamo i 42 fuochi (circa 190 persone) attestati da un documento del 1505, con i 100 fuochi rilevati nel 1537, constatando il ragguardevole incremento della popolazione bordigotta nei due decenni intercorsi.

Nel 1545 il Catasto della Magnifica Comunità di Ventimiglia registra i nomi di 112 capifamiglia, proprietari a Bordigheta, 22 dei quali però, non residenti nel paese (quindi 90 fuochi). Infine il censimento fiscale indetto dal Banco di San Giorgio per la zona di Ventimiglia nel 1561, indica con precisione a Bordighera 87 fuochi ed in totale 421 persone,
distinguendo inoltre numericamente i capifamiglia, le donne, i vecchi ed i ragazzi sotto i vent’anni. Si nota così intorno alla metà del XVI secolo, una lieve flessione demografica di assestamento dopo l’intesa crescita seguita alla rifondazione.

Fonte: Bordighera.net a cura di Anna Maria Ceriolo Verrando.

Nuovi uffici per la nostra agenzia immobiliare a Bordighera

LiguriaHomes Casamare | Knight Frank a Bordighera

Lo scorso Sabato 5 Dicembre 2015 abbiamo inaugurato i nostri nuovi uffici a Bordighera: la nostra agenzia immobiliare si è infatti spostata sempre sulla via principale, Via Vittorio Emanuele, ma al numero civico 96, sotto i portici.

L’inaugurazione dei nuovi uffici coincide inoltre con la scelta di aggiungere al nostro marchio il prestigioso brand immobiliare “Knight Frank”, già presente nel nostro ufficio di Sanremo, che dal 1896 rappresenta nel Mondo il più alto standard di qualità dei servizi immobiliari. Per conoscere cosa vuol dire affidarsi ad una agenzia immobiliare associata a Knight Frank, potete visitare questo link: www.liguriahomes.com/it/proprieta-allestero

Il numero di telefono per contattare i nostri agenti immobiliari a Bordighera è sempre lo 0184.264764

Tutte le case in vendita a Bordighera e in tutta la Liguria sono visionabili, come sempre, al seguente indirizzo: www.liguriahomes.com

 

Taglio della TASI per la prima casa

IMU-e-TASI-2016

La novità più attesa per ciò che riguarda la casa nella Legge di Stabilità 2016 è sicuramente il taglio di Imu e Tasi.

Le abitazioni principali, diverse dagli immobili di lusso, dal 2016 non pagheranno la Tasi. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali non pagheranno l’Imu.

L’esenzione di Imu e Tasi si applicherà inoltre ad alloggi sociali delle cooperative a proprietà indivisa adibite a prima casa dai soci, alloggi sociali, separati che lasciano il coniuge nell’abitazione familiare e si trasferiscono in un altro immobile utilizzato come prima casa, forze dell’ordine che, pur possedendo un’abitazione, devono trasferirsi in un’altra città per motivi di lavoro.

Sono esentate anche le pertinenze ovvero i box auto (categoria catastale C6), le tettoie (categoria catastale C7) e i magazzini, locali di sgombero e cantine (categoria catastale C2), ma nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate e con l’obbligo di considerare anche le unità iscritte in catasto insieme alla casa.

Ci sarà poi uno sconto del 25% per l’Imu sugli alloggi affittati a canone concordato.

Saranno esenti dall’Imu anche gli immobili invenduti delle imprese di costruzione e quelli non ancora assegnati delle cooperative edilizie. Per questi immobili, l’aliquota della Tasi potrà essere ridotta allo 0,1% e che i Comuni possono modificarla in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino ad azzerarla.

Sempre dal 2016, la base imponibile dell’Imu per le unità abitative date in comodato d’uso ai figli sarà dimezzata, a patto che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nello stesso comune in cui è situato l’immobile con-cesso in comodato.

Detrazione per l’acquisto da impresa in classe A o B

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Una interessante novità introdotta con la Legge di Stabilità 2016 è il Bonus per l’acquisto di una eco-casa dal costruttore.

L’acquirente che nel 2016 compra direttamente dall’impresa di costruzione una casa, nuova o ristrutturata, in classe energetica A o B, avrà diritto ad una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata.

Acquistando, per esempio, un’abitazione da destinare a prima casa che costa 100 mila euro, l’Iva al 4% ammonterà a 4 mila euro. Lo sconto Irpef per l’acquirente sarà pari a 2 mila euro, cioè la metà dell’Iva versata. Il rimborso avverrà in dieci anni con rate di pari importo. Se, invece, l’abitazione che costa 100 mila euro non deve essere utilizzata come prima casa, l’Iva ammonterà al 10%, quindi si dovranno versare 10 mila euro. In questo caso, l’acquirente potrà usufruire di uno sconto Irpef pari a 5 mila euro.