Detrazione ristrutturazioni: aggiornamenti

Bonus del 50% per le pertinenze

Nella detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione degli immobili trova spazio anche il costo sostenuto per il riconoscimento del vincolo pertinenziale, come nel caso degli interventi di recupero di un sottotetto. La risoluzione n. 118/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa lo scorso 30 dicembre 2014, chiarisce infatti che il contributo sostenuto per la redazione dell’atto notarile destinato alla costituzione del vincolo pertinenziale può essere anch’esso ammesso in detrazione.

Ok alla detrazione per il recupero del sottotetto

La risoluzione conferma che gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti a fini abitativi sono a tutti gli effetti restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione. Di conseguenza, il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente può essere portato in detrazione, purché questo avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita.
La redazione dell’atto notarile di vincolo unilaterale è un atto che rende la parte di sottotetto esistente “pertinenza” dell’unità immobiliare principale. Quindi, l’atto notarile è considerato funzionale alla riduzione del contributo da corrispondere per il rilascio della concessione edilizia. Ne consegue che anche il costo sostenuto per la redazione dell’atto è ammesso in detrazione poiché determina l’importo del contributo detraibile.

Fonte: Newspages

Circolare Agenzia delle Entrate su Bonus Elettrodomestici

Arrivano chiarimenti da parte dell’ Agenzia delle Entrate in merito al Bonus Elettrodomestici. Ecco i punti più importanti:

Il bonus elettrodomestici sarà applicabile anche se il pagamento avviene con carta di credito o bancomat. a dirlo è una circolare dell’agenzia dell’entrate che ha chiarito anche quali sono i mobili che danno diritto alla detrazione del 50% (per un tetto massimo di 10.000 euro)

  • Mobili

Ma quali sono i mobili che danno diritto al bonus? La circolare 29/E  elenca a titolo esemplificativo “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, comodini, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione”. non danno diritto alle detrazioni gli aquisti di “porte, pavimentazioni (parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredi”

  • Elettrodomestici

Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, la circolare riprende quanto già detto dal dlgs 151/2005, per cui nella lista rientrano i frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Inoltre, per quanto riguarda i grandi elettrodomestici “la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe a+ o superiore, a o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica”

Sebbene il dlg non lo preveda esplicitamente, la disposizione chiarisce che i mobili e gli elettrodomestici ammessi all’agevolazione devono essere nuovi. La ragione va individuata nella finalità dell’intervento normativo che deve stimolare “il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati”.

  • Ambito temporale

Le detrazioni riguardano l’acquisto di mobili ed elettrodomestici tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013 sempre e quando sia legato a interventi di ristrutturazione edilizia con spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

  • Spese di trasporto

Nel totale delle spese detraibili possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio di beni acquistati, purché siano pagate con strumenti tracciabili.

  • Modalità di pagamento

Viene introdotta la possibilità di effettuare il pagamento non solo attraverso il cosidetto “bonifico parlante”, ma anche attraverso carte di credito o di debito, sempre e quando i movimenti siano rintracciabili. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare e non nel giorno di addebito sul conto corrente. non sono ammessi i pagamenti in contanti o con assegni bancari.

 

Fonte: idealista.it